Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Superstrada Nuova Valsugana, la triste parabola (dopo 14 anni di carte) di un Pf mai nato

 

Una sentenza del Tar Veneto sigilla l’inglorioso epilogo della proposta da 731 milioni presentata da Pizzarotti alla Regione Veneto nel 2009 e dichiarata di pubblico interesse

 

Niente appalto, niente infrastruttura per il territorio, nessun ristoro o indennizzo per il molto tempo perso e i tanti soldi spesi in progetti e parcelle di avvocati nel corso di 14 anni. La proposta di una superstrada in project financing avanzata nel 2009 da un gruppo di imprese guidato da Pizzarotti alla regione Veneto poteva essere una delle più grosse operazioni infrastrutturali in finanza di progetto. Invece è finita nel peggiore dei modi, diventando un monito sul rischio di impresa nel Ppp. L’ultima novità della lunga storia della superstrada a pedaggio “Valsugana-Valbrenta-Bassano Ovest” si legge nella sentenza n.1210/2023 del Tar Veneto pubblicata il 23 agosto scorso. I giudici della Prima Sezione respingono la richiesta di danni e indennizzi milionari avanzata dal proponente nei confronti di Regione Veneto e Mit per l’inazione che, a detta del ricorrente, ha determinato il fallimento del progetto, nonostante l’iniziale volontà di realizzarlo.

 

La storia
La proposta mira a potenziare e fluidificare i collegamenti stradali tra il centro del Veneto e il Trentino; e prende le mosse da uno studio dell’Anas del 2004. Il promotore privato riprende in mano quell’idea, ci lavora su, e definisce la sua proposta. Il tracciato parte da Castelfranco Veneto, prevede il bypass di Bassano del Grappa e di San Nazario, evita le interferenze con la linea Fs e include lunghi tratti in galleria sotto il Massiccio del Grappa, per non incidere nella delicata e angusta zona del Canale del Brenta. Inoltre, il nuovo collegamento nord-sud si allaccia a quello est-ovest della prevista (oggi realizzata) Pedemontana Veneta. In tutto 30 chilometri di superstrada a pedaggio a due corsie (in alcuni tratti anche a tre corsie) tra Castelfranco Veneto e la cittadina di San Nazario in località Rivalta. Trenta chilometri in alternativa alla micidiale Valsugana e ai suoi molti colli di bottiglia. Una opportunità di business che va incontro alla pressante domanda di un potenziamento dei collegamenti in un’area – tra il Veneto e Trentino – caratterizzata da una complessa orografia. Per superare le difficoltà del paesaggio il tracciato prevede quattro viadotti (tra i 130 e 500 metri di lunghezza) e, soprattutto, cinque gallerie, di lunghezza variabile tra i 370 e i 4.250 metri, per uno sviluppo complessivo di 10.500 metri. In sostanza, un terzo del tracciato è in galleria. Proprio per questo, il costo stimato nel 2009 è particolarmente elevato: 731 milioni di euro.

 

La proposta del promotore
Il progetto viene presentato dal promotore per la prima volta il 1° luglio 2009 ai sensi delle norme sul Pf previste dal codice appalti del 2006 (Dlgs n.163). La discussione sul progetto non è velocissima ma la proposta sembra partire con il piede giusto: il 23 dicembre 2011, l’antivigilia di Natale, il progetto viene dichiarato di interesse pubblico dalla Regione Veneto. L’allora assessore regionale alle Infrastrutture, Renato Chisso, afferma che «la dichiarazione di pubblica utilità accelera i procedimenti» e assicura che l’opera, ribattezzata la “Nuova Valsugana”, «è complementare e non alternativa alla Valdastico Nord: entrambe stanno in piedi economicamente». Chisso finirà agli arresti nell’ambito di una maxi inchiesta sugli appalti del Mose di Venezia, avviata nel 2014, inchiesta che si estenderà anche ad altri appalti pubblici, sia in Veneto sia a livello nazionale. L’inchiesta avrà conseguenze importanti anche sulla vicenda della Nuova Valsugana (ci arriviamo).

 

La richiesta di Via
Fino alle inchieste del 2014-2015 le cose marciano lentamente, ma sembrano puntare alla concretizzazione dell’opera. Nel dicembre 2011 la Regione chiede ai proponenti di predisporre lo studio di impatto ambientale, che viene redatto e consegnato nel giugno 2012. Poi inizia la discussione. Nel dicembre del 2012 arriva l’ok al progetto da parte della commissione Via regionale (con prescrizioni), ratificato dalla giunta il 21 gennaio 2013. L’ok della Commissione Via statale arriva un anno dopo, nel gennaio 2014. Il via libera è condizionato all’osservanza di 29 prescrizioni. Nell’aprile 2014 il parere positivo viene trasmesso al Mit per la successiva approvazione da parte del Cipe, come prevedeva il codice appalti del 2006. Nel luglio 2014 il proponente consegna alla Regione il progetto che recepisce le prescrizioni in materia di Via. Nell’ottobre 2014 arriva l’ok del ministero dei Beni culturali. Nel dicembre 2014 la Regione consegna il progetto aggiornato al Mit per l’esame in conferenza di servizi.

