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Sicurezza sul lavoro, datore responsabile per omessa procedura contro rischio specifico

 

La Cassazione conferma l’addebito per l’infortunio del dipendente durante la movimentazione di un carico sospeso

 

In caso di infortunio il datore di lavoro è responsabile per la mancata indicazione di informazioni e procedure per eseguire correttamente la movimentazione di un carico e prevenire il rischio di caduta. Il principio è stato ribadito dai giudici della Terza sezione penale della Cassazione. La Corte ha infatti respinto il ricorso di un imprenditore condannato dopo l’infortunio occorso a un dipendente addetto alla movimentazione di alcuni elementi nell’ambito di una attività produttiva. Più specificamente il datore di lavoro è stato condannato per violazione del testo unico sulla sicurezza del lavoro (articolo 17, comma primo lettera a), articolo 28 comma secondo lettera d) e articolo 55 comma Terzo del Dlgs 81/2008).

Come è stato accertato nei due gradi di giudizio, il titolare dell’azienda non aveva indicato nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr) ed è stato condannato per «avere omesso di indicare la procedura operativa che consenta ai lavoratori di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico e aver omesso di indicare i ruoli dell’organizzazione aziendale che debbono provvedere per l’attuazione delle misure da realizzare».

Come è emerso dalle testimonianze rese nei precedenti gradi di giudizio, la specifica attività di aggancio e movimentazione era affidata all’esperienza dei dipendenti i quali si facevano carico di scegliere, tra i tanti tipi di gancio, quello più adatto al singolo carico. Il datore di lavoro ha sostenuto che per eseguire questa operazione gli addetti avevano ricevuto una specifica formazione.

Tuttavia, secondo i giudici, «un’eventuale attività di formazione del lavoratore in ordine allo specifico rischio non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di prevedere, a monte, tale fonte di rischio e di disciplinare ogni singola attività lavorativa in modo da escludere il più possibile la discrezionalità del lavoratore». «La norma – si legge nella pronuncia n.2557 depositata il 22 gennaio – richiede che il documento contenente la valutazione dei rischi abbia ad oggetto tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori».

 

 

FONTI    Massimo Frontera   “Enti Locali & Edilizia”

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