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Bandi regionali, niente soccorso istruttorio se manca anche solo un «flag» nella domanda

L’invito all’integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio dei partecipanti

Dimenticare anche soltanto un «flag» nella domanda online di accesso ai contributi gestiti dalla Regione può valere migliaia di euro. E non c’è alcun obbligo di «soccorso istruttorio» da parte dell’ente poiché il ricorso a questo istituto non si giustifica nei casi in cui lo stesso finirebbe per entrare in conflitto con il principio generale di «auto-responsabilità» dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione. La conseguenza è che in presenza di una disciplina chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio dei partecipanti. A ben vedere, ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 531/2021, il soccorso istruttorio può essere attivato solo qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo questa «scelta» amministrativa a una azione burocratica ispirata a buona fede e correttezza.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 531/2021

La possibilità di soccorso
La facoltà di soccorso istruttorio costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo che nello speciale settore delle selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa la necessità di consentire la massima partecipazione alla competizione. Ciò si realizza «stondando» la rigidità delle forme e orientando l’azione amministrativa sulla effettiva verifica dei requisiti di partecipazione e degli elementi valutabili. Tuttavia la disciplina generale sul procedimento amministrativo, consente, ma non impone, al responsabile del procedimento di far luogo all’esercizio degli indicati poteri. E in questo si distingue la disciplina speciale del codice dei contratti pubblici poiché «obbliga» la stazione appaltante a fare ricorso al cosiddetto soccorso istruttorio, sia pure nei precisi confini derivanti dalla rigorosa individuazione del suo oggetto e della sua portata applicativa.

Procedure di massa e dovere di cooperazione e diligenza
Il potere di soccorso incontra limiti particolarmente rigorosi nel caso di procedure comparative di massa, come tali caratterizzate dalla presenza di un numero considerevole di partecipanti. In questo caso si configurano in capo al singolo partecipante speciali obblighi di correttezza, buona fede e auto-disciplina. Il candidato ha quindi un onere accentuato di «cooperazione» con la Pa con particolare riguardo al dovere di fornire informazioni complete e documentabili. In queste procedure, inoltre, il generico divieto di formalismo incontra un ulteriore limite nell’esigenza di «celerità» dell’azione amministrativa. Dal che l’imposizione di oneri formali stringenti a carico dei partecipanti è legata alla necessità di rispettare i tempi del procedimento e la conseguente cura degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Par condicio e meri errori formali
In ogni caso l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso per il singolo ma in danno degli altri candidati. Deriva che nel rispetto del principio della par condicio dei candidati è «soccorribile» soltanto l’errore meramente formale. Il divieto di attivazione del soccorso istruttorio può quindi coincidere con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede selettiva, poiché, effettivamente, consentire ad un concorrente di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito non indicato, significherebbe riconoscergli un «sovrappiù» rispetto agli altri partecipanti: in cui è compreso un singolo «click» (fuori termine) su un flag tralasciato.

FONTI: Pietro Alessio Palumbo Edilizia e Territorio

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