Parere del servizio giuridico: non ci sono scadenze precise perchè non si tratta di gare (neppure in caso di «procedimentalizzazione»), ma conta il principio di risultato
Nessun termine perentorio entro cui concludere un affidamento diretto. A ribadirlo è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), attraverso una risposta del Servizio giuridico a un quesito (n.3469/2025) posto da una stazione appaltante, che ha chiesto se – nel caso di affidamenti diretti – sia previsto un limite massimo di tempo tra l’avvio della procedura e l’adozione del provvedimento di affidamenti, anche alla luce delle novità introdotte dal Correttivo appalti (Dlgs 109/2024). La risposta sottolinea che per gli affidamenti diretti non esiste un termine puntuale per la conclusione della procedura, a differenza delle gare tradizionali. Tuttavia, rimane fondamentale il rispetto dei principi di correttezza, tempestività e buona fede, come ribadito di recente dall’Autorità Anticorruzione (Anac).
I dubbi della stazione appaltante
Il quesito nasce dall’interpretazione dell’articolo 88 del Dlgs 209/2024, che modifica il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), e dal richiamo dell’Anac del 11 marzo 2025, in cui l’Autorità chiamando in causa migliaia di Rup ha sottolineato che i termini di gara stabiliti dalle norme «costituiscono termini massimi e assolvono alla funzione di consentire l’accertamento di responsabilità amministrative e/o contabili», precisando inoltre che «il superamento degli stessi costituisce silenzio inadempimento e rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede».
La risposta del Mit
Tuttavia, come evidenziato dal Mit, gli affidamenti diretti rappresentano un’eccezione. A differenza delle procedure competitive, per le quali l’allegato I.3 del Codice stabilisce tempi precisi – compresi tra un minimo di tre e un massimo di nove mesi in base al tipo di procedura effettuata (aperta, ristretta, negoziata, competitiva, partenariato) e criterio di aggiudicazione (offerta più vantaggiosa o prezzo più basso) – per gli affidamenti diretti «non vi è un formale atto di avvio della procedura». Dunque, la risposta del Mit è netta: «L’art. 17 ed il relativo allegato I.3 del D.lgs. n. 36 del 2023 non individuano, in relazione agli affidamenti diretti, un termine entro il quale concludere la procedura di selezione». Questo perché, come precisato dal ministero, l’affidamento diretto «non è una procedura di gara, anche qualora sia procedimentalizzato».
Il Mit richiama anche una sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 503 del 15 gennaio 2024), che ha confermato questa interpretazione, e l’articolo 17, comma 2 del D.lgs. 36/2023, secondo cui «in caso di affidamento diretto, previa individuazione dell’affidatario, tale affidamento avviene con un unico atto». Di conseguenza, «viene meno il concetto di ‘gara’, cui applicare i termini indicati nell’allegato I.3».
Il principio del risultato
Sebbene non vi sia un termine perentorio, il Mit ricorda che le stazioni appaltanti devono comunque agire nel rispetto dei principi generali del procedimento amministrativo. In particolare, devono garantire «il principio del risultato», ovvero l’efficienza e la celerità nell’aggiudicazione, e il dovere di buona fede. «Alla luce di quanto sopra non è possibile individuare un termine puntuale per gli affidamenti diretti, fermo restando il rispetto degli obblighi di correttezza del procedimento amministrativo e le tempistiche necessarie per l’espletamento delle attività previste dal codice», si legge nella risposta.
Dunque, l’assenza di un termine rigido non significa che le amministrazioni possano agire con lentezza. Gli affidamenti diretti, per loro natura, non sono vincolati a termini precisi, ma devono comunque essere gestiti con efficienza.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
