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La mancata pubblicità dei curricula dei commissari non incide sulla legittimità degli atti di gara

 

Il Rup può ricoprire l’incarico di presidente della commissione a meno che non venga dimostrata concretamente l’incompatibilità

 

La mancata pubblicità dei curricula dei commissari non incide sulla legittimità degli atti di gara e non può comportare l’annullamento dell’intera procedura. Inoltre, il Rup può ricoprire l’incarico di presidente della commissione a meno che non venga dimostrata concretamente l’incompatibilità tra i due ruoli attraverso comprovate ragioni di interferenza e di condizionamento. Queste le due massime contenute nella delibera Anac n. 448/2023.

La delibera nasce dall’istanza di parere presentata da un’impresa concorrente che ha contestato l’aggiudicazione della gara, per la messa in sicurezza di un tratto stradale, a favore di altro operatore economico, sotto tre profili. Il primo aspetto che viene in rilievo riguarda la mancata pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei commissari di gara nella sezione “Amministrazione trasparente”, omissione che per il concorrente è tale da far ritenere inficiata la procedura. Il secondo profilo sollevato dall’istante riguarda l’asserita incompatibilità tra il ruolo di Rup e quello di presidente della commissione di gara. Terzo elemento, l’istante ritiene le competenze di uno dei componenti della commissione di gara inadeguate in relazione ai lavori oggetto dell’appalto.

Per quanto attiene al primo profilo, Anac, richiamando la giurisprudenza amministrativa (Tar Campania Salerno, 13 aprile 2023 n. 834, che richiama Consiglio di Stato, Sezione V, 14 gennaio 2019 n. 283), rappresenta che la mancata pubblicazione dei curricula dei commissari non può comportare l’annullamento dell’intera procedura.

In ordine al secondo aspetto, oggetto di contestazione, Anac richiama sia il quadro normativo, che per la gara in oggetto è rappresentato dal decreto 50/2016 in quanto indetta con bando del 20 giugno 2023, sia gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, secondo cui nelle procedure di evidenza pubblica il ruolo di Rup può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi. È quindi da escludere ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all’amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il Rup possa legittimamente far parte della commissione gara. Nel caso di specie, chiarisce Anac, non emerge tale incompatibilità, dal momento che l’istante non ha fornito prova di concreti condizionamenti in ordine alla conduzione e agli esiti della gara.

Infine, con riferimento all’inidoneità di un componente della commissione, Anac ricorda che la competenza va riferita alla commissione nel suo complesso; peraltro, nel caso di specie, dall’atto di nomina l’ingegnere risulta «responsabile di diversi procedimenti nell’Area tecnica del Comune», dunque, oltre ad avere idoneo titolo di studio, presenta anche una specifica esperienza nel settore oggetto della gara.

 

 

 

FONTI      Manuela Sodini       “Enti Locali & Edilizia”

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