Il TAR Lazio sul soccorso procedimentale nelle gare pubbliche: la mancata allegazione di certificazioni già dichiarate non giustifica sempre la perdita del punteggio premiale.
Nelle gare pubbliche, la mancata allegazione di una certificazione richiesta per ottenere un punteggio premiale può compromettere la posizione in graduatoria di un operatore economico, anche quando il possesso del requisito sia stato espressamente dichiarato nell’offerta. Il problema si pone per esempio quando il disciplinare prevede la presentazione sia della dichiarazione sostitutiva sia del relativo certificato, prevedendo l’attribuzione automatica di zero punti in caso di omissione documentale.
In situazioni del genere, fino a che punto le prescrizioni della legge di gara possono impedire il ricorso al soccorso procedimentale, soprattutto quando la produzione successiva di una certificazione già posseduta e dichiarata servirebbe esclusivamente a documentare una condizione preesistente, senza modificare l’offerta tecnica?
A rispondere sul merito è il TAR Lazio, Roma, Sez. V-ter, con la sentenza del 19 ottobre 2026, n. 16478, che ha esaminato la legittimità di alcune clausole relative all’attribuzione di punteggi per il possesso di certificazioni ambientali e sociali, soffermandosi sul rapporto tra dichiarazioni sostitutive, integrazione documentale e soccorso procedimentale ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.
Certificazioni premiali: il caso esaminato dal TAR Lazio
La controversia è nata nell’ambito di una procedura indetta per la conclusione di accordi quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, destinati all’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili pubblici.
Uno degli operatori partecipanti si era classificato al ventunesimo posto, senza ottenere i nove punti previsti per tre sub-criteri premiali collegati alle certificazioni ISO 14001, relativa al sistema di gestione ambientale, UNI/PdR 125:2022, riguardante la parità di genere, e SA 8000, riferita alla responsabilità sociale.
Per ciascuna certificazione erano previsti tre punti, che la commissione non aveva riconosciuto perché i documenti non risultavano allegati alla sezione dell’offerta tecnica destinata ai criteri premiali, nonostante il concorrente ne avesse dichiarato il possesso.
Secondo la ricorrente, il riconoscimento dei nove punti le avrebbe consentito di raggiungere la quarta posizione in graduatoria, rientrando tra gli otto operatori destinatari dell’aggiudicazione, mentre anche l’attribuzione dei soli sei punti relativi alle certificazioni UNI/PdR 125:2022 e SA 8000 sarebbe stata sufficiente per collocarla tra i primi otto classificati.
L’operatore ha quindi impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, contestando la mancata attivazione del soccorso e la legittimità delle disposizioni del disciplinare che subordinavano il riconoscimento dei punteggi alla materiale allegazione delle certificazioni.
Il disciplinare di gara e l’attribuzione automatica di zero punti
Al centro della controversia vi era la previsione del disciplinare che richiedeva la compilazione del modello relativo ai criteri premiali e la produzione delle certificazioni in corso di validità, stabilendo l’attribuzione di zero punti qualora la documentazione non fosse stata allegata secondo le modalità prescritte.
La legge di gara imponeva quindi un doppio adempimento: il concorrente doveva dichiarare il possesso delle certificazioni attraverso un modello predisposto dalla stazione appaltante e produrre contestualmente i documenti necessari a comprovarne l’esistenza.
Il modello aveva natura di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e individuava specificamente le certificazioni oggetto di punteggio, mentre la loro allegazione serviva a dimostrare una circostanza già dichiarata dall’operatore.
Secondo la stazione appaltante, le certificazioni costituivano parte integrante dell’offerta tecnica e la loro mancata produzione non poteva essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, ragione per cui la commissione aveva applicato il disciplinare attribuendo zero punti per i sub-criteri interessati.
La questione riguardava però la legittimità della stessa clausola, che impediva di distinguere il concorrente effettivamente privo della certificazione da quello che, pur avendone dichiarato il possesso, aveva omesso soltanto di allegarne copia, escludendo in entrambi i casi qualsiasi possibilità di integrazione documentale.
