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Appalti, l’autonomia contrattuale dell’impresa non esclude la responsabilità dell’ente per danni a terzi

 

La Pubblica amministrazione all’occorrenza ha la facoltà di sospendere il contratto

 

Nel contratto di appalto l’ente committente permane titolare di specifici poteri di autorizzazione, ingerenza e controllo in ordine all’esecuzione dei lavori o servizi affidati all’appaltatore e all’occorrenza ha la facoltà di sospendere il contratto, per cui la Pa non va esente da responsabilità per i danni cagionati ai terzi dall’attività appaltata. Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 19519/2023.

 

Il fatto
Nel caso in esame un cittadino aveva autorizzato la collocazione di alcuni cassonetti per la raccolta di rifiuti nell’area di sua proprietà per il tempo strettamente necessario alla celebrazione di una festa religiosa. Di contro i cassonetti permanevano in loco ben oltre i termini convenuti, e per di più dopo qualche tempo il fondo interessato diveniva il sito di una discarica abusiva, tanto da essere sottoposto a sequestro per il corrispondente reato previsto dall’articolo 256 del Dlgs 162/2006. A causa di ciò il proprietario dell’area chiamava in giudizio sia il Comune, sia la cooperativa a cui l’ente aveva appaltato il servizio di igiene urbana, ma il tribunale adito, dopo aver dichiarato l’improcedibilità della domanda nei confronti della cooperativa, nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa, respingeva la pretesa avanzata contro il Comune. Con la sentenza impugnata (n. 676/2017) la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado e ha escluso la responsabilità dell’ente locale per le seguenti ragioni:
• la culpa in vigilando del Comune non appare configurabile, stante la particolare autonomia dell’appaltatore che, in base al contratto, ha escluso il rapporto di preposizione del committente;
• il capitolato speciale ha previsto la responsabilità della cooperativa per danni a terzi, sollevando nel contempo l’amministrazione comunale da qualsiasi pretesa;
• in base alla ricostruzione dei fatti il Comune non era rimasto inerte rispetto al potere di controllo sull’esecuzione del servizio appaltato, ma con nota del comando di polizia municipale aveva contestato alla cooperativa il mancato ritiro dei rifiuti nell’area di cui sopra, con contestuale comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato alla declaratoria di decadenza dell’impresa dall’affidamento del servizio.

 

La responsabilità verso i terzi
La Suprema Corte non ha condiviso queste argomentazioni, ma ha accolto il ricorso del privato e ha annullato la sentenza impugnata in ragione del fatto che nell’appalto pubblico permangono in capo Pa specifici poteri di autorizzazione e controllo in ordine ai lavori o servizi affidati, con la conseguenza che «è sempre esclusa ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente quanto ai danni cagionati a terzi dall’esecuzione di un appalto pubblico» (ex multis: Cassazione Sez. I, sentenza n. 25408/2016; Sez. II, sentenza n. 32991/2019).
Il collegio ha aderito a una linea severa definendo “inconsistente” la motivazione addotta dalla Corte d’appello per escludere la colpa dell’ente ossia, nello specifico, la contestazione del mancato ritiro dei rifiuti nell’area in vista della decadenza dall’affidamento del servizio.
«Non può considerarsi plausibile a escludere la colpa», scrivono i giudici, «il fatto che il Comune, dinanzi a un servizio protratto nel tempo, si fosse limitato a inviare una nota di contestazione (…), perché ben a ragione il ricorrente obietta che la nota in sé non avrebbe potuto determinare l’esito della rimozione dei materiali, tanto che gli stessi erano stati rimossi solo in prossimità del dissequestro, a distanza di mesi dalla nota stessa».

 

 

FONTI     Michele Nico       “Enti Locali & Edilizia”

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