Detenzione fino a un mese e ammenda di 60 euro per addetto e per giornata. La sanzione penale si applica anche a chi somministra lavoratori fuori dalle regole. Le penalità aumentano se c’è fraudolenza, vale a dire la finalità di eludere norme inderogabili
L’appalto irregolare viene punito con l’arresto e può assumere anche la veste della somministrazione fraudolenta: con il decreto Pnrr (Dl 19/2024, in vigore dal 2 marzo) il Governo ha introdotto alcune misure volte a rafforzare le azioni di contrasto agli appalti illeciti, probabilmente anche sotto la spinta del tragico incidente avvenuto a Firenze il 16 febbraio scorso. L’appalto è un contratto tramite il quale un soggetto (appaltatore) si impegna a produrre un bene o erogare un servizio in favore di un altro soggetto (committente), organizzando i fattori produttivi in forma autonoma. Il subappalto si verifica quando l’appaltatore decide di farsi aiutare da un’altra impresa (subappaltatore) a realizzare una parte dell’opera o del servizio. Le nuove norme non vietano questi contratti – indispensabili per realizzare opere complesse – ma ampliano il ventaglio delle sanzioni applicabili per il caso in cui tali schemi contrattuali siano utilizzati per mascherare degli abusi. In particolare, per le ipotesi in cui sia accertato un appalto irregolare si aggiunge al sistema esistente una specifica sanzione penale.
L’appalto irregolare
L’appalto si considera irregolare quando mancano i requisiti fissati dalla legge (articolo 1655 del Codice civile e articolo 29 del Dlgs 276/2003). Questo accade, di norma, quando il soggetto committente non si limita ad acquistare un servizio o un prodotto realizzato autonomamente da un terzo, ma esercita forme di ingerenza organizzativa sui dipendenti dell’appaltatore, organizzandoli come se fossero propri dipendenti ma senza assumere le relative responsabilità giuridiche. Un comportamento del genere fa venire meno la necessaria autonomia organizzativa che deve caratterizzare l’appalto e rivela un’intenzione diversa, quella di “prestare” lavoratori al committente. L’illecito si può verificare non solo in presenza di un contratto di appalto, ma anche nelle ipotesi in cui il distacco di personale sia attuato in violazione dei requisiti di legge. Che si tratti di appalto o di distacco, se il rapporto contrattuale maschera una simulazione e serve a realizzare una fornitura illecita di manodopera, si ricade nell’ipotesi della somministrazione irregolare (con la relativa nuova sanzione penale). Se si verifica questa ipotesi, infatti, il nuovo decreto introduce una sanzione penale: l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Un cambiamento importante, quindi, per chiunque si rende responsabile di un appalto irregolare, in quanto entra in campo la sanzione penale, con tutte le conseguenze che ne derivano.
La fraudolenza
La sanzione penale diventa più pesante se all’accertamento dell’irregolarità dell’appalto si aggiunge anche la verifica della “fraudolenza” della condotta. Rivive, quindi, la fattispecie della somministrazione fraudolenta introdotta nell’ordinamento dalla legge Biagi nel 2001 e poi abrogata, che si distingue dalla situazione di irregolarità dell’appalto perché c’è qualcosa in più, il cosiddetto dolo specifico, ovvero la volontà esplicita di aggirare alcuni trattamenti. In virtù di questo elemento, è necessario provare che la somministrazione di lavoro è attuata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore; accertamento che non è di facile realizzazione. Se c’è l’elemento della fraudolenza, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Se l’appalto irregolare viene accertato durante un’ispezione, il personale di vigilanza impartirà la prescrizione obbligatoria, a norma del Dlgs 758/1994, per estinguere in via amministrativa il reato, invitando il datore di lavoro a sanare l’irregolarità accertata: nei casi di fraudolenza l’adempimento comprenderà, oltre la cessazione dell’appalto, anche l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore. La sanzione da pagare per l’estinzione del reato è pari a un quarto di 60 euro (quindi 15 euro), per giornata e per lavoratore, salvo recidiva). Va ricordato, infine, che l’importo delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore a 5mila euro né superiore a 50mila euro.
FONTI Giampiero Falasca “Enti Locali & Edilizia”
