La pubblicazione tardiva dell’offerta tecnica impedisce l’applicazione del rito super-accelerato previsto dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, anche quando le ragioni dell’oscuramento sono già state comunicate. Il Consiglio di Stato applica i principi dell’Adunanza Plenaria n. 8/2026.
Quando decorre il termine di dieci giorni per contestare l’oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario? È sufficiente che la stazione appaltante abbia comunicato le ragioni per cui alcune informazioni sono state sottratte all’accesso oppure deve aver reso disponibile anche l’offerta interessata dagli oscuramenti? E se la documentazione viene pubblicata soltanto dopo la comunicazione dell’aggiudicazione, continua ad applicarsi il rito super-accelerato oppure il concorrente può ricorrere alla disciplina ordinaria dell’accesso?
L’ art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 collega la disponibilità digitale degli atti di gara a un sistema di tutela processuale caratterizzato da termini particolarmente brevi, imponendo alle stazioni appaltanti specifici obblighi informativi affinché i concorrenti possano valutare tempestivamente le decisioni adottate sugli oscuramenti delle offerte.
Sul rapporto tra questi obblighi e l’applicabilità del rito speciale è intervenuto il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza del 27 ottobre 2026, n. 7778, applicando i principi formulati dall’ Adunanza Plenaria n. 8/2026.
La pronuncia riguarda una procedura nella quale la stazione appaltante aveva comunicato le ragioni dell’oscuramento contestualmente all’aggiudicazione, rendendo però disponibile l’offerta tecnica soltanto in un momento successivo. I giudici hanno escluso che tale modalità di pubblicazione consentisse di applicare il termine speciale di dieci giorni, riconoscendo l’operatività della disciplina ordinaria prevista dall’art. 116 del Codice del processo amministrativo.
Accesso agli atti di gara: il caso dell’offerta tecnica oscurata
La controversia è nata nell’ambito di una procedura aperta telematica per l’affidamento di servizi di vigilanza armata, reception e custodia. Dopo l’aggiudicazione in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, la seconda classificata aveva chiesto di accedere alla documentazione di gara, compresa l’offerta tecnica dell’aggiudicatario.
Contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, la stazione appaltante aveva pubblicato il provvedimento conclusivo, la proposta di aggiudicazione e i verbali di gara. Nella proposta erano riportate anche le valutazioni del RUP sulle richieste di oscuramento formulate dagli operatori economici, accolte soltanto parzialmente perché alcune delle ragioni di riservatezza erano state considerate generiche o insufficienti a dimostrare l’effettiva esistenza di segreti tecnici e commerciali.
Nonostante la decisione sugli oscuramenti fosse già stata resa nota, l’offerta tecnica dell’aggiudicatario non era stata pubblicata, neppure nella versione parzialmente oscurata. La documentazione era stata resa disponibile soltanto successivamente alla presentazione di un’istanza di accesso da parte della seconda classificata e presentava omissis su circa la metà del contenuto, riguardanti prevalentemente l’organizzazione del servizio, le procedure operative e i sistemi informativi.
Il TAR aveva dichiarato tardiva la domanda diretta a ottenere l’offerta tecnica non oscurata, ritenendo applicabile il termine di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del Codice. Secondo il giudice di primo grado, il termine aveva iniziato a decorrere dalla comunicazione dell’aggiudicazione, poiché la proposta pubblicata nello stesso momento conteneva già le ragioni degli oscuramenti.
La concorrente ha impugnato la decisione, sostenendo che il rito speciale non potesse operare quando la stazione appaltante, pur avendo comunicato le proprie determinazioni sulla riservatezza, non aveva contestualmente reso disponibile l’offerta tecnica alla quale tali determinazioni si riferivano.
Art. 36 del Codice dei contratti: pubblicazione degli atti e termine di 10 giorni
L’ art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina la disponibilità digitale degli atti di gara e le forme di tutela contro le decisioni sull’oscuramento delle offerte.
