Buia: modificare l’art. 29 del Dl sostegni, compensazioni estese al 1° semestre 2022
«Il decreto legge per correggere la stretta sui bonus edilizi va fatto immediatamente, senza perdere altro tempo, perché le imprese rischiano di chiudere. Per quello che riguarda i rincari dei materiali nelle opere pubbliche, riconosciamo che l’articolo 29 del decreto sostegni fa un passo avanti. Ma servono assolutamente correzioni a quella norma. È quello che andremo a dire oggi in Parlamento». A parlare è il presidente dell’associazione nazionale costruttori edili (Ance), Gabriele Buia, raggiunto dal Sole 24 Ore. Oggi Buia andrà in audizione parlamentare proprio a spiegare le modifiche che l’associazione ritiene necessarie per evitare di bloccare le opere del Pnrr. Tre sono le principali criticità che vengono evidenziate dell’articolo 29: i progetti che andranno in gara nei prossimi mesi saranno redatti sulla base di prezzari molto lontani dai prezzi di mercato correnti; il meccanismo di compensazione sulle opere in corso si ferma al dicembre 2021 e andrebbe invece esteso anche alle attività in corso, almeno nel primo semestre 2022; l’assenza di un vero meccanismo di revisione prezzi.
Quest’ultima obiezione si può spiegare andando nel dettaglio delle norme. Fra le disposizioni positive dell’articolo c’è l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara la clausola per la revisione prezzi. Finora era solo una facoltà. Ma una formulazione ambigua della norma sembra introdurre, per i soli lavori pubblici, una norma di compensazione del caro materiali anziché una clausola revisionale. Apprezzabile la revisione del metodo di rilevazione dei prezzi finalizzato alle compensazioni, affidato ora esclusivamente all’Istat: scompaiono i dati spesso disomogenei di Provveditorati e Unioncamere. Ma l’Ance chiede un coinvolgimento delle principali associazioni di categoria da parte di Istat e poi del Mims che dovrà emanare il decreto. Numerose correzioni sono proposte proprio in relazione alle modalità di erogazione delle compensazioni. Anzitutto la misura della compensazione scende all’80% del rincaro effettivo. C’è poi una discrepanza temporale fra le rilevazioni, che avvengono su base semestrale, e i lavori su cui si interviene che sono quelli contabilizzati nei dodici mesi precedenti al decreto.
Molto critica, inoltre, l’esclusione dal nuovo sistema dei lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Problematici – e portatori di nuova burocrazia e nuovi contenziosi – i riferimenti al rispetto del cronoprogramma dell’opera come condizione per far scattare la compensazione (come se eventuali ritardi dovessero necessariamente dipendere dall’appaltatore) e la richiesta di giustificativi a comprova della maggiore onerosità subita. L’Ance a questo proposito proponeva il modello francese che riconosce in automatico la compensazione dopo l’accertamento del rincaro avvenuto. Sul fronte delle risorse, contestata la possibilità per le sole opere del Pnrr e del Piano nazionale complementare di usufruire del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nel caso in cui le stazioni appaltanti non possano provvedere con risorse dell’opera o proprie. Ance chiede di estendere questa possibilità a tutte le opere. C’è infine il tema dell’aggiornamento dei prezzari, per evitare di affidare opere sottocosto. Bisognerebbe superare la facoltatività dell’aggiornamento dei prezzari, inserire un riferimento esplicito ai prezzi correnti di mercato ed eliminare il limite delle risorse stanziate per giustificare di mandare in gara progetti sottocosto.
FONTI Giorgio Santilli “Edilizia e Territorio”