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Tecnici Pa: non serve l’iscrizione all’albo per progettare, assicurazione a carico dell’ente

Lo precisa l’Anac passando in rassegna le norme di vecchio e nuovo codice in risposta alla richiesta di parere di una stazione appaltante. Protesta di Fondazione Inarcassa

 

I tecnici interni alla Pa possono progettare opere pubbliche anche senza essere iscritti a un albo professionale di riferimento (per esempio quello degli architetti o degli ingegneri). Per assolvere al compito devono solo garantire di possedere i requisiti necessari a portare a termine la prestazione. Inoltre, la stazione appaltante è tenuta a garantire e pagare la polizza assicurativa professionale ai propri dipendenti con copertura a carico del quadro economico dell’intervento. Sono i due principi ribaditi dall’Autorità Anticorruzione (Anac) nel parere 64/2024 rilasciato lo scorso 10 gennaio in risposta a un’amministrazione che chiedeva lumi su questi due temi alla luce delle novità introdotte dal nuovo codice degli appalti (Dlgs 36/2023).

Per l’Autorità, «in continuità con il previgente Dlgs 50/2016, esclusivamente per i professionisti esterni alla stazione appaltante, e non anche per i progettisti interni, il Codice prescrive il possesso (tra l’altro) dell’iscrizione all’Albo professionale. In assenza di diverse indicazioni nel Dlgs 36/2023 su tale aspetto, può quindi ritenersi confermata anche nel regime delineato dal nuovo Codice, l’insussistenza di un obbligo di iscrizione nel predetto Albo per i progettisti interni all’amministrazione, fermo restando in ogni caso il possesso di idonea competenza in materia, in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione affinché venga garantita la qualità della stessa e l’abilitazione all’esercizio della professione, quest’ultima funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità, secondo le previsioni dell’ordinamento professionale».

Sul punto l’Autorità ribadisce che è ancora valida la posizione espressa in un parere rilasciato in vigenza del vecchio codice secondo cui «il sindacato esercitato dagli ordini professionali “non si estende genericamente alla professionalità di una determinata attività“, ma riguarda soltanto ”coloro che esercitano la libera professione, esplicando l’attività professionale mediante contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti, ovvero, per talune professioni, alle dipendenze di privati imprenditori”, ed esulando quindi dalla competenza di detti ordini professionali “il controllo dei pubblici funzionari che prestino, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, attività di contenuto corrispondente a quello di una libera professione». Per questo motivo l’Autorità conclude che «in assenza di contrarie indicazioni nel Codice» non c’è alcun «obbligo di iscrizione all’Albo professionale per il personale interno alla stazione appaltante, incaricato dello svolgimento di attività progettuale, fermo restando il necessario possesso di idonei requisiti professionali a tali fini».

 

La protesta di Fondazione Inarcassa
La posizione dell’Autorità ha sollevato le proteste del presidente di Fondazione Inarcassa, Andrea De Maio. «Sembra che i requisiti di formazione professionale obbligatoria e l’esecuzione di servizi analoghi negli anni precedenti, valgano esclusivamente per i liberi professionisti. All’interno della Pa, ormai, non esistono più regole. Assistiamo ad affidamenti diretti tra stazioni appaltanti, a protocolli di intesa con centrali di progettazione e da ultimo alla liberalizzazione della progettazione interna, il tutto senza controlli. L’idea che un neo-dipendente possa avere gli stessi requisiti di un professionista esperto, per il solo fatto di aver sottoscritto un contratto di lavoro dipendente, magari anche a tempo determinato, è singolare», attacca De Maio. «Siamo di fronte al paradosso che da un lato il Codice limita fortemente la concorrenza, restringendo sempre di più le maglie ai liberi professionisti riducendo con l’art.100 a tre anni il periodo di riferimento per provare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, dall’altro consente ad un dipendente pubblico di poter svolgere progettazione, direzione lavori e collaudi per opere pubbliche, senza dover dimostrare alcuna esperienza pregressa, in grado di provare il possesso di competenze e capacità necessarie a garantire qualità ed efficienza alla Pa». Sul punto De Maio annuncia di aver già presentato un ricorso al Tar, «ma siamo pronti – dice – ad andare anche oltre i confini nazionali».

 

Assicurazione dipendenti a carico della Pa
Nel documento l’Anac si esprime anche sull’obbligo di assicurazione dei dipendenti pubblici, oggetto di un secondo quesito da parte dell’amministrazione. In questo caso, si legge sempre nel parere 64/2024, le norme del nuovo codice richiamate nel documento «depongono per la conferma, da parte dal legislatore, dell’obbligatorietà della stipula delle stesse per i progettisti interni, con spese a carico delle risorse indicate dall’art. 45 del Codice». A conferma di questo orientamento l’Anac riporta anche l’avviso espresso sul tema dalla Corte dei Conti (Sez. reg. controllo Piemonte, Deliberazione n. 89/2023/SRCPIE/PAR) secondo cui «il giudice contabile ha confermato, anche nel regime introdotto dal d.lgs. 36/2023, l’obbligatorietà delle polizze professionali per i progettisti interni, le quali, secondo il disposto dell’art. 45, comma 7, lett. c) del Codice, sono a carico del quadro economico dell’intervento e riguardano le attività elencate nell’Allegato I.10 dello medesimo Codice».

 

 

FONTI       Mauro Salerno      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News