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Appalto integrato, anticipazione del prezzo obbligatoria anche per la progettazione

Lo precisa il Servizio giuridico del Mit rispondendo al quesito di un’amministrazione

 

Il Servizio supporto giuridico del Mit, con   il parere n. 4009/2026, chiarisce che, anche in seguito alle modifiche apportate all’articolo 33 dell’allegato II.14 del codice dei contratti pubblici, dal Dl n. 73/2025, nel caso di appalto integrato, l’anticipazione del prezzo costituisce un obbligo legale a carico della stazione appaltante e deve essere calcolata ed erogata distintamente sia per la progettazione sia per l’esecuzione dei lavori, in quanto entrambe le prestazioni concorrono unitariamente all’oggetto del contratto. L’obbligo non può essere escluso né differito sulla base della disciplina prevista per i servizi di ingegneria e architettura affidati autonomamente, né può essere limitato alla sola quota economica relativa all’esecuzione dei lavori.

 

Il caso
Il quesito sottoposto all’attenzione del ministero intercetta un apparente contrasto tra l’articolo 125 del codice dei contratti pubblici e l’articolo 33, comma 1 bis dell’allegato II.14, in relazione alla disciplina dell’anticipazione del prezzo nell’ipotesi di appalto integrato.

La questione interpretativa origina dall’articolato normativo che regola, da un lato, l’anticipazione del prezzo nei contratti di appalto e, dall’altro, la peculiare posizione dei servizi di ingegneria e architettura. In particolare, l’art. 125 del d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che, in caso di ricorso all’appalto integrato, l’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, precisando contestualmente che tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14. Parallelamente, l’art. 33, comma 1-bis, dell’allegato II.14, introdotto dal Dl 21 maggio 2025, n. 73, configura l’anticipazione del prezzo per i servizi di ingegneria e architettura come una mera facoltà della stazione appaltante, esercitabile entro il limite massimo del dieci per cento e nei limiti delle disponibilità del quadro economico.

Muovendo da tale assetto normativo, l’istanza interpretativa ha posto tre quesiti strettamente connessi tra loro. In primo luogo, si chiede se, nell’ambito di un appalto integrato, la stazione appaltante possa legittimamente escludere l’anticipazione relativa alle attività di progettazione, assimilando queste ultime ai servizi di ingegneria e architettura autonomamente affidati, per i quali l’anticipazione non è obbligatoria. In secondo luogo, si chiede se, coerentemente con tale impostazione, sia corretto limitare l’anticipazione al solo venti per cento dell’importo contrattuale riferibile alla quota di esecuzione dei lavori. Infine, si pone il problema del momento di erogazione dell’anticipazione, ipotizzandone la corresponsione esclusivamente in occasione della consegna dei lavori.

Il quesito investe direttamente l’equilibrio economico-finanziario del contratto e, più in generale, la funzione stessa dell’anticipazione del prezzo nel sistema dei contratti pubblici, tradizionalmente concepita come strumento di supporto alla fase di avvio dell’esecuzione contrattuale.

 

Il parere del ministero
Nel rispondere al quesito, il Servizio supporto giuridico del Ministero chiarisce il rapporto tra la disciplina generale dell’anticipazione del prezzo e la specialità dell’appalto integrato nel nuovo codice dei contratti pubblici.

In via preliminare, afferma un concetto di base, ossia che l’attività di progettazione rientra pacificamente nella categoria dei servizi di ingegneria e architettura. Tale affermazione, lungi dall’essere meramente descrittiva, assume un ruolo centrale in quanto consente di affrontare consapevolmente il nodo della possibile sovrapposizione tra discipline apparentemente divergenti.

Il punto risolutivo dell’argomentazione è individuato nel tenore letterale dell’art. 125 del Dlgs n. 36 del 2023 che, con formulazione inequivocabilmente assertiva, dispone che, in caso di appalto integrato, l’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. La scelta lessicale del legislatore, priva di formule potestative o facoltizzanti, è interpretata come espressiva di un vero e proprio obbligo giuridico, non suscettibile di modulazioni discrezionali da parte della stazione appaltante.

In tale prospettiva, il Mit valorizza la specialità della disciplina dell’appalto integrato rispetto a quella generale dei servizi di ingegneria e architettura. Sebbene la progettazione, considerata isolatamente, rientri indubbiamente tra tali servizi, nell’appalto integrato essa perde la propria autonomia funzionale per confluire in un’unica prestazione contrattuale complessa, assunta dal contraente in termini unitari. È proprio questa unitarietà dell’oggetto contrattuale a giustificare l’applicazione della disciplina speciale dell’anticipazione, che si estende a tutte le componenti della prestazione, ivi inclusa la progettazione.

Il parere esclude, pertanto, che possa trovare applicazione, nell’ambito dell’appalto integrato, la previsione dell’art. 33, comma 1-bis, dell’allegato II.14, la quale riguarda esclusivamente l’ipotesi dell’affidamento autonomo dei servizi di ingegneria e architettura. Tale disposizione, introdotta dal Dl 73/2025, è espressamente riferita a casi diversi dall’appalto integrato e non può essere utilizzata per elidere o attenuare l’obbligo previsto dall’art. 125 del Codice.

Da questa premessa discende la risposta negativa al primo quesito: la stazione appaltante non può scegliere di non concedere l’anticipazione per la progettazione nell’appalto integrato, poiché tale anticipazione è dovuta ex lege in quanto parte integrante dell’oggetto contrattuale unitario.

Coerentemente, viene disattesa anche la possibilità di limitare l’anticipazione al solo importo relativo all’esecuzione dei lavori. L’anticipazione, pur dovendo essere calcolata distintamente per le due componenti, deve necessariamente riguardare anche la progettazione esecutiva, secondo una logica che rispecchia la struttura composta ma unitaria dell’appalto integrato.

Infine, il Mit esclude la legittimità di un meccanismo di erogazione dell’anticipazione ancorato esclusivamente al momento della consegna dei lavori. Anche sotto questo profilo, l’art. 125 del Codice è interpretato in senso rigoroso, nella misura in cui prevede espressamente che l’anticipazione sia correlata sia alla progettazione sia all’esecuzione, il che implica la necessità di una corresponsione che accompagni l’avvio delle rispettive prestazioni. Differire integralmente l’anticipazione alla fase di consegna dei lavori significherebbe, in sostanza, svuotare di contenuto l’anticipazione relativa alla progettazione, frustrandone la funzione economica.

Nel complesso, il parere offre una lettura coerente con i principi ispiratori del nuovo codice, che valorizza l’appalto integrato come modello contrattuale unitario e rafforza la tutela dell’equilibrio economico-finanziario del contraente nella fase iniziale del rapporto. La soluzione adottata appare altresì funzionale a evitare interpretazioni restrittive in danno degli operatori economici. Tali interpretazioni, peraltro, mal si concilierebbero con la politica legislativa volta favorire la partecipazione degli operatori economici agli appalti pubblici, anche mediante l’applicazione generalizzata dell’anticipazione del prezzo.

 

 

 

FONTI        Filippo Bongiovanni       “Enti Locali & Edilizia”

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