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Appalti, fa fede quello che si fa

 

L’Anac illustra come scegliere il Ccnl nelle gare ai fini della retribuzione (e non solo), non conta più l’attività prevalente esercitata dall’impresa.

 

Quando lavora in un appalto, il lavoratore va retribuito per ciò che fa, cioè per le prestazioni lavorative effettivamente eseguite, anche se diverse da quelle normalmente svolte nell’impresa di cui è dipendente.

È la nuova bussola sulla scelta del Ccnl nelle gare di appalto: non più l’attività prevalentemente esercitata dall’impresa ma, appunto, le prestazioni strettamente connesse all’oggetto dell’appalto.

L’impresa può applicare un Ccnl diverso?

Sì, a condizione di garantire ai lavoratori almeno le stesse tutele, economiche e normative del Ccnl individuato dal bando di appalto, da dettagliare in una “dichiarazione di equivalenza”. Come farlo lo spiega l’Anac (Autorità nazionale anti corruzione) nella delibera n. 309 del 27 giugno 2023 con cui ha illustrato la riforma del dlgs n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici).

Non tutti gli appalti sono interessati. Il Codice dei contratti pubblici (di seguito indicato Codice) incarica le stazioni appaltanti di indicare nei bandi di gara il Ccnl applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto, individuandolo tra i Ccnl in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni, stipulato da associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Attenzione; il vincolo non è assoluto, ma riguarda solo gli appalti di lavori e di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale e da quelli di forniture senza posa in opera.

Come individuare il Ccnl di riferimento.

La stazione appaltante indica il “Ccnl di riferimento” individuandolo come quello più attinente rispetto all’oggetto dell’appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente. Qui la novità: il Codice (art. 30, comma 4) ha cambiato il punto di riferimento per la scelta: non più l’attività prevalente esercitata dall’impresa (come da sempre sostenuto in base all’art. 2070 del codice civile), ma le prestazioni strettamente connesse all’oggetto dell’appalto da eseguire. Per prima cosa, la stazione appaltante deve identificare il settore di riferimento dell’attività o delle attività (in caso di suddivisione dell’appalto in più lotti) oggetto dell’appalto, attraverso più passaggi. In primo luogo deve considerare la prima lettera del codice Ateco. In secondo luogo, può verificare sull’archivio contratti del Cnel quali sono i Ccnl applicabili all’attività di appalto, tra quelli siglati dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale. Ancora può ricorrere a classificazioni omogenee tra codice Cnel e codice Inps (sistema MoCOA).

Gli indici da usare per i sindacati.

In merito all’individuazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative l’Anac ricorda che il ministero del lavoro, sulla base della giurisprudenza della Cassazione, ha individuato alcuni indici sintomatici (interpello n. 27 del 15 dicembre 2015, si veda ItaliaOggi del 17 dicembre 2015): numero lavoratori occupati; numero imprese associate; diffusione territoriale (numero sedi sul territorio e ambiti settoriali); numero Ccnl sottoscritti. Altro elemento, aggiunge l’Anac, è l’esistenza di tabelle del costo del lavoro del ministero del lavoro, dal momento che tale elaborazione avviene sulla base di Ccnl ritenuti maggiormente rappresentativi nello specifico settore economico. Altra fonte può essere la composizione del consiglio del Cnel, periodicamente rinnovato nei suoi componenti all’esito della valutazione e comparazione dei dati raccolti sulle singole organizzazioni. Altri elementi possono essere tratti dall’archivio dei contratti del Cnel, dove c’è un “indice” che rileva il numero di lavoratori ai quali si applica ogni singolo Ccnl. Nei settori in cui sono presenti imprese di diversa natura (per esempio, artigiani, cooperative, Pmi e grandi imprese) con contrattazione separata, c’è equivalenza in caso di utilizzo di Ccnl sottoscritti dagli stessi sindacali, ma da organizzazioni datoriali diverse in base a dimensione o natura giuridica delle imprese.

Ammesso l’utilizzo di un diverso Ccnl.

L’impresa che applica un diverso Ccnl da quello del bando d’appalto deve indicarlo nell’offerta e può farlo soltanto se il diverso contratto garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dal bando. In tali casi, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, le stazioni appaltanti acquisiscono o la dichiarazione con la quale l’impresa s’impegna ad applicare il Ccnl indicato nell’appalto o la dichiarazione di equivalenza delle tutele del diverso Ccnl (si veda la tabella). In quest’ultimo caso, la dichiarazione è verificata dalla stazione appaltante, per la parte economica e per quella normativa.

Occorre la dichiarazione di equivalenza.

La dichiarazione di equivalenza è finalizzata a dimostrare che il diverso Ccnl adottato, al di là del nomen iuris, garantisca ai lavoratori tutele equiparabili a quelle previste dal Ccnl indicato dalla stazione appaltante nel bando di gara. Ciò va verificato dalla stazione appaltante e, a tal fine, l’Anac suggerisce di utilizzare le istruzioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro (circolare n. 2 del 28 luglio 2020, si veda ItaliaOggi del 29 luglio 2020). La valutazione deve avere a oggetto necessariamente sia le tutele economiche sia quelle normative, in quanto complesso inscindibile. È opportuno fare prima la valutazione dell’equivalenza economica, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (Edr) a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste. Poi la valutazione di equivalenza delle tutele normative, prendendo a riferimento i parametri relativi alle seguenti discipline: lavoro supplementare e clausole elastiche nel part-time; lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l’avvertenza che solo il Ccnl leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250; ex festività soppresse; durata del periodo di prova; a durata del periodo di preavviso; durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio; malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un’eventuale integrazione delle relative indennità; maternità ed eventuale riconoscimento d’integrazione indennità per tutte le astensioni, obbligatoria e facoltativa; monte ore permessi retribuiti; bilateralità; previdenza integrativa; sanità integrativa.

La stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri. La Inl individua un primo elenco di nove istituti sui quali effettuare la verifica di equivalenza dei trattamenti normativi, ritenendo ammissibile lo scostamento di un solo parametro. Pertanto, considerato che l’elenco su proposto è più ampio, si può ritenere ammissibile, di regola, uno scostamento limitato a soli due parametri.

 

 

FONTI       Daniele Cirioli       “Italiaoggi.it”

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