Il Tar Lazio ribadisce che serve a rendere disponibili alle stazioni appaltanti informazioni utili per la valutazione dell’affidabilità degli operatori
Il Tar Lazio, Sezione prima quater, con la sentenza N. 20424 del 15 novembre 2025, ribadisce che, con riferimento alla disciplina del previgente codice dei contratti, l’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici delle notizie, informazioni e dei dati relativi agli operatori economici (ora prevista dall’art. 222, comma 10, Dlgs 36/23) non ha natura sanzionatoria ma meramente dichiarativa. Essa è finalizzata a rendere disponibili alle stazioni appaltanti informazioni utili per la valutazione dell’affidabilità professionale degli operatori economici. Ne deriva che il termine di trenta giorni (60 giorni nel regolamento vigente) previsto dal regolamento per l’invio delle segnalazioni da parte delle amministrazioni committenti, pur costituendo un obbligo procedimentale assistito da possibili sanzioni nei confronti del soggetto inadempiente, non riveste carattere perentorio e non è idoneo a determinare la decadenza del potere dell’Autorità di prendere in esame la notizia e valutarne l’utilità ai fini dell’annotazione.
La sentenza specifica che L’Autorità, nell’esercizio della funzione di tenuta del casellario, è chiamata a svolgere un accertamento non sovrapponibile a quello rimesso alla giurisdizione ordinaria sull’eventuale illegittimità o inadempimento del rapporto contrattuale, dovendo limitarsi a verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione e la sua rilevanza in termini di utilità e attendibilità. Tale verifica implica un controllo sommario, fondato sulla capacità degli atti disponibili di rappresentare una ricostruzione plausibile dei fatti e di escludere con immediatezza la presenza di usi distorti del potere risolutorio o macroscopiche violazioni procedimentali da parte della stazione appaltante.
Infine, la decisione precisa che L’operatore economico che contesti l’annotazione è gravato dall’onere di dimostrare, attraverso documentazione univoca e immediatamente intellegibile, l’incompatibilità della ricostruzione posta a fondamento della risoluzione contrattuale con il quadro probatorio acquisito, non essendo sufficiente allegare ricostruzioni alternative prive di riscontro documentale.
L’interpretazione ribadita dal Tar è coerente anche con la disciplina delle annotazioni prevista dal nuovo codice dei contratti che, sul punto, non ha introdotto modifiche di rilievo al previgente Dlgs 50/2016.
Il caso
La controversia nasce dalla risoluzione di un incarico professionale avente ad oggetto la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza nell’esecuzione di interventi di messa in sicurezza lungo una strada comunale. Secondo quanto riportato in sentenza, l’esecuzione dei lavori era stata inficiata da un errore rilevante relativo all’ubicazione delle lavorazioni in quanto l’intervento era stato eseguito su un’area privata esterna al perimetro progettuale.
La direzione lavori contestava la propria responsabilità sostenendo che l’errata individuazione dell’area era stata indotta dalle rassicurazioni provenienti dal responsabile del procedimento circa l’imminente approvazione di un secondo stralcio progettuale. Tale ricostruzione non trovava, tuttavia, riscontro documentale negli atti di causa, né risultavano impartiti ordini di modifica o varianti formalizzate secondo le modalità richieste dalla normativa di settore.
La stazione appaltante aveva inviato la segnalazione della risoluzione all’Autorità oltre il termine di trenta giorni ratione temporis previsto dal regolamento. L’operatore economico, ricevuta la comunicazione dell’avvio del procedimento di annotazione, aveva eccepito la tardività della segnalazione e sostenuto l’illegittimità sostanziale della risoluzione, chiedendo l’archiviazione.
L’Autorità, dopo aver esaminato la documentazione, riteneva la segnalazione non manifestamente infondata e procedeva all’annotazione nel casellario, discostandosi dalla prospettazione difensiva dell’operatore e ritenendo rilevante la condotta posta in essere durante l’esecuzione del servizio.
La decisione del Tar
Il giudice respinge il ricorso ritenendo, in primo luogo, infondata la tesi relativa alla natura perentoria del termine di cui all’articolo 11 del regolamento sul casellario ratione temporis applicabile. La sentenza sottolinea come la mancanza di qualsiasi riferimento alla perentorietà, unita alla possibilità per l’Autorità di attivare autonomamente il procedimento qualora venga comunque a conoscenza della notizia, confermi il carattere ordinatorio del termine. La decadenza del potere di annotazione dell’Autorità per inerzia di un soggetto terzo sarebbe irragionevole e incompatibile con la funzione pubblicitaria dell’annotazione, la quale, pur potendo generare effetti di pregiudizio nella futura partecipazione alle gare, non ha natura sanzionatoria e non comporta automatismi escludenti
Nel merito, il giudice afferma che l’accertamento spettante all’Autorità è un controllo di natura sommaria, orientato alla verifica della non manifesta infondatezza della segnalazione. Tale giudizio implica la verifica dell’assenza di evidenti anomalie, come violazioni procedimentali macroscopiche o un uso distorto del potere di risoluzione. È richiamata, a tal proposito, una consolidata giurisprudenza che distingue nettamente tra il sindacato del giudice ordinario sulla legittimità della risoluzione contrattuale e quello dell’Autorità sulla sua utilità informativa, quest’ultimo limitato a un esame esterno delle circostanze di fatto.
