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Clausole sociali da applicare anche nell’affidamento diretto

Il servizio di consulenza della Provincia di Trento giunge a una posizione contraria rispetto all’interpretazione data dai tecnici del Mit

Con il parere n. 480/2025, il servizio di consulenza della Provincia Autonoma di Trento risponde positivamente al quesito se la clausola sociale deve ritenersi di obbligatoria applicazione anche agli affidamenti diretti nel caso di prestazione ad alta intensità di manodopera. La domanda prende spunto dal fatto che il servizio di consulenza del Mit, con il parere n. 2083/2023, ha invece ritenuto che il dato testuale dell’articolo 57 (che dispone, anche, in tema di clausola sociale di riassorbimento) «induce a escludere l’obbligo di applicazione della clausola sociale agli affidamenti diretti».

Il dato testuale a cui si allude è che l’inciso iniziale del primo comma dell’articolo 57 (anche nella sua attuale versione come riformulata dal decreto legislativo 209/2024, con l’articolo 21) prescrive che «Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali (…)».

Ha indotto, il Mit, ad una risposta contraria il fatto che la previsione – già nel dettato originario – si riferisse al bando, lettera di invito e ad avvisi ovvero ad atti propedeutici che non riguardano l’affidamento diretto. Il riscontro fornito dal servizio di consulenza della Provincia (al netto dei richiami a specifiche leggi provinciali) deve ritenersi corretto visto che l’obbligo di imporre la clausola sociale (a prescindere dalle valutazioni dell’operatore economico) riguarda direttamente le prestazioni e non la tipologia di procedura/procedimento di assegnazione del contratto pubblico. Se così non fosse, evidentemente, negli affidamenti diretti si violerebbero disposizioni cardine dell’impianto codicistico.

 

Clausola sociale e affidamento diretto
Certificato che l’affidamento diretto si pone come procedimento amministrativo caratterizzato – almeno nella ricostruzione voluta dagli estensori del codice -, da una «fase» di dialogo negoziale/trattativa con un unico operatore o, in modo asimmetrico, tramite l’interpello e quindi senza «atti amministrativi» a monte, è chiaro che la valorizzazione delle clausole sociali (in particolare la questione del riassorbimento del personale del pregresso gestore) deve avvenire in questo momento interlocutorio.

Momento di trattativa – che riguarda evidentemente le varie connotazioni tecnico/economiche del nuovo contratto da assegnare -, condotto dal Rup (o eventualmente da un responsabile di fase dell’affidamento/collaboratore) in cui si chiarisce, se la prestazione risulta ad alta intensità di manodopera, anche l’eventuale gestione del passaggio del personale del pregresso gestore/contraente.

Il riassorbimento (per limitarsi a questa «specifica» possibilità) diventa quindi un dato/elemento che entra nel colloquio negoziale/trattativa negoziale e, pertanto, anche un dato che può determinare la decisione di procedere con l’assegnazione diretta (o portare, eventualmente, a diversa decisione del upP sempre secondo un comportamento leale e in buona fede).

La valorizzazione della clausola sociale – del riassorbimento -, fermo restando l’applicazione dei principi comunitari (ma anche della nostra giurisprudenza) secondo cui l’operatore non può essere obbligato ad una integrale riassunzione del personale del precedente gestore se la prestazione può essere eseguita con la propria organizzazione lavorativa -, deve ritenersi necessaria e momento imprescindibile nell’affidamento diretto di certi servizi, si pensi ad esempio ai servizi sociali. Nell’affidamento diretto di questi servizi – che la giurisprudenza ora in modo pacifico ammette – il Rup giungerà a definire, con l’operatore, previamente gli standard qualitativi e la stessa gestione del servizio e, tra queste, anche la questione dell’assorbimento del personale.

 

 

 

FONTI       Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News