Caso del tutto eccezionale da motivare in dettaglio: ecco la procedura
Con il recente parere n. 3366 del 3 aprile 2025, l’ufficio di supporto del Mit fornisce una sorta di micro-guida sulla procedura negoziata eccezionale prevista nell’articolo 76 e, segnatamente, sulla possibilità di affidare la prestazione, per importi superiori ai 140 mila euro per i servizi/forniture e 150mila euro per i lavori direttamente, a un unico operatore (il caso di partenza riguarda un servizio di pernottamento presso strutture private per trasferte dei dipendenti).
La fattispecie della procedura negoziata senza pubblicazione di bando
L’ufficio di supporto rammenta che fin dalla relazione illustrativa, e quindi il «commento» degli estensori del codice, si rimarca l’assoluta «eccezionalità» della procedura negoziata senza bando, rispetto alle procedure di affidamento ordinarie. Non a caso già dal primo comma dell’articolo 76, spiega il Mit, (come già la versione contenuta nell’articolo 63 del pregresso codice) si impone l’obbligo per il Rup di valorizzare una adeguata motivazione. Il responsabile unico del progetto, pertanto, deve accertare se esistano o meno i presupposti legittimanti per poter utilizzare una procedura in deroga «rispetto alle regole dell’evidenza pubblica».
Questa fase istruttoria/propedeutica porterà il Rup (o il collaboratore incaricato) a verificare le «caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano». Attività informativa che consentirà di giungere ad una adeguata motivazione – da inserire nell’atto di avvio del procedimento (e quindi nella decisione a contrarre), «nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità».
La deroga ai principi classici della concorrenza, si ricorda nel parere, deve essere intesa come un caso assolutamente eccezionale che esige la previa individuazione di precise condizioni legittimanti (indicate e richieste nell’articolo 76). Occorre rispettare, pertanto, una serie di condizioni tassative che «non sono suscettibili d’interpretazione estensiva».
L’affidamento diretto in deroga (per importi pari o superiori ai 140 mila, servizi e forniture, o 150 mila euro per lavori) implica quindi la previa verifica dell’impossibilità di «ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei nonché acquisire tutte le informazioni disponibili, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente percorribili per soddisfare l’interesse pubblico per il quale si procede».
Queste indagini risultano «preordinate a superare eventuali asimmetrie informative, consentendo alla stazione appaltante di conoscere se determinati beni o servizi hanno un mercato di riferimento, le condizioni di prezzo mediamente praticate, le soluzioni tecniche disponibili, l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati alla produzione e/o distribuzione dei beni o servizi di interesse».
L’affidamento diretto in deroga e la decisione a contrarre
L’affidamento eccezionale in deroga, pertanto, si caratterizza in modo praticamente opposto all’affidamento diretto «ordinario» nell’ambito delle micro soglie previste nell’articolo 50 del codice. Non solo è necessaria una adeguatissima motivazione, a pena di illegittimità, ma la stessa struttura del procedura muta profondamente.
L’affidamento diretto in deroga, infatti, è un’autentica procedura di aggiudicazione che esige in modo chiaro l’atto di avvio (amministrativo) ovvero la decisione a contrarre che espliciterà in modo chirurgico le ragioni dell’assegnazione diretta (o della micro procedura con almeno tre operatori da far competere).
La fattispecie si caratterizza quindi dalla necessità anche della previa prenotazione di impegno di spesa che, invece, nell’affidamento diretto «ordinario» viene tecnicamente a mancare proprio per l’assenza della decisione a contrarre a monte.
Come noto, l’affidamento diretto «ordinario» si caratterizza per la collocazione «a valle» dell’atto di costituzione dell’assegnazione che conterrà, non solo le condizioni tecnico/qualitative dell’affidamento stesso, anche l’impegno di spesa. Eccezione, pertanto, alle ordinarie regole contabili che, per l’impegno di spesa, impongono il previo perfezionamento dell’obbligazione giuridica (e quindi il contratto) e non la semplice aggiudicazione.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
