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Lavori privati con fondi pubblici? L’Anac chiede le gare con le regole del codice appalti

 

In una segnalazione inviata a Governo e Parlamento l’invito dell’Autorità a ripristinare le regole del Dlgs 50/2016 che imponevano l’evidenza pubblica per le opere oltre al milione finanziate per oltre il 50% da risorse pubbliche

 

Ripristinare le norme del vecchio codice appalti che imponevano anche ai privati di assegnare gli appalti di importo superiore al milione di euro se finanziati per più del 50% con risorse pubbliche. È la richiesta che l’Autorità Anticorruzione ha rivolto a Governo e Parlamento con un atto di segnalazione firmato lo scorso 18 ottobre e appena reso pubblico.

La segnalazione dell’opportunità di un intervento normativo nasce da un parere chiesto da un assessorato regionale che si è rivolto all’Autorità per sapere se il Dlgs 36/2023 valesse anche per i lavori di restauro di un complesso ecclesiale di interesse culturale, storico e artistico nell’ambito di un finanziamento pubblico concesso a un soggetto privato.

Cogliendo l’occasione l’Anac ripercorre l’intera disciplina passata e in vigore, ricordando anche le diposizioni previste dalle direttive europee e concludendo che per le opere di importo superiore alle soglie Ue devono comunque essere applicate in via diretta le norme comunitarie che impongono le gare in caso di interventi che riguardino lavori di genio civile oppure lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi. «Tale ultima locuzione è stata tradizionalmente intesa come riferita a edifici destinati a soddisfare interessi di carattere generale», segnala inoltre l’Autorità.

Per quanto riguarda le opere sottosoglia, invece, il fatto che il nuovo codice non riproduca i paletti previsti dal Dlgs 50/2016 porta a escludere che si possa imporre l’obbligo per semplice via interpretativa. Secondo l’Anac, però « escludere dall’ambito di applicazione del codice affidamenti di notevole valore economico (ad esempio al di sotto della soglia comunitaria, ma comunque al di sopra di una soglia minima, quale quella di un milione di euro in passato utilizzata) finanziati con risorse pubbliche, soltanto in ragione della natura privata del soggetto che li effettua, è una scelta che lungi dall’essere coerente con la razionalizzazione e la semplificazione proposte dal Codice, in apparente rispetto dei principi della legge delega, si porrebbe, in realtà in contrasto proprio con lo spirito del codice, dichiarato nella Relazione illustrativa – volto a valorizzare l’obbligo di seguire la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del contratto, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura dell’ente che di volta in volta viene in considerazione in osservanza dei principi generali di legalità, trasparenza, pubblicità, concorrenza e imparzialità, applicabili anche agli affidamenti sotto-soglia».

Di qui la richiesta di un intervento legislativo di integrazione al nuovo codice.

L’Atto di segnalazione interviene anche sull’opportunità di prevedere un sistema di qualificazione ad hoc per i soggetti privati tenuti all’applicazione del codice. Nell’immediato sulla base di quanto previsto anche per le altre stazioni appaltanti pubbliche non qualificate (quando superino la soglia di 500mila euro), di rivolgersi a stazioni appaltanti qualificate per lo svolgimento delle procedure. Per il futuro, Anac suggerisce di conseguire la qualificazione, se già in possesso di specifiche competenze e know how che il privato intende conservare e valorizzare, tramite criteri di qualificazione snelli e definiti appositamente dall’Autorità. Ciò fermo restando che tale scelta dovrebbe rimanere facoltativa (e quindi nel solo interesse del privato) potendosi, in termini generali, mantenere la possibilità di rivolgersi sempre ad una stazione appaltante qualificata. In caso di risposta negativa da parte della stazione appaltante qualificata a cui i soggetti privati dovessero rivolgersi, rimarrebbe possibile adire l’Autorità per ottenere la designazione d’ufficio.

 

 

 

FONTI      Mauro Salerno    “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News