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Appalti Pnrr, il Mit ribadisce: non si applica il nuovo codice

 

Dopo la circolare di luglio la nuova (e più chiara) presa di posizione nella risposta a una serie di pareri inviati dalle stazioni appaltanti

 

Con una serie di pareri, nn. 2097, 2115 e 2153 del mese di luglio 2023 ma di recente pubblicazione, l’ufficio di supporto legale del Mit fornisce una serie di risposte – probabilmente tra le più attese -, in tema di appalti del Pnrr/Pnc di competenza dei comuni non capoluogo e non solo.

 

Le questioni
È noto che la questione della, limitata, competenza, dei comuni non capoluogo nell’aggiudicazione di appalti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc è stata oggetto di chiarimento intervenuto solo con l’articolo 10 del Dl 176/2022, convertito con legge 6/2023.

La disposizione ha precisato che l’obbligo dei comuni in parola di ricorrere ad un ente sovracomunale per l’esperimento delle procedure di gara del Pnrr/Pnc (ovvero alla stazione appaltante dell’unione dei comuni, della città metropolitana, della stazione appaltante del capoluogo di provincia o della stessa provincia), si impone – a pena di illegittimità – per appalti di beni/servizi di importo pari o superiore ai 139mila euro e, per lavori, per importi pari o superiori ai 150mila euro.

Questa posizione viene ribadita dal Mit con i pareri citati in cui si confermano anche altri rilevanti aspetti.

In primo luogo, con riscontro fornito con i pareri 2097 e 2115 l’ufficio di supporto rimarca che la questione della qualificazione delle stazioni appaltanti non riguarda gli appalti del Pnrr/Pnc richiamando, a tal riguardo la circolare dello stesso Ministero del 12 luglio 2023 con le indicazioni sul regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi alle procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc dopo il 1° luglio 2023.

Questa puntualizzazione si può leggere anche nel sito del Ministero in cui si spiega che «anche i Comuni non capoluogo di provincia continueranno ad utilizzare le disposizioni sull’aggregazione delle stazioni appaltanti fino ad oggi seguite, in quanto non si applicheranno agli appalti Pnrr e assimilati ad essi affidati, fino al 31 dicembre 2023, le regole sulla qualificazione delle stazioni appaltanti introdotte dal nuovo Codice».

La stessa circolare risulta condivisa con la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dagl) e con l’Anac. Questo significa, ad esempio, che per gli appalti del Pnrr/Pnc il comune non capoluogo può continuare ad utilizzare la stazione appaltante dell’unione dei comuni anche non costituita secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 267/2000 che, evidentemente, non ha la qualificazione con riserva (come invece le unioni costituite con le dinamiche del Testo unico degli enti locali).

 

La questione dell’applicazione del nuovo Codice dei contratti
L’aspetto rilevantissimo, è che la circolare citata, non spiega con chiarezza se, o meno, vi siano norme del nuovo Codice dei contratti applicabili agli appalti Pnrr/Pnc avviati a far data dal 1° luglio 2023. Ovvero per appalti Pnrr/Pnc il cui bando sia stato pubblicato o la lettera di invito (nel caso di procedure negoziata) sia stata trasmesso dal 1° luglio. E non risulta neppure una posizione ufficiale arrrivata dopo la ciircolare.

Importante dunque che la questione sia stata sottoposta all’ufficio di supporto legale che fornisce la propria risposta con il parere n. 2153/2023.

Con il riscontro, l’ufficio di supporto esclude che vi siano norme del nuovo Codice applicabili alla procedura Pnrr/Pnc pur bandite dal 1 luglio 2023. Più nel dettaglio, nel parere si legge che «sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del Mit del 12.07.2023 si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di Pnrr-Pnc di cui alDL n. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”».

Precisazione non di poco conto visto che, pertanto, i Rup sono abilitati ad utilizzare – a mero titolo esemplificativo -, disposizioni che nel nuovo Codice hanno una diversa impostazione. Si pensi ad esempio alla possibilità di utilizzare un criterio di estrazione a sorte dei concorrenti nel caso di procedura negoziata nel sotto soglia comunitario. È noto che il criterio casuale di scelta (es. estrazione a sorte) degli operatori viene considerato non più utilizzabile nel nuovo codice (art. 50, comma 2 e allegato II.1 «Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea») se non in ipotesi residuali e con adeguata motivazione.

D’altra parte le disposizioni del codice del 2016 presentano anche delle complessità/aggravi di procedimento, si pensi al concetto pregresso rotazione che impedisce anche il reinvito dei concorrenti solo invitati all’appalto (semplificato) precedente. Mentre il nuovo Codice, con l’articolo 49 impone la rotazione solo nei confronti del pregresso affidatario.

Si tratta, dunque, di un primo pronunciamento ufficiale che può risultare utile al Rup.

 

 

 

FONTI       Stefano Usai     “Enti Locali & Edilizia”

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