Comunicato per rispondere ai dubbi delle stazioni appaltanti: con il nuovo codice via libera per tutte le attività (non solo manutenzioni) restando nei limiti di importo
Anche gli accordi quadro possono essere assegnati con la formula dell’affidamento diretto, dunque senza necessità di gara e consultazione di più operatori. A patto di rispettare una serie di precise condizioni. Prima tra tutte l’importo dell’appalto che per l’intera durata dell’accordo deve rimanere inferiore a 150.000 euro per i lavori e a 140.000 euro per i servizi e le forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura.
A chiarire le modalità e i limiti dell’affidamento diretto di un accordo quadro è l’Autorità Anticorruzione (Anac), tramite un comunicato del presidente depositato il 7 giugno in risposta ai numerosi quesiti inviati dalle stazioni appaltanti sulla possibilità di utilizzare questa formula e le relative modalità di acquisizione del codice identificativo di gara (Cig) e di trasmissione dei dati.
Per prima cosa l’ Anac ricorda che con il nuovo codice gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalto, eliminando i precedenti limiti che ne restringevano l’uso solo a lavori di manutenzione. Tuttavia, Anac sottolinea che questo strumento è più adatto a prestazioni standardizzabili e ripetibili nel tempo, dove il numero e il momento delle prestazioni non possono essere predeterminati con certezza.
Da questo punto di vista l’Autorità segnala di aver al contrario riscontrato un’applicazione spesso distorta degli accordi quadro, utilizzati anche per attività non standardizzabili e prive di progetti. Mentre le prestazioni oggetto dell’accordo devono essere chiaramente identificate e i contratti attuativi non devono apportare modifiche che alterino la natura dell’accordo quadro. È essenziale inoltre che vi sia un legame stretto tra l’accordo e gli strumenti di pianificazione e programmazione.
Detto questo, l’Autorità chiarisce che rimanendo nei limiti di importo stabiliti dal codice l’accordo quadro può essere assegnato anche con affidamento diretto. «In particolare – viene specificato -, l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dal già richiamato articolo 14, comma 16, del decreto legislativo 36/2023». Dunque tenendo conto che «l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato, al netto dell’Iva, del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata» e che «l’eventuale possibile incremento dell’importo del contratto dovrà essere rapportato all’importo massimo stimato ai fini dell’affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all’affidamento diretto».
Trattandosi di assegnazioni fiduciarie gli accordi quadro permettono di ridurre i tempi delle procedure di affidamento, ma l’Autorità non manca di ricordare che in ogni caso le stazioni appaltanti sono invitate, ove possibile, a consultare più operatori economici per garantire trasparenza e concorrenza. Il comunicato non mette in dubbio che con l’accordo quadro si garantisce flessibilità e semplificazione nella gestione degli appalti, purché sia utilizzato in modo corretto e trasparente. Per questo le stazioni appaltanti devono assicurarsi che le prestazioni siano standardizzabili e che vi sia un legame chiaro con la pianificazione e programmazione per evitare distorsioni.
Applicazione del principio di rotazione
Un passaggio importante è dedicato all’applicazione del principio di rotazione. Sul punto l’Autorità spiega che i applicativi a valle dell’accordo quadro sono considerati parte dell’unico affidamento iniziale, il cui importo massimo stimato deve essere inferiore alle soglie di affidamento diretto. Questo implica che il principio di rotazione non è violato se i contratti applicativi rientrano nel valore complessivo stimato per l’accordo quadro. Inoltre, il principio di rotazione vieta l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti rientrino nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere, o nello stesso settore di servizi. Le stazioni appaltanti devono poi garantire che le scelte di affidamento diretto siano basate su criteri di imparzialità, evitando arbitrari frazionamenti o ingiustificate aggregazioni mirate a eludere gli obblighi di rotazione dell’imprese. Il comunicato specifica anche che nel caso in cui la stazione appaltante abbia, «con proprio provvedimento, ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il divieto di affidamento o di aggiudicazione, conseguente al rispetto del principio di rotazione, troverà applicazione con riferimento a ciascuna fascia».
Codici identificativi di gara (Cig)
Per la tracciabilità dei flussi finanziari, è necessario richiedere un Cig per l’accordo quadro (Cig «padre») e un nuovo Cig per ciascun contratto applicativo (Cig «figlio»). Questa procedura, segnala l’Autorità, assicura la corretta acquisizione delle informazioni relative alle fasi di esecuzione dell’appalto. «Ciò – chiarisce l’Autorità – anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, ai fini della necessaria acquisizione delle informazioni relative alle fasi di esecuzione dell’appalto».
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
