Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5244 del 1° luglio 2026, qualifica l’adeguamento prezzi dell’art. 26 del decreto Aiuti come misura straordinaria e obbligatoria, distinta dalla revisione prezzi ordinaria. L’obbligazione nasce dalla legge, integra il contratto e si attua attraverso il SAL, senza che l’appaltatore debba presentare alcuna istanza. Resta aperta la questione degli effetti della chiusura della fase esecutiva.
La revisione dei prezzi è senza dubbio tra gli istituti su cui il legislatore è intervenuto di più con il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). Complice la pandemia e l’incremento dei costi, quella che era una misura di carattere emergenziale è diventata un istituto obbligatorio, che richiede una clausola apposita nei documenti di gara.
Dopo il D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo appalti) la disciplina è affidata all’ art. 60 e all’ Allegato II.2-bis, e il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 743 del 30 marzo 2026 ne ha completato l’attuazione per i lavori pubblici.
Ma dove si colloca, in questo quadro, l’adeguamento dei prezzi introdotto dalla disciplina emergenziale del 2022? Va chiesto dall’appaltatore o attivato d’ufficio dalla stazione appaltante? In che cosa si distingue dalla revisione dei prezzi in senso stretto? E la firma del certificato di regolare esecuzione senza riserva formale fa perdere il diritto agli importi maturati?
A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5244 del 1° luglio 2026, che mette al centro non l’inerzia dell’impresa nel sollecitare l’amministrazione, ma la fonte legale dell’obbligazione e i compiti istruttori che ne discendono per la stazione appaltante.
L’adeguamento dei prezzi dell’art. 26 del Decreto-Legge n. 50/2022 (decreto Aiuti) è una misura straordinaria e obbligatoria che non richiede alcuna istanza dell’appaltatore. Quando ha voluto subordinare un beneficio all’iniziativa del privato il legislatore lo ha previsto espressamente, mentre l’art. 26 tace su qualsiasi onere propulsivo dell’appaltatore e affida allo stato di avanzamento dei lavori il compito di veicolare i prezzi aggiornati. L’obbligazione nasce dalla legge, integra il contratto per inserzione automatica di clausole e resta estranea alla logica della revisione prezzi in senso stretto. Il tema della riserva sul certificato di regolare esecuzione trova invece una soluzione calibrata sulle circostanze della vicenda.
Adeguamento prezzi negato dopo la firma del certificato di regolare esecuzione
Il caso oggetto della sentenza riguarda un appalto di lavori affidato ai sensi del previgente D.Lgs. n. 50/2016 e avente per oggetto il ripristino funzionale di tratti del reticolo idrico minore e la predisposizione di reti paramassi.
Nel corso dell’esecuzione il direttore dei lavori ha adottato un primo stato di avanzamento e, dopo l’ultimazione dei lavori, quello finale, entrambi accompagnati dai certificati di pagamento. Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e controfirmato per accettazione dall’appaltatrice il giorno successivo, e nel pomeriggio della stessa giornata l’impresa ha inviato un’istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 3, del Decreto-Legge n. 50/2022, poi reiterata. L’indomani l’amministrazione ha approvato la contabilità finale e il certificato.
Al silenzio l’appaltatrice ha reagito con un ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere. È poi intervenuto un diniego espresso, fondato sull’assenza di riserve formali sulla contabilità finale, sottoscritta prima della richiesta, e sulla necessità che fosse l’impresa a sollecitare la variante del quadro economico occorrente per accedere al Fondo sui maggiori costi.
Con motivi aggiunti l’impresa ha impugnato il diniego e l’atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione. Respinti dal TAR Lombardia, i motivi aggiunti sono approdati in appello, dove l’impresa ha insistito sull’applicabilità d’ufficio dell’adeguamento e sulla rilevanza del momento di approvazione, e non di mera emissione, del certificato.
Cosa prevede l’art. 26 del Decreto-Legge n. 50/2022 sull’adeguamento dei prezzi?
Conviene allora richiamare la disciplina emergenziale da cui l’istituto nasce. L’art. 26 del Decreto-Legge n. 50/2022 stabilisce che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, negli appalti pubblici di lavori lo stato di avanzamento delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari regionali aggiornati oppure, nelle more dell’aggiornamento, quelli indicati dal comma 3. I commi 6-bis e 6-ter ne hanno poi esteso l’ambito temporale e oggettivo.
La disposizione detta anche una fitta disciplina contabile e di copertura della spesa, che passa per il Fondo istituito dall’art. 1-septies, comma 8, del Decreto-Legge n. 73/2021, il cui accesso è regolato dal D.M. 6 dicembre 2022 n. 381. Il quadro si completa con l’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, che affida al direttore dei lavori l’adozione del SAL, al RUP l’emissione del certificato di pagamento e alla stazione appaltante il pagamento entro 30 giorni.