Alla luce dei documenti prodotti, il giudice osserva come l’errore esecutivo risulti oggettivamente verificato e imputabile alla direzione lavori, non essendo dimostrato che la stazione appaltante avesse autorizzato verbalmente o informalmente modifiche dell’area di intervento. Nei rapporti con la pubblica amministrazione non è ammissibile la prova per testi o per presunzioni in ordine a varianti non formalizzate, essendo necessaria la forma scritta ad substantiam per qualsiasi modifica dell’oggetto del contratto.
Il giudice esclude, inoltre, che la successiva decisione dell’Amministrazione di revocare in autotutela la risoluzione adottata nei confronti dell’esecutore dei lavori sia sintomatica di contraddittorietà, rilevando che l’appaltatore aveva agito come mero esecutore materiale delle istruzioni impartite dalla direzione lavori e che la sua posizione non è assimilabile a quella del direttore dei lavori. Anche tale circostanza, pertanto, non è idonea a dimostrare la manifesta infondatezza della segnalazione.
Ad avviso del Tar, l’Autorità ha correttamente adempiuto ai propri doveri istruttori, esercitando una valutazione di plausibilità e utilità della notizia proporzionata alla natura dichiarativa dell’annotazione. Non rileva alcuna violazione del principio di proporzionalità né alcun travisamento dei fatti.
Considerazioni conclusive
La pronuncia del Tar Lazio offre diversi spunti significativi per la ricostruzione della funzione e dei limiti del potere attribuito all’Autorità nella gestione del casellario informatico.
In primo luogo, la decisione consolida l’orientamento secondo cui il termine per la segnalazione non ha carattere decadenziale. L’orientamento appare coerente sia con la formulazione del regolamento sia con la natura dichiarativa dell’annotazione. Il casellario, infatti, non configura una misura punitiva ma uno strumento di trasparenza e tracciabilità delle pregresse vicende professionali, volto a supportare le stazioni appaltanti nell’esercizio del potere discrezionale di valutazione dell’affidabilità degli operatori. In questo quadro, un limite temporale rigido per l’attivazione dell’Autorità finirebbe per compromettere la completezza delle informazioni disponibili e per subordinare l’attività dell’Autorità a condotte omissive di soggetti terzi.
In secondo luogo, l’affermazione della natura non sanzionatoria dell’annotazione consente di collocarla correttamente nel sistema delle garanzie partecipative e processuali. L’Autorità non irroga una sanzione ma compie un giudizio di selezione delle informazioni rilevanti, sulla base di un criterio di utilità e attendibilità. Tale funzione non è priva di effetti sul piano concorrenziale, poiché le stazioni appaltanti non possono non tenere conto delle annotazioni nei propri procedimenti selettivi; tuttavia, ciò non muta la natura dell’istituto, che resta ancorata a una logica di pubblicità-notizia.
In terzo luogo, la sentenza chiarisce la portata degli obblighi istruttori dell’Autorità. L’accertamento richiesto è sommario ma non meramente cartolare; l’Autorità deve verificare che la segnalazione non presenti elementi di manifesta infondatezza, che non emergano violazioni procedimentali o logiche tali da renderla non plausibile e che la vicenda concreta presenti un nesso ragionevole con i parametri di valutazione previsti dalla normativa sul grave illecito professionale (CdS, Sez. V, sent. 31/10/2025, n.8471).
Infine, la sentenza specifica che l’operatore economico che contesti l’annotazione deve offrire una prova immediata e documentale dell’inconsistenza della segnalazione; non è sufficiente prospettare ricostruzioni alternative dei fatti, soprattutto quando queste si fondano su allegazioni prive di riscontro formale. La decisione sottolinea che, nel contesto dei contratti pubblici, le modifiche del progetto e le varianti richiedono la forma scritta e non possono essere dedotte da comportamenti concludenti o da ragioni di opportunità tecnica. Ciò irrigidisce inevitabilmente la prova a carico dell’operatore economico, ma al contempo garantisce un quadro di certezza giuridica coerente con l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico nella gestione delle risorse.
Nel caso di specie, l’assenza di documenti che attestassero autorizzazioni o varianti e la rilevanza oggettiva dell’errore esecutivo hanno indotto il giudice a ritenere legittima l’annotazione.
FONTI Filippo Bongiovanni “Enti Locali & Edilizia”