 

L’onda d’urto delle inchieste
Quando l’ok del Cipe sembra a un passo arriva la battuta d’arresto. L’onda d’urto dovuta agli scandali sugli appalti pubblici in Veneto causa grande incertezza e confusione. Le carte del progetto vengono sequestrate. «La misura – ricordano i giudici del Tar Veneto – veniva adottata nell’ambito dei procedimenti penali che, all’epoca, ebbero a riguardare alcune importanti opere pubbliche dislocate nel territorio regionale, paralizzandone l’iter procedurale». In realtà, le vicende successive della Nuova Valsugana sembrano suggerire che la battuta d’arresto non sia dovuta alle inchieste della magistratura ma piuttosto alla volontà della politica regionale e nazionale di evitare di prendere decisioni sul progetto. Il 29 giugno 2015 l’impresa Pizzarotti, dopo aver letto sui giornali che la Regione avrebbe intenzione di rinunciare all’opera, scrive una lettera alla giunta annunciando che in tal caso avrebbe chiesto un rimborso degli oneri sostenuti e un risarcimento per il mancato utile (oltre a eventuali danni). Il 30 luglio, appena un mese dopo, sempre Pizzarotti, legge sui giornali che la regione avrebbe confermato la volontà di andare avanti sul progetto e scrive una seconda lettera alla giunta dichiarando la sua «piena collaborazione nell’ottica di arrivare quanto prima possibile ad un completamento dell’iter approvativo». In realtà quello che seguirà è un confuso rimpallo di responsabilità tra Stato e Regione. Nel luglio e nel novembre 2016 la Regione scrive al Mit per chiedere notizie sull’iter.

 

Arriva il nuovo codice appalti (del 2016)
A questo punto compare sulla scena un nuovo attore. Nell’aprile 2016 entra infatti in vigore il nuovo codice appalti (il Dlgs n.50), che manda in pensione il vecchio 163. Il 1° dicembre 2016 il Mit risponde alla regione che il progetto, in base al nuovo codice, deve essere assoggettato, da parte della regione, a una valutazione di fattibilità economica e finanziaria, passaggio necessario per l’invio al Cipe. In una nota dell’impresa Pizzarotti inviata alla giunta si fa osservare, tra le altre cose, che il nuovo adempimento non sarebbe stato necessario se l’iter si fosse concluso nei termini di legge. L’impresa appare anche disorientata, perché nella stessa nota chiede di chiarire se il progetto sarebbe stato approvato dalla Regione o nuovamente rimesso al Mit. Nell’estate del 2017, il 4 agosto, la Regione, scrive al Mit «declinando – si legge nella ricostruzione dei giudici del Tar – ogni ulteriore adempimento in virtù della scadenza dei termini per l’approvazione del progetto da parte del Cipe». In sostanza la regione sostiene che i termini di legge sono scaduti e che semmai l’iter avrebbe dovuto iniziare dal principio.

 

Tempo scaduto, tutto da rifare
Più esattamente, nella comunicazione al Mit, si sottolinea che era spirato il termine per la mancata attivazione del «rimedio avverso il silenzio» della Pa da parte dell’impresa Pizzarotti. Il riferimento normativo è all’articolo 31 comma 2 del codice di procedura amministrativa, secondo il quale l’azione contro il silenzio della Pa «può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento», superato il quale non resta che riproporre l’istanza di avvio del procedimento, cioè appunto ricominciare da capo. Il Mit, nel settembre del 2017, rispondeva che all’aggiornamento della valutazione della fattibilità tecnico-economica avrebbe dovuto pensare la Regione. Nel novembre del 2019 l’impresa Pizzarotti invia una diffida a tutte e due le amministrazioni (Regione e Mit) tentando la carta della costituzione in mora (articolo 1219 del codice civile) e chiedendo il risarcimento del danno. Infine si risolve per l’iniziativa legale.

 

Nessun risarcimento del danno
Si arriva così al 14 giugno scorso, il giorno dell’udienza del Tar Veneto. I giudici, dopo aver ricordato le principali tappe della lunga e controversa vicenda, concludono che in effetti il termine di legge, entro il quale l’impresa avrebbe potuto e dovuto sollecitare un’azione contro l’inerzia della Pa è spirato e non c’è alcuna possibilità di riconoscere rimborsi, indennizzi o qualsiasi altra forma di ristoro. Nel Pf, ricordano inoltre i giudici, la Pa mantiene sempre una ampia discrezionalità sulla possibilità o meno di dichiarare l’opera di pubblico interesse, come pure di approvare o meno il progetto: «non può dunque essere ravvisato l’obbligo per le Amministrazioni procedenti di esaminare la proposta del promotore sul presupposto di un dovere di assenso, cui conseguirebbe, in caso di rigetto, il sorgere di una [forma di] responsabilità in re ipsa a loro carico».

 

Responsabilità dell’impresa e della Pa
I giudici non accolgono pertanto la tesi di Pizzarotti di una responsabilità della Pa nell’aver tenuto in sospeso la procedura portandola colpevolmente alla scadenza naturale dei termini. Semmai, dicono i giudici, la responsabilità è dell’impresa, per non aver fatto a sufficienza la sua parte, in una procedura che appunto prevede una partnership pubblico-privata. «In nessun caso – afferma il Tar – potrebbero essere fatte gravare sulle Amministrazioni coinvolte le conseguenze della mancata (e, quindi, della negativa) conclusione della procedura, laddove il proponente non abbia collaborato alla rimozione delle eventuali criticità riscontrate, ovvero, come accaduto nella presente fattispecie, non abbia adottato alcuna misura al fine di scongiurare la stasi in cui sarebbe caduto il procedimento a causa delle condotte pretesamente dilatorie (già denunciate nelle diffide) assunte dalla Regione e dal Ministero, ben potendo provocare la pronuncia di una determinazione finale (segnatamente mediante l’esperimento dell’azione di cui all’art. 31, cod. proc. amm.)». Conclusione amara, e anche un po’ beffarda.

 

 

FONTI       Massimo Frontera      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News