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Gare, il responsabile di fase non può disporre le esclusioni

 

Il Tar Abruzzo ribadisce che il provvedimento deve essere adottato dal Rup

 

Il Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, con la sentenza n. 177/2024 conferma che il provvedimento di esclusione deve essere adottato dal Rup.

 

Il caso
La sentenza in commento che fa seguito all’ordinanza n. 74/2024 – dello stesso giudice – e di cui si è già parlato sul quotidiano del 28 marzo 2024 conferma che il responsabile di fase dell’affidamento non può disporre le esclusioni dalla gara nel senso che non può adottare il provvedimento di esclusione.

La prerogativa/potere di esclusione è oggi demandata chiaramente al Rup giusto allegato I.2, art. 7, comma 1 lett. d).

Nel caso trattato, il giudice con la sentenza in commento dichiara “l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del primo motivo articolato mediante il ricorso introduttivo con cui viene postulata l’incompetenza del Responsabile di fase rispetto all’adozione del provvedimento di esclusione dalla gara”.

Questo perché la stazione appaltante, tramite il proprio Rup, ha ratificato il provvedimento adottato dal responsabile di fase privo di competenze. La decisione espressa con la sentenza prende atto quindi che “il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara è stato ratificato” con proprio provvedimento da parte del Rup e che con tale convalida il responsabile unico del progetto “ha fatto proprio integralmente il provvedimento di esclusione (…) unitamente a tutti i sottesi motivi e con richiamo delle fasi endoprocedimentali”. Per effetto di quanto, conclude il giudice, si deve ritenere “non più sussistente l’interesse della ricorrente all’esame della dedotta censura di incompetenza”.

La sentenza, tra le prime in materia, consente di evidenziare le profonde differenze tra le due figure (Rup e responsabile di fase).

 

La differenza
Il nuovo codice dei contratti, al fine di alleggerire il carico di adempimenti/attività – afferenti l’attività contrattuale – del Rup, ha previsto nell’articolo 15, comma 4 la possibilità per le stazioni appaltanti/enti condenti di adottare modelli organizzativi per l’introduzione delle figure di collaboratori qualificati del Rup.

In particolare, viene prevista la possibilità di prevedere un responsabile di procedimento per la fase di affidamento ed un responsabile di procedimento per le fasi della programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto.

A differenza del responsabile unico del progetto, i responsabili di fase – e ciò emerge proprio da quanto evidenziato in sentenza – sono meri responsabili di procedimento. Sotto l’aspetto pratico/operativo le conseguenze di questa distinzione sono estremamente rilevanti: il responsabile del procedimento ha solo poteri istruttori e non decisori. Il Rup invece, ed ora risulta più chiaro per effetto della riscrittura di alcune disposizioni codicistiche (ed in particolare dall’allegato I.2), ha ovvi poteri decisori (si pensi proprio al potere di disporre le esclusioni dalla competizione).

Ovvi nel senso che porre una guida (dominus) per realizzare il progetto/intervento ma non assegnare le prerogative minime essenziali avrebbe portato alla configurazione di ruoli privi anche delle correlate responsabilità.

Il Rup, inoltre, sempre ai sensi del comma 4 dell’articolo 15 ha una responsabilità di coordinamento e supervisione dell’operato dei responsabili di fase. L’unico aspetto oscuro della disposizione appena richiamata è il riferimento alla necessità che l’ente concedente/stazione appaltante, per poter nominare i responsabili di fase, deve introdurre non ben precisati “modelli organizzativi”.

Oggettivamente non pare chiara la necessità del modello organizzativo visto che sui responsabili di procedimento il dato normativo sufficiente si può rinvenire nella legge 241/90. Da notare, che lo schema predisposto dagli estensori non prevedeva questo irrigidimento limitandosi a chiarire che “Ferma restando l’unicità del Rup e se il Rup lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento” e che “Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Rup”. Dal testo definitivo, quindi, è stato espunto il riferimento alla prerogativa del Rup circa la richiesta di appositi responsabili di procedimento con una previsione che richiama il “modello organizzativo”.

Stante l’esiguità di riferimenti normativi sulle prerogative dei responsabili di fase, nei correlati provvedimenti di nomina sarà quindi necessario specificare i compiti istruttori assegnati.

 

 

FONTI      Stefano Usai     “Enti Locali & Edilizia”

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