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Appalti digitali e trasparenza, le indicazioni dell’Anac per assolvere gli obblighi dal 1° gennaio

 

Nella delibera concordata con il Mit le istruzioni per l’avvio del nuovo sistema. Ma sulla rivoluzione informatica pesa lo scorso numero (solo 33) di soggetti con piattaforme certificate

 

Arrivano con  la delibera n. 582,  concordata con il ministero delle Infrastrutture, le indicazioni dell’Autorità Anticorruzione sulle novità che lo sblocco della disciplina sulla digitalizzazione degli appalti comporterà dal primo gennaio per le stazioni appaltanti. Va detto subito che le indicazioni arrivano a meno di due settimane dal via, con le ferie natalizie di mezzo, e con la pesante penalizzazione dei pochissimi soggetti che si sono mossi per tempo, prendendo sul serio il termine indicato la scorsa primavera dal Dlgs 36/2023 per l’avvio del nuovo sistema. Come abbiamo anticipato già ieri su questo giornale,  sono soltanto 33 i titolari e gestori di piattaforme certificate dall’Agid e dunque abilitate a interloquire con la Banca nazionale appalti dell’Anac.  Con la delibera pubblicata ieri l’Anac e il Mit ribadiscono che dal 1° gennaio soltanto questi soggetti e chi si appoggerà a essi potrà ottenere i Cig per gestire le gare d’appalto. Il che crea un evidente rischio di ingolfamento della macchina degli appalti (  come abbiamo già segnalato qui), a meno di un ripensamento dell’ultim’ora in cui continuano a confidare in molti, sperando in un intervento nel decreto Milleproroghe di fine anno.

Seppure a stretto ridosso della scadenza, la delibera prova a dare una serie di indicazioni pratiche alle stazioni appaltanti. Innanzitutto il documento conferma che «la disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel Pnrr avviate a partire dal 1° gennaio 2024», nonostante le corsie preferenziali che i vari decreti su semplificazione e emergenze hanno disegnato per garantire la rapida messa a terra degli investimenti del Recovery.

Dal 1° gennaio sarà dismesso il servizio SmartCig e sarà attivata da la «Piattaforma dei Contratti Pubblici (Pcp) che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del Cig per le nuove procedure di affidamento e l’assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza»

Tra le indicazioni fornite da Anac e Mit assumono rilievo le indicazioni relative alla pubblicazione delle delle informazioni legate alla trasparenza su aggiudicazioni e fase di esecuzione delle procedure avviate prima del 31 dicembre 2023 sia con il vecchio che con il nuovo codice. In questi casi, si legge nella delibera, «le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e aggiornare tempestivamente, cioè nell’immediatezza della loro produzione, i suddetti dati attraverso Simog, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 33/2013». Il mancato rispetto della tempestività nella comunicazione «sarà considerato ai fini della violazione degli obblighi di trasparenza. Ciò posto, sono superati i termini di comunicazione di tali dati all’Anac precedentemente fissati rispettivamente in 30 giorni per l’aggiudicazione e in 60 giorni per la fase esecutiva». La trasmissione dei dati attraverso Simog esonera le stazioni appaltanti dalla pubblicazione degli stessi nella sezione amministrazione trasparente, tranne in alcuni casi specificati all’interno del provvedimento. Dal 1° gennaio si semplificano, passando per la piattaforma Anac senza costi per Pa e imprese, anche gli obblighi di pubblicità dei bandi con indicazioni specifiche per le gare pubblicate fino al 31 dicembre 2023.

Un’indicazione importante riguarda i soggetti abilitati a operare sulle piattaforme digitali. La delibera spiega che soltanto i Responsabili unici di progetto (Rup) potranno operare sulla piattaforme nel momento in cui questa comunicherà con i sistemi Anac. Per questo il Rup «e gli eventuali Responsabili del procedimento delegati dal Responsabile di Progetto, ai sensi dell’articolo 15 del Codice, qualora non siano già iscritti, devono registrarsi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (Ausa)». «Eventuali ulteriori operatori amministrativi delegati da parte dei soggetti sopra richiamati – sottolinea la delibera – possono operare esclusivamente sulle piattaforme, sotto la responsabilità dei responsabili di fase di cui sopra, e non sono in nessun caso autorizzati all’interoperabilità con i servizi della Bdncp».

Un passaggio importante riguarda gli eventuali malfunzionamenti che dovessero capitare a gare in corso. «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme,- si legge nel documento – anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento». Ribadito l’obbligo di verificare i requisiti dei concorrenti solo attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico, sia in fase di partecipazione che in fase di esecuzione, secondo le indicazioni di dettaglio specificate nella delibera.

Nulla cambierà, invece, per gli obblighi di pubblicazione degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti. «La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla Bdncp, ai fini di trasparenza, ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 e del comma 4 dell’articolo 37 del Codice, continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (Scp) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», si legge nella delibera. Sul punto Anac e Mit spiegano infatti che verranno mantenute «anche dopo il 31/12/2023, le modalità di comunicazione in essere, dal momento che la piattaforma Scp è conforme alla disciplina di cui all’articolo 26 del Codice ed è da considerarsi inclusa nell’ambito dell’ecosistema di approvvigionamento digitale».

 

 

FONTI      Mauro Salerno     “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News