Per gli enti locali, trattandosi di un atto che incide sulla situazione di terzi, deve essere approvato dal consiglio
Le stazioni appaltanti devono adottare un regolamento per disciplinare le modalità di effettuazione delle indagini di mercato e di costituzione degli elenchi di operatori economici per gli affidamenti sottosoglia, nonchè i criteri di individuazione dei soggetti da invitare alle procedure selettive.
Le indicazioni operative definite dall’Autorità nazionale anticorruzione con il comunicato del presidente del 5 giugno 2024 rafforzano le previsioni contenute nell’articolo 1 dell’allegato II.1 del codice dei contratti pubblici.
Il complesso di regole può essere definito da ciascuna stazione appaltante secondo il proprio ordinamento: per gli enti locali, risultando atto incidente sulla situazione di terzi, deve essere un regolamento, approvato dal consiglio.
La norma di riferimento e l’Anac individuano come primo elemento da disciplinare le modalità di sviluppo delle indagini di mercato, che devono essere integrate con le previsioni procedurali contenute nell’articolo 2 dello stesso allegato II.1. del codice, soprattutto al fine di ottimizzare i processi selettivi in relazione alle fasce di importo e all’applicazione del principio di rotazione.
In questo quadro può essere utile differenziare i percorsi selettivi per macro-fasce di valore (all’interno dello spazio di dimensionamento economico per le procedure negoziate definito dall’articolo 50 del codice), in modo tale da determinare condizioni più attrattive per la partecipazione degli operatori economici, potendo gli stessi aderire a un sistema preselettivo con articolazioni più adeguate ai propri requisiti.
L’individuazione degli operatori nell’ambito di una fascia e la successiva procedura di affidamento sottosoglia determinano la possibilità di applicare il principio di rotazione con riferimento alla fascia stessa, consentendo tuttavia a un operatore economico iscritto in altre ripartizioni di valore dell’elenco di poter concorrere in procedure per l’affidamento di appalti nei rispettivi range, secondo quanto previsto dall’articolo 49, comma 3, del codice.
La seconda parte del regolamento è necessariamente da focalizzare sugli elenchi di operatori economici da invitare alle procedure sottosoglia, dovendo considerare l’opportunità della definizione di un quadro classificatorio utile sia per l’individuazione dei soggetti con i quali procedere ad affidamento diretto sia per quelli da ricondurre alle procedure negoziate.
La regolamentazione degli elenchi può consentire alle stazioni appaltanti di definire dei sistemi strutturati, finalizzati ad acquisire dagli operatori articolate serie di informazioni, utili sia ai fini di una più complessiva e più efficace interazione con i mercati di riferimenti, sia per l’ottimizzazione dei processi di individuazione dei soggetti da coinvolgere nelle procedure.
Uno degli aspetti di maggior rilievo nel pacchetto informativo è costituito dai dati relativi a precedenti esperienze nello stesso settore o in settori assimilabili, che risultano presupposto necessario per gli affidamenti diretti e requisito di capacità tecnico-professionale da considerare nelle procedure negoziate.
L’individuazione degli operatori economici da invitare alle gare con procedure negoziate richiede la composizione di regole dettagliate per la definizione dei criteri oggettivi da applicare, che possono essere strutturate tenendo conto degli elementi definiti dal Comunicato del presidente Anac del 5 giugno.
L’Autorità focalizza l’attenzione anzitutto sulla configurazione dei criteri mediante riferimento a elementi funzionali a rappresentare la loro solidità economico-finanziaria e caratterizzazioni organizzative più significative degli operatori economici. Tali elementi devono quindi essere ricondotti a una valutazione, attributiva di un punteggio complessivo, costituente l’indicatore di sintesi dell’affidabilità di ogni singolo soggetto, ai fini del suo coinvolgimento nelle procedure selettive.
FONTI Alberto Barbiero “Enti Locali & Edilizia”
