L’Anac ricorda che il Dlgs 36 ha escluso dal contratto di appalto la possibilità di compensare l’appaltatore con il trasferimento di asset pubblici, limitandolo alla sola partnership pubblico-privata
«La sostituzione del corrispettivo dell’affidatario in tutto o in parte mediante trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, deve ritenersi limitata ai contratti di partenariato pubblico privato nei termini sopra indicati, con esclusione del contratto d’appalto». Questa la conclusione dell’Anac, contenuta nel parere in funzione consultiva n.27/2024 del giugno scorso, in risposta a un ente che intendeva assegnare, nell’ambito di un appalto, la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano pagando l’appaltatore in parte in denaro e in parte in beni immobili, trasferendogli la proprietà di un fabbricato comunale.
L’Autorità guidata da Giuseppe Busia ricostruisce l’evoluzione normativa della possibilità contrattuale di compensare l’appaltatore, in tutto o in parte, con bene immobili pubblici. Tale opzione era ammessa e regolamentata nell’ambito degli appalti pubblici dal Dlgs 163/2006 mentre il successivo Dlgs 50/2016 l’ha «prevista esclusivamente nell’ambito della disciplina dedicata ai contratti di partenariato pubblico-privato e non più, in via generale, anche per il contratto d’appalto». Il Dlgs 36/2023 ha confermato tale impostazione. Se ne deduce, pertanto, la volontà del legislatore di «limitare il ricorso allo schema negoziale in esame, esclusivamente nell’ambito dei contratti di PPP e non prevederlo più (come nel d.lgs. 163/2006) anche nell’ambito dei contratti d’appalto».
Ovviamente, ricorda l’Autorità, «ai sensi del citato art. 202 (del Dlgs 36/2023, ndr), possono essere ceduti, a titolo di corrispettivo, i beni immobili indicati a tal fine nel programma triennale per i lavori o nell’avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non siano più destinati a finalità di interesse generale. La norma stabilisce, inoltre, in continuità con il previgente assetto normativo di settore, che la cessione dell’immobile possa avvenire in un momento antecedente all’ultimazione dei lavori, previa presentazione garanzia fideiussoria e anche a favore di terzi indicati dall’affidatario (anche l’art. 177, comma 6, riferito specificamente al contratto di concessione, prevede la possibilità, per garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, di prevedere un intervento pubblico di sostegno, consistente anche nella cessione in proprietà di beni immobili)».
FONTI M.Fr. “Enti Locali & Edilizia”
