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CAM obbligatori e lex specialis: i limiti della valutazione tecnica della SA

Con il Parere ANAC 51/2026 l’Autorità chiarisce il rapporto tra CAM obbligatori ex art. 57 d.lgs. 36/2023 e lex specialis: il disciplinare prevale sugli allegati e vincola la Commissione nella valutazione tecnica

 

Nel sistema del d.lgs. 3n. 6/2023 la valutazione dell’offerta tecnica è vincolata alle regole che la stazione appaltante ha scritto nella lex specialis e agli obblighi previsti dal Codice.

Quando si utilizza il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 108, la qualità tecnica deve essere misurata attraverso parametri chiari e coerenti. E tra questi parametri, oggi, un ruolo centrale è assunto dall’art. 57, comma 2, che impone l’inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei documenti di gara.

I CAM non sono un richiamo formale. Incidono direttamente sulla costruzione dei criteri premianti e, quindi, sulla graduatoria. Se vengono recepiti in modo incompleto o disallineato, il problema non è solo redazionale: può incidere direttamente sull’esito della procedura.

C’è poi un altro aspetto, altrettanto delicato: l’interpretazione della lex specialis. Bando, disciplinare e allegati fanno parte di un unico sistema, ma non sono intercambiabili. L’interpretazione deve partire dal dato letterale e restare coerente con l’impianto complessivo della gara. La discrezionalità tecnica della Commissione esiste, ma non può spingersi fino a modificare, anche solo di fatto, le regole che la stazione appaltante ha stabilito.

È dentro questo quadro che si colloca il Parere di precontenzioso ANAC del 10 febbraio 2026, n. 51. Un parere che affronta un tema molto concreto per chi si occupa di appalti pubblici: il rapporto tra lex specialis, CAM obbligatori e limiti della valutazione tecnica.

 

CAM e lex specialis: illegittima l’aggiudicazione se la SA non ne tiene conto
Il Parere nasce da una contestazione relativa all’attribuzione del punteggio tecnico nell’ambito di una procedura aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023.

La questione ha riguardato un sub-criterio tecnico collegato alla rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 aprile 2025 in materia di gestione dei rifiuti, richiamato in gara in attuazione dell’art. 57, comma 2, del Codice.

Nel disciplinare era stato previsto un criterio premiante riferito all’impiego di determinati automezzi, con attribuzione di un punteggio specifico per ciascuna tipologia indicata nella dotazione minima di progetto. Tuttavia, tra il disciplinare e un suo allegato dedicato ai criteri di valutazione è emersa una differenza nella formulazione del sub-criterio.

Questa difformità ha inciso sull’attività valutativa della Commissione, che ha attribuito il punteggio sulla base della versione riportata nell’allegato e non sulla formulazione completa contenuta nel disciplinare.

Il concorrente istante ha contestato proprio questo passaggio: la mancata attribuzione del punteggio massimo previsto, con effetti diretti sulla graduatoria finale.

L’ANAC è stata quindi chiamata a verificare:

  • quale fosse la corretta interpretazione della lex specialis;
  • se il sub-criterio dovesse essere letto in coerenza con i CAM obbligatori;
  • se la valutazione operata dalla Commissione rientrasse nei limiti della discrezionalità tecnica oppure si collocasse oltre tali limiti.

 

Quadro normativo di riferimento
Per comprendere la portata del Parere n. 51/2026 occorre partire da tre coordinate normative precise.

In primo luogo, l’  art. 108, che disciplina il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fondato sul miglior rapporto qualità/prezzo.

Nel nuovo Codice la valutazione tecnica assume un ruolo centrale. I criteri e i sub-criteri devono essere chiari, oggettivi, coerenti con l’oggetto dell’appalto e strutturati in modo da consentire una valutazione trasparente e verificabile.

La Commissione esercita una discrezionalità tecnica, ma all’interno delle regole fissate dalla lex specialis. Non può introdurre criteri nuovi, né modificare quelli previsti.

Altro punto fondamentale è l’ art. 57, comma 2 del Codice, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti inseriscono nella documentazione progettuale e di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto ministeriale.

Non è una facoltà della stazione appaltante: è un obbligo imposto dal Codice.

