Il TAR Marche (sentenza n. 748/2025) conferma l’interpretazione “super accelerata” dell’art. 36 del Codice dei contratti
Quando decorre il termine di dieci giorni per impugnare il diniego o l’oscuramento dell’offerta aggiudicataria? È sufficiente la comunicazione digitale dell’aggiudicazione per far partire il conteggio, oppure occorre attendere la decisione della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento?
Accesso agli atti e oscuramento dell’offerta: la sentenza del TAR Marche
Dopo la riforma introdotta dall’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), che ha ridefinito le regole sull’accesso agli atti di gara, molti operatori si sono chiesti da quale momento decorra il termine di dieci giorni per proporre ricorso contro la mancata o parziale ostensione dell’offerta dell’aggiudicatario.
Su questo punto è intervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche che, con la sentenza n. 748 dell’11 ottobre 2025, ha fornito una risposta chiara e di rilievo operativo: il termine decorre sempre dalla comunicazione dell’aggiudicazione, anche se la documentazione non è stata ancora resa disponibile o risulta oscurata in tutto o in parte.
La controversia nasce da una procedura di gara per l’affidamento di un servizio di riscossione dei tributi locali. Un operatore economico, classificatosi tra i primi concorrenti, aveva chiesto di poter visionare integralmente l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, ritenendo ingiustificato l’oscuramento disposto dalla stazione appaltante. L’istanza era finalizzata a verificare la coerenza e l’attendibilità di un’offerta ritenuta anomala, che prevedeva condizioni economiche particolarmente favorevoli e prive di aggio, limitandosi al solo rimborso di spese e oneri.
La stazione appaltante aveva accolto solo parzialmente la richiesta, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela del segreto tecnico e commerciale dichiarate dall’aggiudicataria.
Da qui il ricorso, fondato sulla violazione dei principi di trasparenza e diritto di difesa, di cui agli articoli 35 e 36 del Codice dei contratti e alla Legge n. 241/1990, che è utile analizzare per comprendere il ragionamento dei giudici di primo grado.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina le norme procedimentali e processuali in tema di accesso agli atti di gara, introducendo un sistema fondato su trasparenza digitale e termini processuali certi.
Il legislatore ha previsto che l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali e gli atti di gara siano resi disponibili tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione (comma 1), così da garantire piena conoscenza giuridica a tutti i concorrenti non esclusi.
Il comma 2 estende tale disponibilità ai primi cinque operatori in graduatoria, mentre il comma 3 impone alla stazione appaltante di dichiarare, nella comunicazione dell’aggiudicazione, le decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento.
Elemento cardine della disposizione è il comma 4, che fissa un termine perentorio di dieci giorni per impugnare le decisioni sull’accesso, decorrente dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione e non da altri atti successivi.
Il termine è indisponibile, in quanto funzionale a garantire la celerità del nuovo rito “super accelerato”, il cui iter processuale è dimezzato rispetto a quello ordinario e prevede la pubblicazione della sentenza entro cinque giorni (comma 7).
Il comma 5 tutela inoltre l’offerente, vietando l’ostensione delle parti non oscurate prima della scadenza del termine di impugnazione, mentre i commi 6 e 8 disciplinano la segnalazione ad ANAC e l’applicazione del rito abbreviato anche nei gradi successivi.
Nel complesso, la norma costruisce un sistema che digitalizza la conoscenza degli atti e concentra i tempi di tutela giurisdizionale, con l’obiettivo di evitare contenziosi dilatori e favorire la chiusura rapida delle gare.
L’interpretazione del TAR Marche
Il TAR Ancona ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto oltre il termine di dieci giorni, chiarendo che:
“Il termine breve di dieci giorni si applica sempre, con decorrenza dalla comunicazione dell’aggiudicazione, anche laddove l’ostensione sia parziale o addirittura assente, poiché ciò equivale nella sostanza a una decisione implicita di oscuramento totale”.
Il Collegio ha richiamato i precedenti del TAR Abruzzo (sent. n. 470/2024) e del TAR Campania (sent. n. 4030/2025), aderendo all’interpretazione più coerente con la ratio acceleratoria del nuovo Codice.
Se il termine iniziasse a decorrere solo dalla comunicazione delle decisioni di oscuramento, l’avvio del contenzioso dipenderebbe dai tempi – spesso variabili – delle amministrazioni, vanificando l’obiettivo di rapidità e certezza procedurale perseguito dal legislatore. Pertanto, anche in caso di ostensione parziale o mancata pubblicazione, il termine decorre comunque dal momento in cui l’aggiudicazione viene comunicata ai concorrenti.
Analisi tecnica
La pronuncia del TAR Marche consolida un principio che impatta direttamente sulla prassi quotidiana delle gare pubbliche. Il rito “super accelerato” previsto dall’art. 36 non ammette deroghe: una volta comunicata l’aggiudicazione, scatta automaticamente il termine di dieci giorni per l’eventuale ricorso.
Si tratta di un termine inderogabile, volto a garantire stabilità e prevedibilità al sistema di accesso, evitando che la gestione delle richieste di oscuramento possa incidere sui tempi di tutela.
Ciò comporta un cambio di approccio: non basta più attendere la risposta della stazione appaltante, ma occorre monitorare tempestivamente la piattaforma digitale e, se necessario, proporre ricorso nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell’aggiudicazione.
Un principio che rafforza l’efficienza delle procedure ma, al tempo stesso, impone grande attenzione operativa.
Conclusioni operative
Il TAR Marche ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso per tardività e improcedibile la parte residua per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese in considerazione della novità della questione affrontata.
La sentenza ribadisce in modo chiaro alcuni principi che oggi assumono un rilievo pratico decisivo per chi opera nel settore dei contratti pubblici:
- il termine di dieci giorni per impugnare le decisioni sull’accesso agli atti decorre sempre dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione;
- la mancata o parziale ostensione dell’offerta non sospende né sposta in avanti la decorrenza del termine;
- gli operatori economici devono attivarsi tempestivamente, proponendo ricorso ex art. 116 c.p.a. entro i termini perentori previsti;
- le stazioni appaltanti sono tenute a motivare puntualmente le decisioni di oscuramento e a garantire una pubblicazione tracciabile e completa degli atti sulla piattaforma digitale.
In definitiva, la decisione del TAR conferma l’impostazione “super accelerata” voluta dal legislatore: tempi certi, procedure digitali e responsabilità condivisa tra amministrazioni e operatori per assicurare trasparenza e rapidità nel contenzioso.
FONTI “LavoriPubblici.it”
