Nei lavori complessi conta la sostanza delle prestazioni e non la titolarità formale del progetto. Il TAR Lombardia chiarisce come leggere i requisiti di progettazione negli appalti integrati
Negli appalti pubblici, e in particolare negli appalti integrati, la verifica dei requisiti di progettazione rappresenta uno dei passaggi in cui si concentrano molte delle contestazioni sulla qualificazione dei progettisti indicati, sulla spendibilità delle esperienze maturate nel tempo e sul valore delle certificazioni prodotte a supporto dei requisiti tecnici.
Il problema emerge soprattutto quando l’attività progettuale non si è sviluppata in modo lineare, ma attraverso più soggetti, più fasi e più interventi, come accade spesso nei lavori complessi.
Per esempio qual è il ruolo della titolarità del progetto approvato? Oppure rileva la natura delle prestazioni effettivamente svolte e la loro coerenza con le categorie richieste dal capitolato? La stazione appaltante è tenuta a spingersi fino alla verifica puntuale dei rapporti contrattuali privati richiamati nelle certificazioni? E l’organizzazione dell’attività in forma societaria incide, di per sé, sulla possibilità di spendere requisiti professionali maturati nel tempo?
A queste domande ha dato risposta il TAR Lombardia con la sentenza 15 dicembre 2025, n. 4148, offrendo indicazioni utili sul modo in cui devono essere letti i requisiti di progettazione alla luce del Codice dei contratti pubblici.
Requisiti di progettazione negli appalti integrati: il caso esaminato dal TAR
La controversia trae origine da una procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di un intervento impiantistico complesso. Alla gara hanno partecipato più operatori economici, tra cui le società poi ricorrenti, che hanno contestato l’esito della procedura incentrando le proprie censure sul possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti indicati dall’aggiudicataria.
In particolare, il Capitolato di gara richiedeva l’aver eseguito, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, servizi di architettura e ingegneria relativi alle categorie individuate, per un importo complessivo pari ad almeno una volta e mezza il valore stimato dei lavori della rispettiva categoria.
Nell’ottica delle ricorrenti, tale requisito non sarebbe stato correttamente dimostrato, poiché le prestazioni dichiarate a supporto della qualificazione sarebbero state svolte, in parte, da soggetti diversi rispetto ai progettisti indicati in gara.
La contestazione si concentrava, in particolare, sulla spendibilità di attività di progettazione definitiva ed esecutiva, dichiarate in relazione a un precedente intervento, sostenendo che tali prestazioni non potessero essere imputate ai progettisti indicati, in quanto riconducibili a un diverso assetto organizzativo e a rapporti contrattuali autonomi.
Da qui la tesi secondo cui la stazione appaltante avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta, omettendo un adeguato controllo sulla reale riconducibilità delle esperienze dichiarate alle categorie richieste dal Capitolato.
Ulteriori profili di doglianza riguardavano:
- l’utilizzabilità dei requisiti professionali maturati all’interno di una società di ingegneria alla luce dell’art. 66 del Codice dei contratti;
- l’asserita mancanza di un’attestazione del “buon esito” delle prestazioni progettuali dichiarate.
È su questo intreccio tra qualificazione dei progettisti, spendibilità delle esperienze dichiarate e limiti dei controlli in capo alla stazione appaltante che il TAR Lombardia è stato chiamato a pronunciarsi, offrendo una lettura articolata delle regole del Codice e del modo in cui esse devono essere applicate nella fase di gara.
Quadro normativo di riferimento
Il tema dei requisiti per la progettazione si colloca all’interno della disciplina dettata dall’art. 66 del d.lgs. 36/2023, che individua i soggetti ammessi a svolgere servizi di architettura e ingegneria e ne definisce il perimetro operativo ai fini della qualificazione. La disposizione si inserisce nella logica complessiva del Codice, che supera approcci rigidamente formali e ancora la verifica dei requisiti alla effettiva capacità tecnica e professionale, piuttosto che alla veste giuridica prescelta dal concorrente.
L’art. 66 consente, infatti, di documentare i requisiti valorizzando le competenze maturate all’interno di società di ingegneria e società tra professionisti, purché le prestazioni siano riconducibili in modo sostanziale alla struttura organizzativa che partecipa alla gara.
In questa prospettiva va letta anche la previsione del comma 2, che non introduce un divieto all’utilizzo dei requisiti professionali, ma disciplina le modalità con cui tali requisiti possono essere dimostrati all’interno di un’organizzazione societaria, evitando che l’evoluzione dell’assetto organizzativo si traduca automaticamente in una perdita di capacità qualificante.
