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Bando-tipo Anac, verifica dell’anomalia riservata a Rup e responsabili di fase [Catenaccio]

Nel nuovo disciplinare tipo sparisce il richiamo alle strutture di supporto per i controlli sulle offerte sospette e sull’equivalenza dei contratti collettivi

 

Nella riformulazione del bando tipo n. 1 relativo all’aggiudicazione degli appalti di beni e servizi sopra soglia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (avvenuta con deliberazione dell’Anac n. 148/2026) si conferma l’ordinaria conduzione dei vari sub-procedimenti, presenti nell’ambito della fase pubblicistica dell’assegnazione del contratto. Si ribadisce, in pratica, con alcune novità l’utilizzo, in alternativa al Rup o al responsabile di fase, uffici e/o strutture di supporto costituite ad hoc.

 

La regola generale
La possibilità di assegnare i compiti relativi ai sub-procedimenti rientra nell’ordinaria prerogativa del responsabile unico del progetto sempre nell’ambito della regola ordinaria declinata anche nell’articolo 7, comma 1, lettera a) dell’allegato I.2. Disposizione che spiega che il soggetto in argomento “esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”.

Pertanto, in termini pratici, il Rup ha il compito principale di organizzare/gestire (coordinare) i sub-procedimenti e i tempi correlati avvalendosi di ordinari responsabili di procedimento e/o strutture/uffici appositamente costituiti dalla stazione appaltante e/o innestati in base alle necessità dell’appalto da gestire.

Il provvedimento finale – come ora emerge chiaramente anche dal bando tipo, in relazione ad esempio, alla verifica dell’anomalia – compete al soggetto-guida della procedura che ha una autentica obbligazione di risultato da intendere in senso civilistico come realizzazione dell’obiettivo (consegna dell’opera collaudata, del servizio fruibile e della fornitura utilizzabile) e non semplicemente come adeguamento del proprio comportamento verso il risultato (come, a titolo esemplificativo, nel caso dell’obbligazione del legale).

 

Le specifiche del bando tipo
In relazione a quanto, il bando-tipo prevede la possibilità di assegnare il sub-procedimento relativo alla verifica della documentazione, in alternativa al Rup o al responsabile di fase ad «apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltanti». L’apposito ufficio deve essere configurato come un richiamo alle possibili «strutture di supporto» ex art. 15 comma 6 del codice.

Stesso richiamo si legge in relazione al caso in cui si proceda con l’inversione procedimentale e quindi con i necessari adempimenti propedeutici relativi alla verifica del pagamento del contributo di gara, all’eventuale verifica della documentazione amministrativa «che la stazione appaltante si riserva di verificare preliminarmente» ed all’attivazione del soccorso istruttorio.

Analoga formulazione – e quindi i richiami al Rup o al responsabile di fase o l’alternativa delle collaborazioni dell’ufficio ad hoc – si legge anche per la sola, evidentemente, apertura delle offerte e per rendere visibili i prezzi offerti. La valutazione vera e propria, ovviamente, risulta di esclusiva competenza della commissione di gara.

 

La novità
Una novità, invece, viene innestata in relazione alla conduzione del sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia. A differenza della pregressa previsione del bando tipo n. 1 (anche nella versione del 2025) in relazione agli adempimenti afferenti la verifica in argomento viene esclusa la possibilità di avvalersi della struttura di supporto costituita ad hoc.

In pratica, il sub–procedimento in argomento, secondo il bando tipo n. 1, potrebbe essere svolta dal Rup o dal responsabile di fase dell’affidamento (ma con potere decisorio e dell’adozione del provvedimento finale del solo responsabile unico del progetto) con l’ausilio della commissione di gara (in funzione di supporto solo eventuale decisa dal Rup). Le ragioni dell’esclusione non vengono esplicitate
Allo stesso modo, la struttura di supporto ad hoc non viene coinvolta, nel bando tipo n. 1, neppure nella verifica della dichiarazione di equivalenza prodotta dall’operatore che avesse presentato in sede di offerta un diverso contratto collettivo rispetto a quello declinato/richiesto nella legge di gara.

 

Le ragioni
Le ragioni della mancata previsione di queste collaborazioni potrebbero essere riconducibili al fatto che se il Rup, qualora non responsabile di servizio, avesse “ottenuto” la nomina di uno specifico responsabile di fase, evidentemente, la struttura di supporto non può che avere compiti residuali. La mancata considerazione, o addirittura l’esclusione della possibilità di avvalersi della struttura di supporto come nel caso della verifica della potenziale anomalia, però, pone un diverso problema relativo al fatto se tali “prescrizioni” debbano considerarsi vincolanti (il bando entra in vigore al quindicesimo giorno dalla pubblicazione in G.U.) per la stazione appaltante e per i Rup al pari delle norme che disciplinano la procedura.

Sull’intensità, effettivamente, pare doversi distinguere tra le disposizioni (i paragrafi del bando) che disciplinano la procedura, da ritenersi vincolanti salvo adeguata motivazione e le “previsioni” sull’organizzazione della stessa ovvero stabilire “chi fa che cosa”.

Sembra logico affermare che queste ultime non siano vincolanti per la stazione appaltante, nel senso che l’organizzazione non può che esser rimessa a queste (concretamente al Rup ed al responsabile del servizio) – purché nei limiti di quanto emerge dall’articolo 15 del codice e dell’allegato I.2).

La stazioni appaltanti, pertanto, possono stabilire una propria organizzazione interna (ad esempio, costituendo un’unica struttura di supporto che si occupa di tutti i sub-procedimenti) senza altri vincoli. Struttura interna che, probabilmente, potrebbe anche non avere una indicazione chirurgica nel disciplinare confluendo in un semplice richiamo al Rup che potrà avvalersi di vari collaboratori in relazione alle varie esigenze.

 

 

 

 

FONTI         Stefano Usai         “Enti Locali & Edilizia”

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