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Affidamento diretto «emergenziale», per il Tar Liguria non serve il confronto tra preventivi

Il tribunale si pronuncia sulle regole introdotte dalla legge 120/2020 nel sottosoglia

L’affidamento diretto emergenziale previsto dal Dl 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 (articolo 1, comma 2, lettera a) deve essere considerato un affidamento diretto “puro” che può avvenire anche senza confronto tra preventivi e/o competizione tra più appaltatori. In questo senso

La sentenza del Tar Liguria n. 742/2020

La vicenda
La sentenza rappresenta uno dei primi pronunciamenti sulle procedure previste nel sottosoglia dai recenti provvedimenti emergenziali e in particolare, dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020 che prevede la possibilità di procedere con l’affidamento diretto infra 75mila euro, per servizi e forniture, edper importi inferiori ai 150mila euro per lavori. In relazione alla procedimento di «affidamento in concessione del servizio di gestione» di un compendio immobiliare, il riccorrente ha sostenuto l’illegittimità «dell’operato dell’amministrazione comunale la quale avrebbe provveduto all’affidamento diretto alla controinteressata senza previa consultazione di altri operatori economici tra i quali segnatamente la ricorrente».
Secondo la ricorrente, si legge in sentenza, la disciplina dell’articolo 1 del Dl 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 avrebbe bensì introdotto una deroga alle disposizioni dell’articolo 36, comma 2, del Dlgs 50/2016 che prevedono le soglie per l’affidamento diretto, «ma non avrebbe introdotto una deroga alle previsioni di cui al primo comma dell’art. 36 d.lgs. 50/2016». Con la conseguenza, secondo la censura del mancato rispetto dei «principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese». In sostanza, la stazione appaltante avrebbe dovuto avviare, quanto meno, una indagine di mercato con successiva competizione tra più operatori e non procedere con una assegnazione diretta della concessione.

La sentenza
La tesi non è stata accolta dal giudice ligure. Secondo quanto si segnala in sentenza, pur vero che l’articolo 36 prevede «al primo comma una serie di principi che devono essere rispettati anche per gli affidamenti sotto soglia» è altrettanto vero, però, che la deroga al comma 2 dello stesso articolo «introduce, per gli affidamenti di valore minimale, in deroga alla previsione di cui al comma primo, la possibilità di procedere ad affidamento diretto, come specificato, anche in assenza di consultazione di due o più operatori economici». In definitiva, come anche sostenuto dall’Anac (nel documento di commento al Dl 76/2020 del 3 agosto 2020) i provvedimenti emergenziali hanno innalzato gli importi entro cui risulta consentito l’affidamento diretto senza snaturare «il carattere di eccezione della norma, che continua a costituire una deroga alla previsione di cui al primo comma». Ne consegue, prosegue il giudice, «che nessuna gara informale ovvero consultazione doveva essere espletata dalla amministrazione».

Il tempo della deroga
Ulteriore questione oggetto di censura, oggettivamente non condivisibile, ha riguardato il fatto che l’affidamento diretto – effettuato in costanza di Dl 76/2020 – è avvenuto per un affidamento superiore all’attuale soglia minima di 75mila euro (prevista nella legge di conversione 120/2020).
Secondo il ricorrente la legge di conversione 120/2020 (che ha ridotto la soglia di affidamento diretto per servizi/forniture infra 75mila a differenza dell’originaria previsione di 150mila euro) avrebbe avuto per effetto quello di rendere illegittima l’assegnazione per superamento dell’importo massimo. Ovviamente anche questa censura viene respinta considerato, che il provvedimento impugnato risultava adottato in piena vigenza del Dl 76/2020.
Più nel dettaglio, sottolinea il giudice, sulla scorta di quanto già evidenziato dal Consiglio di Stato (sezione V, n.7148/2005) «la legge di conversione del decreto legge è dotata, rispetto agli emendamenti eventualmente introdotti di una duplice valenza: da un lato converte il precedente decreto e, dall’altro, allo stesso tempo, introduce nell’ordinamento nuove disposizioni, sostitutive o modificative di quelle contenute nel provvedimento convertito». Da ciò deriva, conclude il giudice, che le nuove disposizioni «esplicano il loro effetto sostitutivo o modificativo di quelle convertite, soltanto ex nunc, ossia alla scadenza del periodo di vacatio legis seguente alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (salvo che la stessa legge di conversione non disponga diversamente al riguardo, come nel caso di specie), rimanendo fino alla scadenza stessa vigenti le norme del decreto nel testo anteriore all’emendamento».

FONTI: Stefano Usai Edilizia e Territorio

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