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Appalti, verifica della Cassa edile sui costi della manodopera

Prima di versare il saldo il committente deve avere l’attestazione di congruità. L’obbligo riguarda il settore pubblico e quello privato per lavori da 70mila euro in su

 

La conversione in legge del decreto Coesione (Dl 60/2024, convertito dalla legge 95/2024) ha introdotto ulteriori novità sulla verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti edili pubblici e privati, rispetto a quanto già previsto dal Dl 19/2024. Sia in ambito privato che pubblico, il committente ha l’obbligo – prima del saldo all’impresa esecutrice – di verificare che l’importo minimo di manodopera necessario per la realizzazione di un’opera edile, considerata la tipologia di lavorazione e la quantità di imprese presenti nel cantiere, sia congruo rispetto ai parametri riportati nell’allegato al Dm 143/2021 (che stabilisce appunto le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera, rispetto a diverse opere edili).

Per l’individuazione di cosa si intenda per lavori edili il Dm 143/2021 fa esplicito riferimento alla definizione contenuta nell’allegato X del Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, ritenendo che rientrino nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Dl 60/2024 prevede che nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili (da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione), prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente (in mancanza di nomina del direttore dei lavori) negli appalti privati, abbiano l’obbligo di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva. L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile-Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ovvero del committente. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile-Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile-Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione consente il rilascio dell’attestazione di congruità. La verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fine della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), anche ai fini dell’esercizio dei poteri a essa attribuiti in base all’articolo 222, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023). Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70mila euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5mila euro a carico del direttore dei lavori o del committente (in mancanza di nomina del direttore dei lavori).

 

 

FONTI   Gabriele Taddia     “Enti Locali & Edilizia”

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