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Gare, il Mit spiega quando si può nominare il Rup privo di requisiti

In un recente parere, il ministero delle Infrastrutture ha fornito dei chiarimenti sulla nomina del Rup (in caso di delega dell’affidamento dell’appalto a stazione appaltante qualificata) e sulla nuova figura del responsabile di fase

 

Il MIT fornisce, con il parere n.2499/2024 importanti chiarimenti in merito alla nomina del RUP – in caso di delega dell’affidamento dell’appalto a stazione appaltante qualificata – ed in merito alla nuova figura del responsabile di fase. Importanti anche alcuni chiarimenti sui requisiti del responsabile unico di progetto.

 

La nomina del RUP in caso di delega dell’appalto
Il primo quesito pone la questione se, in caso di delega della fase dell’affidamento, la centrale di committenza delegata debba nominare un RUP e se questo, in caso di risposta affermativa, debba possedere tutti i requisiti previsti nell’allegato I.2. Nel parere si rammenta che in base alla lettura «dell’art. 15 comma 9 e all’art. 62 comma 13 del nuovo codice d. lgs. n. 36/2023 nonché all’art. 9 comma 5 dell’Allegato I.2», la stazione appaltante qualificata/delegata allo svolgimento della gara deve nominare un proprio «RUP che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile per attività di propria competenza». Sulla questione del possesso dei requisiti, il MIT non ha dubbi considerato che per effetto delle disposizioni contenute nel comma 2 dell’articolo 15, il responsabile unico del progetto deve possedere i «requisiti di cui all’allegato I.2» e «competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati».

 

Un RUP senza requisiti
Altra questione posta è se sia possibile – semplificando – la nomina di un responsabile di fase o di un RUP privo dei requisiti (del RUP). L’ufficio di supporto chiarisce che il responsabili di fase e RUP sono due figure distinte (il primo è un mero responsabile del procedimento che opera sotto la supervisione/coordinamento del responsabile unico del progetto) ed il codice non prevede, per il responsabile di fase, nessun requisito specifico. In relazione alla possibilità di nominare un RUP privo di requisiti, il parere esprime abbastanza chiaramente come ciò risulti possibile nel rispetto di precise condizioni (e disposizioni del codice). In primo luogo, la possibilità di nominare un RUP privo di requisiti è prevista espressamente nell’allegato I.2, art. 1 comma 3 in cui si sottolinea che «Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico». Qualora (terzo periodo del comma) «non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare». In tutti gli altri casi, conclude la disposizione «la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti».

Nel caso in argomento, il codice – art. 15 comma 6 -, consente il c.d. avvalimento dei requisiti nel senso che il RUP privo di requisiti può essere inserito nell’organico di una struttura di supporto ed in questa possono essere innestate le varie professionalità necessarie. La disposizione, infatti, prevede che le stazioni appaltanti «possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo». La previsione è stata equivocata ed equiparata al più classico supporto al RUP (per il quale, in realtà, non vi sono limiti economici di affidamento) ma, in realtà, deve essere intesa come possibilità di alimentare le professionalità già presenti nella struttura di supporto con quelle evidentemente necessarie (in relazione all’appalto specifico) con il contingentamento del budget assegnato. Il riferimento al fatto che il RUP possa affidare direttamente l’incarico deve essere contemperato con il ruolo svolto all’interno della stazione appaltante nel senso che potrà fare l’affidamento se in possesso di prerogative a valenza esterna ovvero se coincida con il dirigente/responsabile del servizio (altrimenti svolgerà una funzione istruttoria per il proprio responsabile di servizio).

 

 

FONTI     Stefano Usai    “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News