Lo chiarisce il Mims: il termine finale coincide con l’aggiudicazione «non efficace» del contratto
Arriva dal Mims un importante chiarimento per i Responsabili del procedimento (Rup), in merito ai tempi contingentati per portare a termine le gare d’appalto. Al centro della questione c’è il decreto Semplificazioni del 2020 (Dl 76/2020). Tra le misure previste dal decreto, con l’obiettivo di accelerare i livelli di spesa delle amministrazioni e riportare rapidamente in alto la curva degli investimenti, c’è anche la definizione di un termine massimo per portare a termine le procedure di gara. Per gli appalti di valore superiore alle soglie europee (5,38 milioni per i lavori, 215mila euro per forniture e servizi) la finestra concessa per chiudere le procedure è di sei mesi, per gli appalti sottosoglia i termini contingentati del Dl Semplificazioni sono stabiliti in due mesi per gli affidamenti diretti e quattro mesi per le procedure negoziate senza bando. La tagliola dei tempi si applica a tutte le procedure di aggiudicazione la cui «determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023».
Tutto chiaro? Più o meno. Tra le stazioni appaltanti sono nati dei dubbi in merito ai momenti (meglio: agli atti) da prendere in considerazione per stabilire il termine iniziale e finale del procedimento, in modo da verificare correttamente il rispetto dei termini imposti dal Dl 76. Anche perché, l’allungamento dei termini di gara oltre il tempo massimo – così come «la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il
tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso» – potrebbero addirittura «essere valutati ai
fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale» . Questo va detto, a livello puramente teorico, perché non risulta ci siano mai stati controlli da parte di chicchessia sullo sforamento di questo tipo di scadenze da parte delle Pa.
Per togliersi i dubbi una stazione appaltante ha deciso di chiedere il supporto del Mims, inviando un quesito al servizio giuridico del ministero. Come confine iniziale del termine di sei mesi per le procedure sopra soglia il decreto individua infatti la data «di adozione dell’atto di avvio del procedimento». Quanto al termine finale il riferimento è all’«aggiudicazione o all’individuazione definitiva del contraente». Ma quali sono allora in concreto gli atti da prendere in considerazione?
La risposta del Mims è chiara. Per stare nei tempi, nel caso di appalti soprasoglia, non devono trascorrere più di sei mesi tra la data di invio del bando alla Gazzetta ufficiale europea (quindi conta l’invio, non la pubblicazione) e la data della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 5 del codice (la cosiddetta «aggiudicazione non efficace» da sottoporre poi all’approvazione dell’organo competente dell’amministrazione). Dubbi risolti, si spera.
FONTI Mauro Salerno “Edilizia e Territorio”