Accanto alla norma primaria, assumono rilievo gli Allegati al Codice, che svolgono una funzione di integrazione tecnica della disciplina:
- l’Allegato I.7, nel definire contenuti e articolazione dei livelli di progettazione, consente di valutare le prestazioni dichiarate in base alla loro natura e al loro contenuto tecnico, anche quando l’attività progettuale non si è esaurita nella redazione di un progetto unitario, ma si è sviluppata attraverso fasi di rielaborazione, adeguamento o riprogettazione, tipiche degli interventi complessi. In questo senso, l’attenzione si sposta dal dato formale dell’approvazione del progetto alla sostanza delle attività effettivamente svolte;
- sul piano delle certificazioni, l’Allegato II.14 chiarisce invece il significato e la portata dell’attestazione di regolare esecuzione e del cosiddetto “buon esito”, collocandole all’interno della struttura pubblicistica dell’appalto. Si tratta di attestazioni legate alla verifica di conformità dei servizi e ai profili contabili del contratto pubblico, che non possono essere automaticamente trasposte ai rapporti di natura privatistica, nei quali manca una fase di esecuzione governata da figure e strumenti tipici dell’appalto pubblico.
Nel loro insieme, queste disposizioni delineano un sistema nel quale la qualificazione per la progettazione non è affidata a criteri meramente nominalistici, ma richiede una verifica di coerenza tra prestazioni svolte e requisiti richiesti dalla lex specialis, valorizzando la sostanza tecnica delle attività dichiarate e riducendo il rischio di letture eccessivamente formalistiche.
L’analisi del TAR
Nel complesso, la sentenza restituisce una lettura sostanziale e coerente dei requisiti di progettazione, che valorizza le prestazioni effettivamente svolte e ridimensiona approcci formalistici non richiesti dalla disciplina di gara.
In primo luogo, il TAR ha specificato che la verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale deve essere condotta in coerenza con la lex specialis, evitando letture meramente formali. Il Capitolato, infatti, non richiedeva la progettazione “originaria” di uno specifico intervento, ma l’aver svolto servizi di architettura e ingegneria riconducibili alle categorie indicate.
Secondo il Collegio, «la qualificazione non va effettuata sulla base dei progetti approvati ma sulla natura delle opere svolte», dovendosi guardare alle prestazioni effettivamente rese alla luce delle definizioni normative della progettazione definitiva ed esecutiva. In questa prospettiva, anche attività di riprogettazione o rielaborazione tecnica possono essere legittimamente valorizzate, specie nei lavori complessi, nei quali la progettazione è fisiologicamente articolata tra più soggetti e più fasi. Ciò che conta, ribadisce il TAR, è il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
In riferimento alle presunte false dichiarazioni rese dall’OE, il Collegio ha escluso che, in ambito di controlli in capo alla stazione appaltante, su di essa gravi un obbligo di verifica approfondita dei rapporti contrattuali privatistici richiamati nelle certificazioni. In modo netto, il TAR afferma che «la stazione appaltante non ha un potere di verifica nei confronti di soggetti che non hanno partecipato alla gara», potendo fare affidamento sulle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità di chi le rilascia.
L’onere della prova resta in capo al ricorrente, che deve fornire una prova concreta e documentata.
Un ulteriore passaggio riguarda l’interpretazione dell’art. 66 del d.lgs. 36/2023: la norma non può essere utilizzata per negare la spendibilità dei requisiti professionali per il solo fatto che l’attività venga svolta in forma societaria. La disposizione è posta «a tutela dei progettisti dipendenti» e non può tradursi in una compressione dell’autonomia organizzativa dei professionisti. In questa chiave viene richiamato l’orientamento giurisprudenziale che distingue tra professionista dipendente e professionista socio, valorizzando, in quest’ultimo caso, la possibilità di imputare le referenze quando vi sia una effettiva integrazione nella struttura societaria.
Infine, in riferimento all’attestazione del “buon esito”, il TAR chiarisce che si tratta di una certificazione propria dei contratti pubblici, collegata alla verifica di conformità e alla struttura pubblicistica dell’appalto. Non può, quindi, essere automaticamente pretesa per rapporti di natura privatistica, nei quali manca una fase di esecuzione governata dagli strumenti tipici dell’appalto pubblico.
Conclusioni
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’aggiudicazione e ritenendo infondate le censure relative ai requisiti di progettazione.
La sentenza ribadisce che la verifica dei requisiti deve essere condotta in coerenza con la lex specialis, valorizzando la natura delle prestazioni effettivamente svolte e non la titolarità formale di un progetto unitario. Quando il bando richiede servizi di architettura e ingegneria, rileva la riconducibilità delle attività dichiarate alle categorie richieste, anche se sviluppate in modo articolato.
Vengono inoltre chiariti i limiti dei controlli in capo alla stazione appaltante, che non è tenuta a verificare nel dettaglio i rapporti privatistici sottostanti alle certificazioni prodotte, in assenza di elementi concreti di inattendibilità. L’onere della prova resta in capo a chi contesta.
Infine, il TAR conferma una lettura non restrittiva dell’art. 66 del Codice, escludendo che l’organizzazione dell’attività in forma societaria comporti, di per sé, la perdita o l’inutilizzabilità dei requisiti professionali maturati. Una decisione che contribuisce a ricondurre il tema della qualificazione dei progettisti su un piano sostanziale e coerente con le regole di gara.
FONTI “LavoriPubblici.it”