Il comma 1 stabilisce che l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione siano resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Il comma 2 amplia questa disponibilità nei confronti degli operatori economici collocati nei primi cinque posti della graduatoria, ai quali devono essere reciprocamente rese disponibili anche le offerte degli altri concorrenti compresi nelle prime cinque posizioni.
La disciplina deve essere coordinata con l’art. 35, comma 4, lettera a), che consente di escludere dall’accesso e dalla divulgazione le informazioni contenute nell’offerta o nelle relative giustificazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali, purché tale condizione sia stata motivatamente e comprovatamente dichiarata dall’offerente.
La richiesta di oscuramento non determina automaticamente la sottrazione delle informazioni all’accesso, perché spetta alla stazione appaltante valutarne la fondatezza. L’art. 36, comma 3, prevede infatti che l’amministrazione dia conto, nella comunicazione dell’aggiudicazione, delle decisioni assunte sulle richieste formulate dagli operatori economici.
Il successivo comma 4 introduce il rito super-accelerato, stabilendo che il ricorso contro tali decisioni debba essere notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione.
L’abbreviazione del termine processuale trova la propria giustificazione nella disponibilità immediata della documentazione. Il concorrente, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, deve poter esaminare l’offerta e comprendere quali informazioni siano state oscurate, così da valutare se contestare la decisione amministrativa.
Resta ferma la disciplina dell’accesso difensivo prevista dall’art. 35, comma 5, che consente l’ostensione delle informazioni riservate quando sia indispensabile per la difesa in giudizio degli interessi giuridici del concorrente relativi alla procedura di affidamento. La verifica di questo presupposto riguarda tuttavia la fondatezza della domanda di accesso e deve essere distinta dalla questione processuale relativa alla tempestività del ricorso.
Adunanza Plenaria n. 8/2026: quando si applica il rito super-accelerato
Il rapporto tra gli obblighi informativi dell’art. 36 e il termine speciale di dieci giorni aveva dato origine a un contrasto interpretativo, successivamente rimesso all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Il problema era stabilire se il rito super-accelerato dovesse trovare applicazione anche quando la stazione appaltante non avesse rispettato gli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dalla norma, facendo eventualmente decorrere il termine dal momento dell’effettiva conoscenza della documentazione, oppure se tale inadempimento imponesse il ritorno alla disciplina ordinaria dell’accesso.
Con la sentenza n. 8/2026, l’Adunanza Plenaria ha accolto la seconda interpretazione, muovendo dalla natura eccezionale dell’art. 36, comma 4, che deroga alla disciplina processuale ordinaria attraverso una significativa riduzione del termine disponibile per esercitare la tutela giurisdizionale.
La disposizione, proprio perché eccezionale, non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dal legislatore. Il rito super-accelerato presuppone pertanto che, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, la stazione appaltante abbia adempiuto agli obblighi informativi stabiliti dai commi precedenti, dando anche conto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento.
In presenza di un’inosservanza sostanziale degli obblighi informativi, torna invece applicabile il rito ordinario dell’accesso disciplinato dall’art. 116 c.p.a.
La Plenaria ha inoltre escluso che la semplice pubblicazione di un’offerta tecnica con parti omesse, anche quando accompagnata dalla richiesta di riservatezza formulata dall’operatore economico, possa integrare una decisione implicita della stazione appaltante. È necessaria una determinazione specifica ed espressa, dalla quale risultino le valutazioni compiute dall’amministrazione sulle ragioni di segretezza dichiarate dal concorrente.
Pubblicazione tardiva dell’offerta tecnica: perché non decorrono i dieci giorni
Applicando questi principi alla controversia, il Consiglio di Stato ha esaminato gli adempimenti compiuti dalla stazione appaltante, rilevando che le ragioni dell’accoglimento parziale delle richieste di oscuramento erano state effettivamente comunicate insieme all’aggiudicazione, mentre l’offerta tecnica era stata resa disponibile soltanto in un momento successivo.
L’amministrazione aveva quindi adottato una determinazione espressa sulle esigenze di riservatezza rappresentate dall’aggiudicatario, senza però rispettare l’obbligo di rendere contestualmente disponibile l’offerta tecnica interessata dagli oscuramenti.