Soccorso procedimentale e offerta tecnica: i limiti dell’art. 101
La questione va esaminata alla luce dell’ art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, che distingue le carenze della documentazione amministrativa da quelle che interessano l’offerta tecnica ed economica, rispetto alle quali il Codice pone limiti più rigorosi.
Il comma 1 consente alla stazione appaltante di richiedere l’integrazione e la regolarizzazione della documentazione amministrativa, escludendo espressamente quella che compone l’offerta tecnica ed economica, mentre il comma 3 permette di acquisire chiarimenti sui contenuti delle offerte e sui relativi allegati, purché tali chiarimenti non ne modifichino il contenuto.
Su questa distinzione si è sviluppato l’orientamento giurisprudenziale che ammette, entro determinati limiti, il ricorso al soccorso procedimentale anche per la produzione di certificazioni premiali non allegate, quando il loro possesso sia stato già dichiarato nell’offerta e la documentazione successiva abbia una funzione esclusivamente probatoria.
Il limite rimane quello dell’immodificabilità dell’offerta, perché il soccorso non può consentire al concorrente di introdurre un nuovo requisito premiale o migliorare la propria proposta dopo la scadenza del termine di presentazione.
Diversa è la situazione nella quale l’operatore abbia già dichiarato il possesso di una determinata certificazione e la sua successiva produzione serva soltanto a dimostrare una condizione preesistente, senza incidere sugli elementi sottoposti alla valutazione della commissione o alterare il confronto competitivo.
Punteggio premiale e soccorso procedimentale: perché la clausola è illegittima
Condividendo l’impostazione già seguita dal TAR Sicilia, Sez. I, con la sentenza n. 1368/2026, relativa a una controversia analoga che aveva interessato i medesimi criteri premiali, il giudice ha accolto il ricorso.
Nel richiamare quel precedente, il Tribunale ha fatto riferimento anche ad alcune sentenze del Consiglio di Stato, Sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795, e Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707, nelle quali è stata valorizzata una lettura proconcorrenziale del soccorso procedimentale, coerente con l’esigenza di selezionare l’offerta migliore senza attribuire conseguenze sproporzionate a omissioni meramente documentali.
Secondo questo orientamento, quando una certificazione è richiesta esclusivamente per ottenere un punteggio aggiuntivo e il suo possesso risulta già dichiarato nell’offerta tecnica, deve essere consentita la regolarizzazione della carenza documentale, purché l’integrazione non comporti modifiche sostanziali dell’offerta né distorsioni del confronto tra concorrenti.
La clausola esaminata dal TAR impediva invece qualsiasi valutazione di questo tipo, imponendo alla commissione di attribuire automaticamente zero punti anche in presenza di una dichiarazione sostitutiva che individuava espressamente la certificazione posseduta.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto l’illegittimità in parte qua delle disposizioni contestate, ritenendo che il doppio onere di dichiarazione e allegazione, accompagnato dall’automatica perdita del punteggio, precludesse ingiustificatamente il ricorso al soccorso procedimentale.
La decisione non mette in discussione la possibilità per la stazione appaltante di richiedere le certificazioni necessarie a comprovare i requisiti premiali, ma censura una disciplina che impedisce di verificarne successivamente il possesso anche quando l’omissione riguarda soltanto il documento e non il contenuto dell’offerta.
In questa valutazione entra in gioco anche il principio del risultato, previsto dall’ art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che orienta l’attività delle stazioni appaltanti verso l’affidamento del contratto con il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto della legalità, della trasparenza e della concorrenza.
Il principio costituisce un criterio interpretativo di particolare rilevanza quando una previsione eccessivamente penalizzante rischia di compromettere la selezione dell’offerta migliore senza offrire una corrispondente tutela della parità di trattamento, fermo restando il divieto di modificare il contenuto sostanziale dell’offerta.
