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Bando tipo Anac, più rigida la disciplina sul malfunzionamento della piattaforma

Le indicazioni vincolano in modo eccessivo (e forse oltre il dato normativo) l’azione della stazione appaltante

 

Il recente pronunciamento del Tar Piemonte, Torino, sez. I, n. 1467/2025 consente di analizzare la questione (e le implicazioni) del malfunzionamento della piattaforma di approvvigionamento digitale (utilizzata dalla stazione appaltante/ente concedente) che oggi torva una “disciplina” maggiormente dettagliata della disposizione codicistica, nel nuovo bando tipo ANAC n. 1 (adeguato anche alle indicazioni contenute nel decreto legislativo 209/2025).

 

La sentenza

Nel caso trattato dalla sentenza, il ricorrente contesta l’esclusione per mancato deposito dell’offerta nel termine stabilito circostanza attribuita al malfunzionamento della piattaforma.

Il giudice non ha condiviso le doglianze stante il fatto, oggettivamente dimostrato in giudizio, che l’offerta risultava solo “caricata “a sistema ma non anche inviata.

In sentenza si evidenzia altresì anche un non corretto approccio dell’operatore nella gestione dei vari adempimenti correlati alla partecipazione considerato che il sistema prevedeva anche il ricevimento di una notifica che avrebbe certificato l’invio dell’offerta.

 

Le correzioni del bando tipo sulla questione del funzionamento

Sulle implicazioni del malfunzionamento, come anticipato, il “ricalibrato” bando tipo (dedicato agli appalti forniture/servizi nel sopra soglia) risulta più chiaro rispetto al bando tipo del 2023 che si limitava ad indicare – ripetendo il dato normativo -, come in caso di mancato o malfunzionamento “della Piattaforma (…) che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso”

Ulteriore opzione era che la stazione appaltante si sarebbe riservata “di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento”.

A queste indicazioni, l’ANAC aggiunge delle precise fattispecie che, di conseguenza, disciplinano e vincolano il RUP ad operare in modalità diverse a seconda della “durata” del malfunzionamento.

Indicazione che pare superare, però, il riferimento normativo contenuto nella seconda parte del comma 2 dell’articolo 25 del codice.

La disposizione codicistica, infatti, si limita ad evidenziare che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”.

La norma, astratta ed asettica, in effetti, sembra legittimare diverse opzioni.

 

Il bando tipo

Nel rinnovato bando tipo, nella prima sezione dedicata alla “piattaforma” si individuano tre ipotesi differenti.

La prima è che il RUP, non potendo immaginare che tali decisioni possano essere assunte da altro soggetto (si rammenta che il responsabile di fase per ammissione del codice è un responsabile del procedimento a cui non possono essere delegate prerogative decisorie), può, in situazione di limitato malfunzionamento, prorogare o riaprire il “termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante” – ed occorre indicare il link “unitamente all’indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento”.

In questi casi, si precisa nel documento “non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell’articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura”.

Nell’ipotesi, invece, in cui sia necessaria prorogare la scadenza del termine di presentazione delle offerte per un periodo più lungo, il RUP (il bando continua a ripetere in modo astratto “la stazione appaltante”) “rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza”.

Pertanto, la differenza tra le due fattispecie è sostanziale visto che in questo secondo caso occorre modificare le regole della partecipazione (quanto al termine della presentazione delle offerte).

Nel primo caso, come visto, è necessaria una semplice “pubblicizzazione” dell’accadimento e stabilire la dilazione temporale.

Qualora, e quindi si tratta di una terza ipotesi, “la sospensione o la proroga dei termini” anzidetti “non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante” (nda il RUP deve decidere di procedere “alla riedizione della procedura”.

Se le indicazioni dell’ANAC risultano dare certezza agli operatori, oggettivamente, vincolano in modo eccessivo (e forse oltre il dato normativo) l’azione della stazione appaltante visto che la disciplina codicistica si limita a consentire la proroga senza precise indicazioni temporali (al RUP).

 

 

 

FONTI       Stefano Usai          “Enti Locali & Edilizia”

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