Il Comune ha violato il principio di rotazion e anche il divieto di frazionamento previsto dal codice dei contratti pubblici
Non si possono affidare ripetutamente alla stessa impresa commesse che rientrano nello stesso settore di servizi, lo ha ribadito Anac nell’atto del Presidente del 13 settembre con cui ha definito illegittima la gestione da parte di un Comune del servizio di recupero, trattamento e riciclo della frazione organica dei rifiuti ricorrendo sempre alla stessa azienda dal 2020 a oggi mediante ripetuti affidamenti diretti e proroghe.
Nel caso di specie il Comune con gli affidamenti diretti effettuati verso la stessa azienda ha violato il principio di rotazione degli affidamenti. Secondo Anac, il Comune ha violato anche il divieto di frazionamento previsto dal codice dei contratti pubblici.
Nello specifico, fino 16 luglio 2020 la soglia per gli affidamenti diretti era fissata in 40.000 euro, ciò nonostante, risulta che soltanto tra il 10 febbraio 2020 e il 9 luglio 2020 il Comune abbia affidato in via diretta alla stessa impresa appalti per un valore complessivo pari a 60.000 euro. Inoltre, tra l’11 aprile 2022 e il 28 marzo 2023, quando la soglia per poter affidare servizi pubblici senza procedure competitive era fissata in euro 139.000, il Comune ha affidato in via diretta alla stessa impresa commesse per un valore totale di 156.181 euro, compresa la proroga tecnica di 50.000 euro. Proroga tecnica che non risulterebbe conforme alla norma di riferimento, in quanto non ricorrono i presupposti di ammissibilità indicati dalla giurisprudenza e da Anac, in particolare la condizione che la nuova gara fosse già stata avviata al momento della proroga e che l’amministrazione non sia responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario.
Peraltro, osserva Anac, le criticità sono state accertate relativamente al periodo di riferimento dell’indagine condotta dall’Autorità (2020-2023) stessa, ma non può escludersi che sussistessero anche negli anni precedenti, considerato che dalla consultazione della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, nel triennio 2017-2019 il servizio in questione risulta sia stato gestito dal Comune mediante una pluralità di affidamenti diretti di importo esiguo, ma complessivamente di valore annuo superiore a 40.000 euro, ciò evidenziando quanto meno un difetto di programmazione dell’attività negoziale dell’ente.
Conclude Anac affermando che nel complesso, l’affidamento in questione non rispetta i principi di libera concorrenza e parità di trattamento che governano i contratti pubblici, con l’effetto di favo-rire sempre la stessa impresa che ha operato in regime di monopolio per diversi anni, non dovendo sostenere alcun confronto competitivo.
Inoltre, il Comune non ha formalizzato i contratti di appalto con l’esecutore del servizio in contra-sto con le norme sulla contabilità pubblica, secondo cui i contratti della pubblica amministrazione devono essere predisposti obbligatoriamente in forma scritta.
Risultano violati anche gli obblighi di trasparenza considerato che gli affidamenti in questione neppure risultano pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparenti/Bandi e contratti sul sito istituzionale del comune.
FONTI Manuela Sodini “Enti Locali & Edilizia”
