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Professionisti e bonus casa: rilevanza fiscale da chiarire

 

Ad oltre tre anni dalla comparsa del superbonus sono ancora aperti interrogativi importanti

 

Il trattamento fiscale dei differenziali “lucrati” in caso di intervento nella circolazione dei bonus edilizi sono stati finora trattati dal Fisco in due direzioni. Con la circolare 17/E/2023 è stata affermata la non imponibilità del differenziale positivo in caso di acquisto del credito da parte di un soggetto privato, assenza da imposizione che riteniamo operante sia quando il soggetto destina il credito alla compensazione sia quando lo rivende, ad esempio a una banca.

In precedenza, l’Agenzia si era occupata (sia nella risposta ad interpello 243/2022 sia nella circolare 23/E/2022) del trattamento ai fini fiscali dello sconto in fattura concesso dal professionista al proprio cliente, laddove la parcella rientri tra le spese detraibili per quest’ultimo (ad esempio relativamente al compenso pattuito per l’asseverazione tecnica o per il visto di conformità).

Confrontando i due interventi di prassi emerge con evidenza l’assenza di chiarimenti su tre aspetti.

1 Quando una professionista acquista un credito sul mercato lo fa in veste “professionale” oppure in veste “privata”? Quali sono gli elementi utili a caratterizzare le due ipotesi?

2 Se si attribuisce la veste professionale all’acquisto, qual è il trattamento del differenziale che emerge dalla compensazione o dalla rivendita?

3 Se si attribuisce la veste privata all’acquisto, può il professionista compensare in F24 con le quote del credito edilizio acquistato debiti d’imposta professionali, come l’Iva o le ritenute dei dipendenti?

È strano che, ad oltre tre anni dalla comparsa del superbonus, interrogativi così importanti siano ancora aperti, ma, in fondo, le imprese sono ancora in attesa di conoscere quali effetti l’Agenzia abbia tratto dal documento Oic di agosto 2021 sulla contabilizzazione dei bonus, (di sicuro sembra oramai archiviato il concetto di “sopravvenienza attiva” da tassare integralmente nel primo esercizio espresso con risposta ad interpello 105/2020).

Circa il primo quesito, non ci sembra che l’acquisto di un bonus edilizio sul mercato (o magari addirittura da un parente) possa essere considerato operazione inerente all’attività professionale, qualunque essa sia, alla stregua di un qualunque investimento “privato” pur se finanziato con denaro ricavato dalla professione. La differenza rispetto alla fattispecie dello sconto in fattura, in proposito, è del tutto evidente. Ad ogni modo, sarà opportuno far risultare nel contratto di acquisto – che è sempre meglio redigere per iscritto, possibilmente con data certa – il solo codice fiscale del professionista acquirente e mai la partita Iva. L’unico scoglio a questa impostazione, presumibilmente, riguarda l’ipotesi dell’“ultimo acquisto” da istituto di credito, che il comma 1 dell’articolo 121 del Dl 34/2020 limita ai correntisti “diversi da consumatori o utenti”, da cui si potrebbe trarre la natura “professionale” dell’acquisto.

Sul trattamento del differenziale nei casi – come visto assai limitati – di acquisto in veste professionale, potrebbe esserci il tentativo (in senso contrario, tuttavia, la risposta a interpello n. 956-335/2023 non pubblicata) di accreditare lo stesso orientamento dell’interpello 243/2022: secondo questa risposta, costituirebbe un provento non solo l’importo fatturato per la prestazione (e “incassato” tramite lo sconto in fattura), ma anche il 10% in più riconosciuto per effetto del meccanismo del superbonus.

L’Agenzia, nella risposta 243/2022, cita l’articolo 54 del Tuir, ma da questa disposizione non sembra proprio possano emergere elementi a sostegno dell’imponibilità – come provento professionale – di un ammontare che lo Stato ha deciso di attribuire per “compensare” l’attualizzazione finanziaria di un credito pluriennale. Peraltro, il citato provento sarebbe realizzato dal professionista, secondo l’orientamento dell’Agenzia, all’atto stesso dell’emissione della fattura con indicazione dello “sconto”, ma qui c’è una forte anomalia con il principio di cassa che guida i redditi professionali. Questo importo, su cui il professionista paga subito l’Irpef, non solo è condizionato (alla comunicazione del trasferimento alle Entrate, al superamento dei controlli formali, alla capienza di imposte da compensare, eccetera), ma è anche destinato a trasformarsi in liquidità nel tempo. Ammesso e non concesso che tutto fili liscio (in caso contrario si sono pagate imposte su cifre mai incassate), l’Irpef dell’anno “x” si applica su somme di cui, finanziariamente, nell’anno “x” non si è visto nulla. Non c’è, quindi, da stupirsi se molti professionisti negano lo sconto e si sia diffuso il tramite del general contractor.

 

 

 

FONTI    Giorgio Gavelli        “Enti Locali & Edilizia”

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