L’Anticorruzione rileva una serie di criticità nella procedura e chiede di annullarla in autotutela
Dopo la sospensione della qualificazione come centrale di committenza, prosegue anche a distanza lo scontro tra l’Autorità Anticorruzione e Asmel, associazione che rappresenta circa 4.500 Comuni. Il “casus belli” questa volta è rappresentato dalla gara gestita da Asmel Consortile per conto del Comune di di Sant’Angelo le Fratte (non qualificato), in provincia di Potenza. In ballo c’era una procedura da 305mila euro – promossa a dicembre 2023 quando Asmel Consortile non aveva ancora subito il provvedimento di sospensione della qualificazione – per affidare l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza di un costone roccioso a rischio dissesto. Gara che ora l’Anac chiede al Comune di annullare in autotutela entro 20 giorni e di fare gestire a un nuovo soggetto qualificato.
«Le criticità emerse – scrive l’Autorità Anticorruzione nella delibera n. 255 del 24 maggio 2024 – appaiono estremamente gravi, afferendo sia alla competenza dello svolgimento del procedimento di gara che alla sua concreta conduzione».
Due in particolare le principali contestazioni.
La prima riguarda la nomina del Rup. Anac rileva che, in qualità di centrale di committenza, Asmel Consortile avrebbe dovuto nominare un proprio Responsabile unico del progetto (Rup), ma ha invece designato solo un Responsabile della Fase di affidamento (Rfa), violando così l’art. 62 co. 13 Dlgs 36/2023. La nomina, inoltre, è stata effettuata con un atto analogico, in violazione dell’art. 19 co. 3 Dlgs 36/2023, che richiede la completa digitalizzazione degli atti delle procedure di gara. Sul punto l’Anac sottolinea che «la nomina del Rup da parte dell’ente qualificato non è un mero formalismo ma ha il chiaro obiettivo di garantire che la procedura di gara sia giuridicamente ed effettivamente svolta da un soggetto adeguatamente qualificato, in coerenza il principio di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti. Al contrario, ammettendo cioè che l’ente qualificato nomini solo un Rfa, quest’ultimo sarebbe sottoposto alla supervisione, indirizzo e coordinamento del soggetto beneficiario, che tuttavia sarebbe non qualificato».
La seconda obiezione riguarda il ruolo la divisione dei ruoli tra la centrale di committenza e il Comune. Nonostante Asmel Consortile fosse il soggetto qualificato, molti atti fondamentali della procedura di gara sono stati adottati dal comune non qualificato. Questo include la nomina della commissione giudicatrice e la gestione delle risposte ai quesiti dei partecipanti, compiti che per Anac spettavano al Rup di un soggetto qualificato. «Il Legislatore – spiega Anac nella delibera – con il nuovo Codice degli Appalti ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità di tali procedure e della migliore competenza degli enti qualificati. Pertanto, nel caso in cui la fase di affidamento del contratto pubblico sia svolta da una stazione appaltante qualificata per conto di altra non qualificata, la prima dovrà svolgere l’intera fase e adottare i relativi atti».
Dall’istruttoria di Anac, emerge inoltre «una certa approssimazione nella gestione della procedura». In quanto «è stata creata una situazione di oggettiva incertezza in ordine al contenuto dei requisiti di partecipazione, certamente incidente sul regolare svolgimento della procedura di gara e sull’interesse a partecipare da parte di altri concorrenti (oltre gli otto indicati dal comune)».
Ora, il Comune di Sant’Angelo le Fratte ha tempo venti giorni per comunicare all’Autorità le azioni che intende intraprendere in risposta alla delibera. In caso di reiterazione delle violazioni, Anac è pronta ad attivare i poteri sanzionatori previsti dal nuovo codice. Per questo l’Autorità ritiene «opportuno raccomandare ulteriormente di garantire l’effettivo svolgimento della procedura di gara da parte di soggetto adeguatamente qualificato, anche nella concreta gestione dei singoli atti del procedimento». E «per opportuna completezza – fa notare sempre l’Autorità – va soggiunto che con Delibera 195 del 23.4.2024, Asmel Consortile scarl è stata sospesa dall’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, stante la presenza di diverse criticità, con ciò allo stato essendole precluso pro futuro lo svolgimento delle procedure di affidamento». Come dire: obbligatorio affidarsi a qualcun altro.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