Questo significa che:

  • i CAM devono essere recepiti nei documenti di gara;
  • i criteri premianti ambientali devono essere costruiti in coerenza con il decreto ministeriale di riferimento;
  • l’interpretazione della lex specialis deve avvenire in modo conforme ai CAM.

Nel caso dei servizi di gestione dei rifiuti, oggetto dell’appalto in esame, rileva il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 aprile 2025, che individua specifici criteri premianti anche con riferimento alle alimentazioni alternative dei veicoli.

Altro profilo centrale è quello dell’interpretazione delle clausole di gara.

La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l’interpretazione della lex specialis segue i criteri degli artt. 1362 e ss. del codice civile, privilegiando il criterio letterale. In caso di ambiguità, va preferita l’interpretazione più coerente con lo scopo dell’appalto e con il principio del favor partecipationis.

Bando, disciplinare e capitolato costituiscono nel loro insieme la lex specialis, ma operano secondo una gerarchia funzionale: le disposizioni integrative non possono alterare o restringere quanto stabilito nell’atto principale.

 

Il parere ANAC
Nel caso in esame, l’Autorità è stata chiamata a verificare la legittimità dell’attribuzione del punteggio tecnico con riferimento a un sub-criterio collegato alla rispondenza ai CAM per il servizio di gestione dei rifiuti.

Il punto centrale riguardava la difformità tra la formulazione del sub-criterio contenuta nel disciplinare di gara e la versione riportata in un allegato dedicato ai criteri di valutazione.

Sul punto, l’Autorità ha rilevato che il disciplinare prevedeva espressamente l’attribuzione del punteggio anche in presenza di alimentazioni alternative conformi ai CAM, mentre l’allegato riportava una versione più restrittiva del sub-criterio, frutto di un errore materiale non corretto nel corso della procedura.

Secondo l’Autorità, il criterio premiante doveva essere interpretato in coerenza con il Decreto MASE 7 aprile 2025 sui CAM gestione rifiuti, in quanto obbligatorio ai sensi dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023. La lex specialis doveva quindi essere letta privilegiando il dato letterale del disciplinare, senza che l’allegato potesse restringere il contenuto del criterio così come formulato nell’atto principale.

Non solo: ANAC ha anche ricordato che la valutazione dell’offerta tecnica rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione, ma solo entro i limiti della ragionevolezza e della coerenza con le regole di gara.

Nel caso esaminato, la Commissione ha invece:

  • applicato il sub-criterio nella versione incompleta contenuta nell’allegato;
  • omesso di attribuire punteggio a mezzi conformi al disciplinare;
  • ritenuto non valutabili mezzi ulteriori rispetto al numero minimo richiesto, in assenza di un limite massimo previsto dalla lex specialis.

Per queste ragioni, l’Autorità ha ritenuto che la condotta della stazione appaltante fosse non conforme alla lex specialis, oltre che manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole e basata su un palese travisamento dei fatti.

 

Conclusioni
In conclusione per ANAC l’aggiudicazione va annullata e la stazione appaltante deve procedere alla rivalutazione dell’offerta tecnica e alla riformulazione della graduatoria.

Il parere lascia alcune indicazioni molto chiare per chi opera negli appalti pubblici.

Per le stazioni appaltanti, la coerenza tra disciplinare e allegati non è un dettaglio redazionale: un errore materiale non corretto in tempo può incidere direttamente sulla graduatoria. Inoltre i CAM, ai sensi dell’art. 57, comma 2, sono vincolanti e orientano anche l’interpretazione dei criteri premianti. La Commissione non può applicare una versione “ridotta” del criterio se il disciplinare prevede una formulazione più ampia.

Specularmente, gli operatori economici devono sempre verificare la coerenza interna della documentazione di gara, considerando che eventuali difformità tra disciplinare e allegati possono incidere sull’attribuzione del punteggio.

In definitiva, il parere ribadisce un principio che nel nuovo Codice assume ancora maggiore forza: le regole di gara non possono essere modificate in fase valutativa, neppure indirettamente. Quando la valutazione tecnica si discosta dalla lex specialis, l’aggiudicazione non regge.

 

 

 

FONTI        “LavoriPubblici.it”

Categorized: News