Le indicazioni per i Rup arrivano dal servizio di risposta a quesiti della Provincia di Trento
Con il recente parere n. 484/2025, il servizio di consultazione giuridica della Provincia di Trento chiarisce la configurazione e l’esatta collocazione dell’avviso di avvio di consultazione previsto per la procedura negoziata (art. 50 comma 2-bis, del codice). L’avviso non coincide con l’avviso a manifestare interesse, ma precede la consultazione vera e propria e deve essere utilizzato a prescindere dagli strumenti utilizzati dal Rup per individuare gli operatori da far competere (indagine di mercato o l’elenco degli operatori).
Il quesito
Il servizio viene chiamato a rispondere sull’esatta configurazione dell’avviso di avvio della consultazione che il Rup deve pubblicare sul sito della stazione appaltante nel caso in cui utilizzi la procedura negoziata ordinaria nel sottosoglia (prevista nelle lettere c) d) ed e) del comma 1 dell’articolo 50 del codice). Si tratta dell’obbligo introdotto dal decreto legislativo 209/2024 (il Correttivo appalti) con l’articolo 18 che ha innestato nell’articolo 50 il comma 2 bis.
Nel quesito, semplificando, si chiede di chiarire «se la stazione appaltante sia tenuta a pubblicare un avviso relativo all’avvio della procedura negoziata (…), oppure se debba intendersi riferito all’avvio di una manifestazione di interesse/indagine di mercato preliminare alla procedura negoziata vera e propria, e quindi assimilabile all’avviso previsto dall’art. 2 co. 2 dell’Allegato II.1 al Codice».
La disposizione dell’allegato II.1 (che disciplina la redazione degli «Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea») precisa che i Rup delle stazioni appaltanti assicurano «l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità» pubblicando «un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ Anac».
Il riscontro
Per il servizio di supporto, ai fini dell’esatta configurazione degli obblighi posti dalla nuova previsione, è opportuno distinguere tra la fase preliminare in cui il Rup si cimenta nella individuazione degli operatori economici potenziali concorrenti agendo attraverso l’indagine di mercato oppure tramite selezione dall’elenco previamente predisposto, e la competizione vera e propria (con gli operatori oggettivamente individuati).
Il recente obbligo, in primo luogo, prescinde dalle modalità utilizzate per l’individuazione degli operatori economici e, in quanto tale, pare adempimento autonomo e diverso («non corrisponde») rispetto agli strumenti utilizzati per l’indagine di mercato. Alla luce di quanto evidenziato – anche se non espressamente precisato nel parere -, sotto il profilo pratico si deve ritenere che l’avviso dell’avvio della consultazione si sostanzi in un avviso che pubblicizza l’invio degli inviti per la partecipazione alla procedura negoziata.
Questa risposta sembra trarre spunto anche dalla stessa disciplina delle procedure negoziate ordinarie visto che nel comma 1 dell’art. 50, si sottolinea che la competizione si svolge «previa consultazione di almeno (…) operatori economici» previamente «individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (…)». Pertanto, la consultazione – l’invito -, è fase diversa da quella preliminare.
Configurato in questo modo, l’avviso sull’avvio della consultazione, sembra porsi come importante strumento di controllo da parte degli operatori circa il corretto modus agendi avviato dal Rup (o dal responsabile di fase dell’affidamento se nominato). Controllo che dovrebbe scongiurare una eventuale scelta discrezionale degli operatori da far competere nella procedura negoziata piuttosto che – come previsto della norme , attraverso l’avviso di indagine di mercato e/o attraverso criteri oggettivi (nel caso di utilizzo dell’elenco previamente predisposto).
L’avviso di avvio della consultazione, infine, deve essere pubblicato nel sito della stazione appaltante e, pertanto, nella sezione trasparenza «bandi di gara e contratti» magari – per assicurare opportuna pubblicità – con delle indicazioni precise.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