Nel caso esaminato, inoltre, il TAR ha rilevato che il possesso delle certificazioni da data anteriore alla presentazione dell’offerta risultava documentato attraverso gli atti prodotti in giudizio, escludendo quindi che la loro successiva produzione potesse essere considerata come l’introduzione di requisiti acquisiti dopo la scadenza del termine di partecipazione.
Certificazione ISO 14001 già allegata: il mancato punteggio è illegittimo
La mancata attribuzione dei tre punti relativi alla certificazione ISO 14001 presentava una particolarità rispetto alle altre due certificazioni, perché il documento era già stato prodotto dal concorrente, sebbene in una sezione diversa da quella destinata ai criteri premiali.
L’operatore aveva infatti dichiarato il possesso della ISO 14001 nella relazione metodologica, indicandone gli estremi, e ne aveva allegato copia alla documentazione amministrativa, che risultava quindi già nella disponibilità della stazione appaltante al momento della valutazione delle offerte.
Il TAR ha osservato che il disciplinare, relativo a questo criterio, non conteneva una previsione analoga a quella che stabiliva espressamente l’attribuzione di zero punti in caso di mancata produzione degli allegati per gli altri criteri, e ha ritenuto possibile interpretare la disposizione in modo coerente con i principi di massima partecipazione e di risultato.
A questo profilo si è aggiunto il travisamento rilevato nella valutazione della commissione, dal momento che la certificazione era stata effettivamente prodotta e il suo possesso risultava richiamato con i relativi estremi nella relazione tecnica.
Per la ISO 14001, dunque, la mancata attribuzione del punteggio è risultata illegittima anche per una ragione autonoma rispetto alla questione del soccorso procedimentale, perché la stazione appaltante disponeva già del documento necessario alla verifica del requisito premiale.
Certificazioni premiali: le conseguenze per stazioni appaltanti e imprese
Il TAR Lazio ha quindi annullato l’aggiudicazione nei limiti dell’interesse della ricorrente e i verbali di gara nella parte in cui erano stati attribuiti zero punti per i sub-criteri premiali, facendo salve le successive determinazioni della stazione appaltante all’esito della valutazione delle certificazioni.
La sentenza richiama l’attenzione sulla formulazione delle clausole che disciplinano l’attribuzione dei punteggi premiali, soprattutto quando il disciplinare richiede contemporaneamente una dichiarazione sostitutiva e la certificazione destinata a comprovarne il contenuto.
Rimane legittimo per le Amministrazioni richiedere l’allegazione delle certificazioni, evitando però previsioni che impediscano automaticamente qualsiasi integrazione documentale anche quando il possesso del requisito sia stato tempestivamente dichiarato e la sua successiva comprova non comporti modifiche dell’offerta.
La distinzione tra gli elementi che definiscono il contenuto sostanziale della proposta tecnica e i documenti destinati esclusivamente a dimostrare circostanze già rappresentate dal concorrente deve orientare sia la predisposizione dei disciplinari sia l’attività delle commissioni.
Da parte degli OE rimane comunque opportuno rispettare tutte le modalità di presentazione stabilite dalla legge di gara, allegando le certificazioni nelle sezioni richieste e verificando la completezza della documentazione caricata sulla piattaforma, perché la possibilità di ricorrere al soccorso procedimentale non costituisce una garanzia generalizzata di recupero dei punteggi.
La mancata allegazione di una certificazione premiale già dichiarata non può determinare automaticamente la perdita del punteggio attraverso una clausola che impedisca il soccorso procedimentale, quando la documentazione successiva serve soltanto a comprovare una condizione preesistente.
Rimane fermo il limite dell’immodificabilità dell’offerta, che impone di verificare se la produzione del documento mancante abbia una funzione esclusivamente probatoria oppure finisca per integrare gli elementi sostanziali sui quali la commissione è chiamata ad attribuire il punteggio.
FONTI “LavoriPubblici.it”
