Indicazioni anche per l’organizzazione dei sub-procedimenti interni alla stazione appaltante con alcuni scostamenti rispetto agli allegati del Codice
Il bando tipo, adeguato (e non solo) alle disposizioni innestate con il Correttivo (decreto legislativo 209/2024), indica anche possibili opzioni sull’organizzazione concreta dei vari sub-procedimenti della fase pubblicistica. In alcuni casi, il bando (in realtà si tratta di un disciplinare di gara) sembra introdurre delle novità anche rispetto alle disposizioni previste nell’allegato I.2 del codice.
La verifica della documentazione amministrativa
In relazione, ad esempio, al primo passaggio formale circa l’escussione della documentazione amministrativa prodotta con la domanda (paragrafo 21), per l’Anac è possibile scegliere – come gestore del sub-procedimento – , «tra Rup, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante».
E’ bene annotare che l’allegato I.2, in realtà, preclude la gestione diretta del sub-procedimento in argomento al Rup se risulti nominato un responsabile di fase o comunque costituito un «apposito ufficio o servizio a ciò deputato».
L’allegato I.2, pertanto, sembra essere maggiormente restrittivo sulle prerogative organizzative della fase in argomento. Aspetto condivisibile visto che si tratta anche di evitare il proliferare di responsabili di procedimento che non abbiano ben precisati compiti.
Sempre nel bando tipo si spiega che «gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione». A differenza di quanto accade per la verifica dell’anomalia in cui si ammette che l’esclusione possa essere sancita anche dal responsabile di fase (in contrasto con quanto invece prevede l’allegato I.2), nel caso di specie manca una chirurgica indicazione lasciando intuire/ipotizzare che il provvedimento possa essere adottato dal soggetto che si occupa del sub-procedimento.
In realtà, sempre l’allegato I.2 (art. 2) spiega che anche in presenza di collaboratori (come il responsabile di fase) o strutture adibite ad hoc (come l’ufficio di supporto), questi sono tenuti a svolgere delle «semplici» attività istruttorie non potendo svolgere attività valutative e/o decisorie.
Lo stesso allegato I.2, nell’articolo 7, comma 1 lettera a), infatti, spiega che anche in presenza di collaboratori il Rup «esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate».
Si riscontrano le stesse indicazioni – sull’organizzazione del sub-procedimento –, anche in caso di inversione procedimentale (l’apertura dell’offerta economica precede l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa) in cui il soggetto prescelto (anche in questo caso tra Rup e collaboratori) procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa o a verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa che non è stata verificata;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario
L’apertura delle offerte presentate
L’analoga possibilità di scelta (Rup, collaboratori o anche la commissione di gara) viene disposta circa l’apertura della «busta» contenente le offerte.
In tale ambito si rammenta che l’offerta deve essere esclusa nel caso di:
– mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
– presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
– presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
– (previsto solo come facoltà) nel caso di mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.
Anche in questo caso occorre ricordare che l’allegato I.2 rimette l’adozione del provvedimento di esclusione al Rup (e la giurisprudenza ritiene che lo stesso non possa essere escluso dall’adozione di decisioni).
Sotto il profilo pratico sembra bene rilevare che una chirurgica disciplina anche dei sub-procedimenti possa determinare qualche problema in caso di scostamenti. Una soluzione potrebbe essere quella di richiamare semplicemente il Rup che, qualora ritenesse opportuno, potrebbe avvalersi di collaboratori o della stessa commissione (innestando, in sostanza, un passaggio semplicemente facoltativo e non vincolante).
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
