La delibera sugli affidamenti diretti ripetuti nel Comune della Ciociaria censura anche l’assenza del programma acquisti, le carenze nelle pubblicazioni, le violazioni della tracciabilità dei flussi finanziari e il nuovo affidamento all’uscente in pendenza di un ricorso privo di istanza cautelare
L’ Anac, con la deliberazione n. 287/2026, nel rilevare importanti criticità nella reiterazione di affidamenti diretti, si sofferma su altri obblighi oggetto di attento presidio da parte dei Rup e dei dirigenti/responsabili di servizio in materia di attività contrattuale. Si tratta delle questioni afferenti la corretta programmazione, l’ottemperanza dei precisi obblighi di pubblicazione, degli affidamenti in pendenza di contenzioso e della tracciabilità dei flussi finanziari. Richiami che compendiano alcuni tra gli obblighi di maggior rilievo del responsabile unico del progetto.
Una carente programmazione
Nel caso oggetto di indagine (ben 16 reiterati affidamenti allo stesso operatore economico in une periodo temporale contingentato), l’ Anac rileva un autonomo profilo di criticità determinato da una carente programmazione delle acquisizioni. In particolare, nella deliberazione si rileva «la mancata adozione, da parte della stazione appaltante, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli esercizi anteriori al triennio 2025-2027, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, avendo l’Ente esibito unicamente il programma triennale 2025-2027, riferito a un periodo nel quale si colloca solo l’ultima parte degli affidamenti in contestazione».
In tema di programmazione rammenta l’autorità, che «le amministrazioni aggiudicatrici erano tenute ad adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; a decorrere dal 1° luglio 2023, la materia è regolata dall’art. 37 del d.lgs. n. 36/2023 e dal relativo Allegato I.5, che hanno esteso a tre anni l’orizzonte della programmazione anche per beni e servizi ed elevato a 140.000 euro la soglia di inserimento obbligatorio».
La programmazione risulta obbligatoria come ha riconosciuto la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 luglio 2021, n. 5561) per l’evidente finalità «di pianificazione e trasparenza, idonea a riflettersi anche sulla frammentazione degli affidamenti, giacché nel medesimo ambito programmatorio non possono coesistere più procedure «spezzettate» per il medesimo servizio».
In modo chirurgico si puntualizza che la mancata/carente programmazione non è solo una mera irregolarità formale ma costituisce «il presupposto oggettivo che rende possibile, e al contempo manifesta, la frammentazione degli affidamenti, secondo una relazione di reciproca implicazione più volte posta in rilievo».
A maggior ragione, una serie ininterrotta di affidamenti certifica, d’altra parte, l’ovvia necessità di programmare/organizzare l’attività contrattuale.
Obblighi di pubblicazione e la tracciabilità dei flussi finanziari
Nel prosieguo dell’analisi, l’ Anac rileva altri gravi profili di criticità. In primo luogo in relazione agli obblighi di pubblicazione (nel pregresso codice disciplinati nell’articolo 29 e con l’attuale impianto normativo nell’articolo 28).
La difficoltà di reperire le pubblicazioni (con ricerca tramite il CIG) «pur potendosi ricondurre la circostanza a un profilo di reperibilità informatica connesso al mutamento del gestionale dell’Ente», permane l’inottemperanza di pubblicazioni tempestive e accessibili con conseguente richiamo formale. Altro richiamo ha riguardato la questione degli obblighi della tracciabilità finanziaria (dei flussi finanziari correlati al contratto/commesse pubbliche).
In alcuni casi, si segnala nella deliberazione, sono venute a mancare le dichiarazioni dell’affidataria (ul c/corrente dedicato/destinato ai flussi finanziari.
In relazione a quanto, in pratica, l’autorità rammenta che le dichiarazioni previste (nell’art. 3 della L. 136/2010) devono essere prodotte all’atto di ogni affidamento/contratto.
Il contraente, quindi, su richiesta del Rup deve comunicare il conto corrente dedicato così come deve inviare le fatture con l’indicazione del CIG, che deve essere riportato anche nei mandati di pagamento, in modo da assicurare «la piena ricostruibilità dei flussi, senza che emergano profili di opacità o di sottrazione ai controlli».
Gli affidamenti in pendenza di contenzioso
Sotto il profilo pratico-operativo riveste indubbia rilevanza l’ulteriore contestazione, nei reiterati affidamenti allo stesso operatore, ovvero il caso dell’affidamento al pregresso contraente in «pendenza del contenzioso» in relazione a quanto ora prevede l’art. 18 del codice dei contratti.
Nella deliberazione si rileva che all’esito della procedura per individuare il nuovo aggiudicatario – operatore diverso da quell’uscente -, il servizio veniva riaffidato ad all’operatore uscente addirittura «risultato non aggiudicatario e, anzi, ultimo in graduatoria».
Questo modus agendi, spiega l’Anac si pone in contrasto con la ratio dell’articolo 18 del codice dei contratti.
In particolare, si ricorda le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 – di disciplina del c.d. stand still e dei termini dilatori -, risultano preordinare per assicurare «la tutela giurisdizionale degli operatori non aggiudicatari», in particolare (co.3) si «vieta la stipulazione del contratto prima del decorso del termine dilatorio (trentadue giorni dall’invio dell’ultima comunicazione di aggiudicazione)» ed il co. 4 stabilisce che «ove sia proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non possa essere stipulato dalla notificazione dell’istanza cautelare sino alla pubblicazione del provvedimento cautelare o della sentenza di primo grado».
Nel caso in esame, e nel ricorso, non risultava proposta nessuna domanda cautelare idonea ad attivare il termine di «quarantena» dello stand still (ovvero l’impossibilità di stipulare il contratto prima dei 32 giorni dall’ultima comunicazione di aggiudicazione).
L’autorità puntualizza – e si tratta di indicazione utile ad ogni Rup -, che in difetto della richiesta di misura sospensiva non sussiste «alcun impedimento giuridico al perfezionamento del rapporto con l’aggiudicatario, e dunque a fortiori difettava qualsivoglia ragione legittimante un ulteriore affidamento diretto in favore dell’uscente».
In pratica, la mera proposizione del ricorso non è mai idonea di per sé a sospendere l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione «né autorizza l’amministrazione a disattendere l’esito della gara». La deliberazione conclude con il richiamo formale alla stazione appaltante ad assicurare il rispetto della rotazione e ad una corretta e tempestiva programmazione con ossequio degli obblighi di pubblicità e trasparenza.
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