Il TAR aveva considerato sufficiente la conoscenza delle ragioni della riservatezza per far decorrere il termine di dieci giorni, indipendentemente dal momento in cui il concorrente avesse potuto esaminare l’offerta. Il Consiglio di Stato ha escluso questa interpretazione, richiamando il principio dell’Adunanza Plenaria secondo cui il rito speciale richiede l’adempimento contestuale degli obblighi informativi previsti dall’art. 36.
Conoscere le ragioni per cui alcune informazioni sono state considerate riservate non equivale a poter verificare quali parti dell’offerta siano state effettivamente sottratte alla consultazione. Senza la disponibilità del documento interessato dall’oscuramento, il concorrente non è messo nelle condizioni di valutare compiutamente la decisione amministrativa e l’eventuale necessità di contestarla.
Il Consiglio di Stato ha pertanto escluso che la successiva pubblicazione dell’offerta tecnica potesse determinare un semplice differimento della decorrenza del termine speciale. L’inosservanza sostanziale degli obblighi informativi impedisce l’applicazione del rito super-accelerato e comporta il ritorno alla disciplina ordinaria dell’accesso.
Rito ordinario dell’accesso: il termine di 30 giorni e l’esito del giudizio
Esclusa l’applicabilità del rito super-accelerato, il Consiglio di Stato ha ritenuto erronea la declaratoria di irricevibilità pronunciata dal TAR, che aveva considerato tardiva la domanda applicando il termine speciale di dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
L’art. 116 c.p.a. prevede, per il rito ordinario dell’accesso, un termine di trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio sull’istanza, secondo le regole proprie del procedimento di accesso documentale.
Nel caso esaminato, la concorrente aveva presentato l’istanza di accesso dopo la comunicazione dell’aggiudicazione e notificato il ricorso successivamente alla pubblicazione dell’offerta tecnica parzialmente oscurata. Il Consiglio di Stato ha escluso che la domanda potesse essere dichiarata irricevibile per tardività sulla base del termine abbreviato, poiché la stazione appaltante non aveva adempiuto contestualmente agli obblighi informativi necessari per applicarlo.
Il Collegio ha quindi accolto l’appello e annullato l’ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a., alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 16/2024.
L’accoglimento dell’appello non comporta però il riconoscimento automatico del diritto a ottenere l’offerta tecnica integralmente disoscurata. Il Consiglio di Stato non ha valutato se le informazioni sottratte all’accesso fossero effettivamente coperte da segreti tecnici o commerciali, limitandosi a risolvere la questione processuale relativa al rito applicabile e alla tempestività della domanda.
Oscuramento delle offerte: obblighi delle stazioni appaltanti e tutela dei concorrenti
I principi applicati dal Consiglio di Stato richiedono alle stazioni appaltanti di coordinare la comunicazione dell’aggiudicazione, la disponibilità digitale della documentazione e le decisioni sulle richieste di oscuramento, evitando che questi adempimenti vengano completati in momenti diversi.
Non è sufficiente aver concluso l’istruttoria sulle esigenze di riservatezza o averne riportato l’esito nella proposta di aggiudicazione, se l’offerta tecnica viene resa disponibile soltanto successivamente. La contestualità degli adempimenti prevista dall’art. 36 costituisce infatti il presupposto per applicare il termine processuale abbreviato, perché permette ai concorrenti di conoscere sia le determinazioni adottate dall’amministrazione sia il contenuto dell’offerta sul quale producono i propri effetti.
Occorre comunque distinguere le irregolarità meramente formali dall’inosservanza sostanziale degli obblighi informativi, alla quale l’Adunanza Plenaria collega l’inapplicabilità del rito speciale.
Per gli operatori economici, la verifica deve riguardare non soltanto il contenuto delle decisioni sugli oscuramenti, ma anche il momento in cui la relativa documentazione è stata effettivamente resa disponibile attraverso la piattaforma.
FONTI “LavoriPubblici”
