Nel rispetto dei limiti posti con riferimento ai segreti tecnici e commerciali, ai contratti secretati e al codice della privacy in materia di dati personali
Sussiste l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare i verbali delle commissioni di gara sul sito istituzionale, successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure, nel rispetto dei limiti posti con riferimento ai “segreti tecnici e commerciali”, ai “contratti secretati” e al codice della privacy in materia di dati personali. L’obbligo di pubblicazione è in vigore fino al 31 dicembre 2023, fino a tale data le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell’allegato 9 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022.
Questa la sintesi della massima contenuta nella Delibera Anac n. 434/2023 in cui l’Autorità chiarisce che la pubblicazione dei verbali delle commissioni di gara sul sito istituzionale non è tempestiva, ma solo successiva alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure. Essa deve avvenire nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 53 (segreti tecnici e commerciali) e dall’articolo 162 (contratti secretati) del Dlgs 50/2016 (articoli 35 e 139 ai quali rinvia l’articolo 28 del Decreto 36/2023) e da quelli posti in via generale dal codice della privacy in materia di dati personali, prevedendo l’anonimizzazione dei dati personali contenuti anche in documenti oggetto di pubblicazione. Quanto alle eventuali privative industriali, opera la previsione dell’articolo 53, comma 3 del Dlgs 50/2016 (articolo 35 del nuovo codice dei contratti pubblici), che sottrae le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, oltre che all’accesso, anche ad ogni forma di divulgazione, inclusa quindi la pubblicazione.
Quanto agli obblighi temporali di pubblicazione, Anac richiama la propria delibera n. 264 dello scorso 20 giugno con cui l’Autorità ha dato attuazione all’articolo 28, comma 4, del nuovo codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) con riferimento all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto trasparenza (Dlgs 33/2023). Nell’anzidetta delibera n. 264 è previsto che fino al 31 dicembre 2023, in via transitoria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell’allegato 9 al PNA 2022.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all’articolo 37 del decreto trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Bdncp) tutti i dati e le informazioni individuati, la trasmissione dei dati alla Bdncp è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla Bdncp. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella Bdncp, tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla Bdncp e che sono individuati nell’Allegato1 della Delibera n. 264 sopra richiamata.
La Delibera n. 434 oltre a fornire chiarimenti sugli obblighi di pubblicazione dei verbali delle commissioni di gara e indicazioni temporali sugli adempimenti pubblicitari fino al 31 dicembre 2023 e a partire dal 1° gennaio 2024, risulta interessante anche per le indicazioni che fornisce sulle misure adottate per la gestione del conflitto di interessi da parte della stazione appaltante; infatti, pur rilevando nel caso di specie l’esistenza di una procedura, ha registrato l’assenza delle concrete modalità di acquisizione e verifica delle dichiarazioni da parte della stazione appaltante, con riferimento ai soggetti tenuti a rendere e ricevere le dichiarazioni, la periodicità delle stesse e i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, invitando quindi la stazione appaltante a integrare il vigente Piano anticorruzione.
FONTI Manuela Sodini “Enti Locali & Edilizia”
