La Cassazione conferma l’addebito per l’infortunio del dipendente durante la movimentazione di un carico sospeso
In caso di infortunio il datore di lavoro è responsabile per la mancata indicazione di informazioni e procedure per eseguire correttamente la movimentazione di un carico e prevenire il rischio di caduta. Il principio è stato ribadito dai giudici della Terza sezione penale della Cassazione. La Corte ha infatti respinto il ricorso di un imprenditore condannato dopo l’infortunio occorso a un dipendente addetto alla movimentazione di alcuni elementi nell’ambito di una attività produttiva. Più specificamente il datore di lavoro è stato condannato per violazione del testo unico sulla sicurezza del lavoro (articolo 17, comma primo lettera a), articolo 28 comma secondo lettera d) e articolo 55 comma Terzo del Dlgs 81/2008).
Come è stato accertato nei due gradi di giudizio, il titolare dell’azienda non aveva indicato nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr) ed è stato condannato per «avere omesso di indicare la procedura operativa che consenta ai lavoratori di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico e aver omesso di indicare i ruoli dell’organizzazione aziendale che debbono provvedere per l’attuazione delle misure da realizzare».
Come è emerso dalle testimonianze rese nei precedenti gradi di giudizio, la specifica attività di aggancio e movimentazione era affidata all’esperienza dei dipendenti i quali si facevano carico di scegliere, tra i tanti tipi di gancio, quello più adatto al singolo carico. Il datore di lavoro ha sostenuto che per eseguire questa operazione gli addetti avevano ricevuto una specifica formazione.
Tuttavia, secondo i giudici, «un’eventuale attività di formazione del lavoratore in ordine allo specifico rischio non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di prevedere, a monte, tale fonte di rischio e di disciplinare ogni singola attività lavorativa in modo da escludere il più possibile la discrezionalità del lavoratore». «La norma – si legge nella pronuncia n.2557 depositata il 22 gennaio – richiede che il documento contenente la valutazione dei rischi abbia ad oggetto tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori».
FONTI Massimo Frontera “Enti Locali & Edilizia”