L’adeguamento prezzi è un’obbligazione di legge che si attua d’ufficio
Alla luce di questo quadro, i giudici d’appello ribadiscono che l’istituto opera nei soli appalti di lavori e lo qualificano come meccanismo automatico ancorato a parametri oggettivi e vincolanti — i prezzari regionali aggiornati — e dunque come misura straordinaria e obbligatoria dettata dall’emergenza economica, in linea con la Corte di cassazione, Sezioni unite (ordinanza n. 3177/2026).
Ne segue la distinzione dalla revisione dei prezzi in senso stretto, allora prevista dall’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, che serve a mantenere l’equilibrio fra le prestazioni al sopravvenire di circostanze che lo alterano (Consiglio di Stato, sentenza n. 9568/2025). Trattandosi di legislazione emergenziale, la disciplina ha natura eccezionale e non si presta a estensioni analogiche.
Entrambe le pronunce richiamate decidono una questione di giurisdizione e la risolvono nel senso che l’adeguamento fa nascere un diritto soggettivo, azionabile davanti al giudice ordinario. Qui la giurisdizione non viene ritualmente contestata e resta fuori dalla cognizione dei giudici d’appello, che possono così pronunciarsi sul merito del diniego.
Il carattere imperativo emerge dalla formula che impone di adottare il SAL «anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali», per cui l’obbligazione integra il contratto per inserzione automatica di clausole ai sensi dell’art. 1339 del Codice civile. Non rileva che la norma sia sopravvenuta alla stipula, perché incide sul regolamento esecutivo del rapporto e non sulla validità del contratto.
Il passaggio decisivo riguarda il soggetto onerato. Il verbo scelto dal legislatore, per cui il SAL «è adottato», indica che i prezzi devono essere adeguati, e il SAL è un atto del direttore dei lavori, dunque dell’amministrazione. Anche a stato di avanzamento già adottato e certificato di pagamento già emesso, spetta alla stazione appaltante emettere entro 30 giorni un certificato di pagamento straordinario che tenga conto dei prezzi aggiornati, e in nessun caso il termine di pagamento decorre dall’istanza dell’appaltatore.
Palazzo Spada respinge anche l’argomento costruito sul Fondo, perché il decreto ministeriale che ne regola l’accesso ne onera le stazioni appaltanti, non l’impresa esecutrice. Neppure la complessità del calcolo sposta l’iniziativa sul privato, dato che i dati necessari sono già dell’amministrazione.
Resta il tema della riserva. I giudici valorizzano la sostanziale contestualità temporale fra la controfirma del certificato e la comunicazione della pretesa, e ne traggono che l’appaltatrice ha sottoscritto formulando una riserva, senza che occorra l’attestazione formale sul documento (Consiglio di Stato, sentenza n. 5667/2022). Il diniego motivato sull’omessa riserva non regge, tanto più che quella volontà ha preceduto l’approvazione amministrativa del certificato.
Proprio per questo la pronuncia dichiara di non affrontare gli effetti della chiusura della fase esecutiva sull’obbligazione, né la questione, sulla quale la giurisprudenza civile è divisa, se la mancata riserva equivalga a rinuncia.
Quali compiti ricadono su stazione appaltante, RUP e direttore dei lavori?
Dal punto di vista tecnico-operativo la decisione sposta il baricentro sulla catena documentale dell’esecuzione, non sulle iniziative dell’impresa.
Il direttore dei lavori contabilizza e adotta il SAL applicando i prezzari aggiornati, il RUP emette il certificato di pagamento, la stazione appaltante paga nei termini di legge e, se occorre, attiva l’accesso al Fondo. Nessuno di questi passaggi presuppone un’istanza dell’impresa, e l’omissione resta verificabile sui documenti contabili.
Sul piano sistematico, e la sentenza non se ne occupa, il raffronto con l’art. 60 del Codice sposta i compiti ancora più a monte. La revisione opera sulle prestazioni ancora da eseguire e poggia su una clausola che progettista e stazione appaltante devono costruire già nei documenti di gara, mentre l’art. 26 deroga al contratto e interviene su lavorazioni già eseguite.
Conclusioni operative per stazioni appaltanti e appaltatori
In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e ha annullato il diniego di adeguamento dei prezzi e l’atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione.
Ciò significa che l’amministrazione non può attendere una sollecitazione dell’impresa per applicare i prezzari aggiornati, né opporre l’assenza di una riserva quando la pretesa è stata manifestata in una scansione temporale che rende evidente il rifiuto della contabilità finale. D’altro canto l’operatore economico prudente continuerà a formalizzare la propria posizione al momento della sottoscrizione del certificato, perché la sentenza non ha dichiarato irrilevante la riserva, ma ne ha riconosciuto l’esistenza sostanziale nella vicenda esaminata.
La decisione si iscrive in una linea che ha progressivamente sottratto la revisione dei prezzi alla logica dell’istanza. Letta nella cornice dei principi generali del Codice, il risultato, la fiducia e la buona fede, che la pronuncia non richiama, l’adeguamento dei prezzi appare meno un beneficio da chiedere che una condizione perché l’opera arrivi in fondo.
FONTI “LavoriPubblici.it”
