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Il ribasso «sbagliato» nella compilazione dell’offerta non può essere considerato mero errore materiale

In una gara telematica è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media

 

Non è considerato errore materiale l’indicazione di un ribasso asseritamente errato, qualora non c’è divergenza con l’importo contrattuale netto offerto presente nei vari moduli di gara compilati dall’operatore economico, ritenendo, in un quadro unitario, palese la sua volontà, stante inoltre l’esigibilità di una diligenza specifica richiesta a tutti coloro che partecipano a pubblici appalti. È così che si pronuncia il Consiglio di Stato, sezione V, con  la sentenza n. 2372/2024.

Una società, classificatasi seconda nella graduatoria finale di una procedura negoziata per l’affidamento di lavori pubblici, con l’ applicazione del criterio del prezzo più basso, indetta da una stazione appaltante, attraverso il proprio portale telematico, ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta a altro operatore economico, sostenendo l’illegittimità per violazione della lex specialis di gara.

La ricorrente, nel file riepilogativo dell’offerta, generato automaticamente dal sistema telematico, ha indicato, per mero errore materiale, una percentuale di ribasso in cifre diversa da quella inserita, in lettere e in cifre, nel modulo di offerta, predisposto dalla stazione appaltante, lamentando che la stessa, contrariamente a quanto stabilito nella lettera di invito, ha attribuito prevalenza all’offerta in cifre del modulo di sistema.

L’aggiudicazione così disposta è, conseguentemente, per l’appellante, il risultato di un errore della stazione appaltante, che ha considerato l’erroneo ribasso percentuale formulato all’interno di un file, che non ha, tra l’altro, natura di atto vincolante.

I giudici di palazzo Spada hanno condiviso la ricostruzione interpretativa del tribunale amministrativo, confermando, così, la correttezza dell’operato dell’ente.

Partendo dal principio di autoresponsabilità, che impone all’operatore economico una diligenza specifica, oltre la media, ovvero l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per un agire con cura, cautela e perizia, la vicenda processuale ha trovato, poi, la chiave di lettura nella identificazione dell’effettiva volontà negoziale espressa nell’offerta.

Alla luce di tale assunto, nel caso in esame, il ribasso offerto solo in cifre, non è per il collegio affetto da mero errore materiale, perché se applicato all’importo a base d’asta, è l’unico del tutto congruente con l’importo contrattuale netto indicato in entrambi i moduli dal ricorrente; applicando la diversa percentuale di sconto, seguono valori effettivi dell’offerta non in linea con l’importo contrattuale trascritto.

La percentuale di ribasso e l’indicazione del valore contrattuale, sono elementi che devono necessariamente essere unitariamente considerati, pena l’indeterminatezza dell’offerta con conseguente esclusione dalla procedura di gara.

D’altra parte può configurarsi un errore materiale, secondo la giurisprudenza, esclusivamente «un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta; … la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti» (Consiglio di Stato, sezione V, 15 novembre 2022 n. 10002); circostanze che non ricorrono nel caso di specie, essendo palese la volontà dell’offerente.

 

 

FONTI       Susy Simonetti e Stefania Sorrentino    “Enti Locali & Edilizia”

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