Tar Campania: se la stazione appaltante motiva adeguatamente «la decisione di non procedere all’aggiudicazione della gara» il giudice non può sostituirsi all’amministrazione
Nell’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto, la stazione appaltante non si deve attenere solo a considerazioni di tipo economico ma è chiamata a considerare l’offerta anche sotto il profilo dell’idoneità a soddisfare le esigenze sottese alla gara e il giudice può sindacare tale valutazione solo in presenza di illogicità o irragionevolezza. In questo senso la sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. III, n. 5528/2023.
La decisione di non aggiudicare l’appalto
Le considerazioni espresse dal giudice campano, circa la prerogativa della stazione appaltante di non aggiudicare l’appalto, hanno rilievo soprattutto per l’attenta disamina della prerogativa. La ricorrente, tra gli altri, contesta il giudizio di inidoneità sulla propria offerta – si trattava di unico offerente -, ritenendo che la stazione appaltante possa decidere legittimamente di non aggiudicare l’offerta solo per «ragioni di non convenienza economica». Il giudice sconfessa questo assunto considerato che, in realtà, «la valutazione di convenienza economica si pone sempre» in termini di «sussidiarietà rispetto a quella tecnica, che non può mancare».
Allo stesso modo non ritiene persuasiva l’ulteriore argomentazione secondo cui la stazione appaltante si sarebbe appiattita sul giudizio espresso, sull’offerta tecnica, dalla commissione di gara senza una propria autonoma valutazione. Il ricorrente, al riguardo, puntualizza che una decisione solo discrezionale non possa che ritenersi illegittima visto che avrebbe dovuto, invece, essere supportata da un «rigoroso onere motivazionale» e non basarsi solo sulla valutazione della commissione «peraltro fondato su falsi presupposti».
La sentenza
Il giudice, prima di entrare nel merito, ricorda che l’aggiudicazione dell’appalto è una mera eventualità e non un fatto fisiologico. Ciò emerge chiaramente nella disciplina del 2016 (ma anche in quella attuale con l’art. 108 comma 10 sia pur con un termine decadenziale) con l’articolo 95 comma 12, per cui le stazioni appaltanti «possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto». La prerogativa in parola, da prevedersi nel bando o nella lettera di invito, conferisce alla stazione appaltante «una prerogativa ampiamente discrezionale (…) radicata nel principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione ed oggi ancor più rilevante alla luce del principio del risultato enunciato nel nuovo codice appalti» (benché non applicabile alla fattispecie in esame).
La valutazione a cui è tenuta la stazione appaltante, spiega il giudice, non deve ritenersi limitata ai soli aspetti economici ma impone anche la «valutazione di idoneità dell’offerta rispetto alle esigenze che hanno condotto alla indizione della gara». Si impone quindi una motivazione rafforzata sulla quale il potenziale intervento del giudice è limitato «ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o insufficienza della motivazione (ovvero all’errore o al travisamento dei presupposti di fatto)».
Se la stazione appaltante procede con un «corretto uso dei propri poteri discrezionali» e motiva adeguatamente «la decisione di non procedere all’aggiudicazione della gara» il giudice non può sostituirsi all’amministrazione se non emerge, appunto, che la valutazione è illogica o macroscopicamente errata. Nel caso di specie la valutazione, che poi ha portato alla decisione di non aggiudicare l’appalto è stata fondata su accertamenti tecnici, plausibili nelle conclusioni, che «non possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale quanto al merito delle scelte effettuate».
In presenza di valutazioni tecniche complesse il giudice deve «ripercorrere il ragionamento seguito dall’amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’iter logico seguito dall’autorità» ma non può sovrapporre «un sistema valutativo differente». Si tratta di un tipo di controllo formale ed estrinseco sull’iter logico seguito nell’azione amministrativa che non può essere invasivo salvo che «emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche». In tal caso il “basso” giudizio espresso dalla commissione, che ha portata poi la stazione appaltante a non aggiudicare l’appalto, ha trovato riscontro nei punteggi assegnati.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
