Tar Valle d’Aosta: a condizione di prevedere la ripartizione nel modulo organizzativo
Secondo il Tar Valle d’Aosta, sentenza n. 26/2024, la stazione appaltante, nel prevedere il modulo organizzativo previsto dall’articolo 15, comma 4 del codice quale condizione per poter nominare i responsabili di fase, potrebbe anche stabilire un diverso riparto di competenze tra questi e lo stesso Rup.
Il caso
La ricorrente, quale primo motivo di doglianza «denuncia l’illegittimità dell’esclusione per non essere stata disposta dal responsabile unico di progetto (Rup), in violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 7 dell’allegato I.2 al predetto decreto». Il provvedimento risultava adottato dal responsabile di fase. La stazione appaltante ha focalizzato il proprio riscontro con riferimento all’ordinamento interno ed al fatto che i provvedimenti a valenza esterna (come appunto il provvedimento di esclusione) possono essere adottati solo da soggetti con le prerogative correlate. Nel caso di specie il Rup non aveva le prerogative a valenza esterna.
Il ricorrente replica che le disposizioni interne (della stazione appaltante) debbono ritenersi, oramai, superate per effetto dell’efficacia del nuovo codice. E, in generale, le disposizioni codicistiche «non possono essere derogate da norme di natura regolamentare, come quelle richiamate dall’Amministrazione in tema (nda nel caso di specie) di ordinamento militare».
La sentenza
Secondo il giudice, le doglianze non possono essere considerate condivisibili. Secondo quanto si legge in sentenza, la disposizione contenuta nel comma 4, art. 15 del codice, che introduce la possibilità di avvalersi dei responsabili di fase (ed in particolare una per la fase di affidamento ed un secondo per la fase tecnica anche dell’esecuzione), impone che ciò avvenga nell’ambito di uno specifico modello organizzativo. Ora, nell’ambito di questo sarebbe ammissibile un riparto di competenze differente da quello previsto nel codice (e nell’allegato I.2 dedicato al Rup)
La previsione sui responsabili di fase, come noto, è finalizzata ad alleggerire il carico di lavoro sul Rup e, più precisamente – come si legge nella relazione tecnica – la facoltà delle stazioni appaltanti/enti concedenti, «presenta il vantaggio di evitare un’eccessiva concentrazione in capo al Rup di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al Rup gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di «responsabilità per fasi».
In pratica, se la stazione appaltante si avvale della facoltà predetta ed innesta uno specifico modello organizzativo – a cui fa riferimento il comma 4 dell’art. 15 –, potrebbe decidere di introdurre/ricalibrare le stesse competenze tra Rup e responsabile della fase di affidamento assegnando a quest’ultimo anche la prerogativa di adottare, come nel caso di specie, il provvedimento a valenza esterna (ed in particolare il provvedimento di esclusione). In sostanza, vertendo la questione sul mancato possesso dei requisiti ed appartenendo questo momento alla fase di affidamento, la scelta di porre a capo di questo procedimento un responsabile ad hoc (come il responsabile di fase) legittimerebbe anche l’attribuzione di detta competenza.
Legittimerebbe questo assunto il fatto che la disposizione dell’allegato I.2 (art. 7, comma 1 lett. d) «non prevede espressamente che tale compito non possa essere assolto dal responsabile per la fase di affidamento,» qualora nominato dalla stazione appaltante, e dall’altro, deve essere letta in relazione all’art. 15 di cui costituisce attuazione ed esecuzione, il cui comma 4, come si è visto, prevede che, in caso nomina dei responsabili per le varie fasi, «Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Rup».
Considerazioni
Il ragionamento espresso, che legittima l’adozione del provvedimento di esclusione da parte del responsabile di fase non appare totalmente persuasivo. Nella stessa relazione tecnica che accompagna il nuovo impianto normativo, infatti, si chiarisce che la valorizzazione del Rup in termini di responsabile unico di progetto (piuttosto che di semplice procedimento) è determinata dal fatto che il responsabile unico è chiamato anche ad adottare provvedimenti a valenze esterna, sia nella fase pubblicistica sia in quella civilistica.
In realtà – astraendo dal caso specifico – in generale (ed a prescindere dai ruoli interni concretamente rivestiti), il responsabile di fase è un mero responsabile di procedimento che risponde, e la cui attività è oggetto di supervisione/controllo, al Rup. Si tratta, in pratica, di un collaboratore che opera in autonomia ma all’interno di quadro di indicazioni espresse dallo stesso Rup. A questo occorre anche aggiungere che il riferimento al modello organizzativo – innestato nel comma 4 dell’art. 15 -, non compare nello schema originario della norma ed è stato introdotto in fase di approvazione definitiva.
L’innesto aveva anche il fine di evitare probabilmente un approccio troppo discrezionale (dei Rup) sulle organizzazioni di lavoro, ad esempio per evitare la proliferazione di figure di riferimento nell’ambito dello stesso procedimento con pericoli di rallentamenti.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
