La presidente Brancaccio ascoltata dalla Commissione Ambiente della Camera sulle modifiche al codice appalti: «Abbassare la soglia della negoziata senza bando, Necessari chiarimenti su varianti, illecito professionale e revisione prezzi»
«Avevamo sottolineato fin dall’inizio che la soglia delle negoziate senza bando a 5 milioni di euro è eccessivamente alta e avevamo stimato – e aimé avevamo ragione – che con questo tipo di possibilità – sia per il sottosoglia, sia per i concessionari, in particolare quelli senza gara e dei settori speciali – si sarebbe potuto sottrarre al mercato circa il 50% degli appalti. Cosa che è stata poi accertata». La presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, è stata ascoltata il 5 agosto dalla Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni sulle modifiche al Codice appalti.
Il problema della limitazione dell’area della concorrenza, ha osservato Brancaccio, forse oggi non si avverte moltissimo per via della elevata domanda alimentata dai bonus edilizi e dal Pnrr; «ma quando torneremo a un volume di mercato ordinario di investimenti – prevede la presidente dell’Ance – una sottrazione di libero mercato del 50% davvero potrà rappresentare una criticità». Pertanto, l’Ance chiede di «ripristinare l’obbligo di procedure aperte e concorrenziali per gli affidamenti sopra la soglia dei 2/3 milioni di euro». In base allo stesso principio di tutelare la concorrenza, «appare non del tutto coerente la scelta di ampliare ulteriormente l’autonomia dei settori speciali, dal momento che rappresentano il 36% del mercato». Ancora: «non appare condivisibile che chi abbia ottenuto le concessioni senza gara non abbia poi alcun obbligo di recuperare questo gap concorrenziale “a valle”, ove operi nei settori speciali».
Tra i punti toccati dalla rappresentante dei costruttori c’è anche il meccanismo della revisione prezzi. Brancaccio ha richiamato l’attenzione su una interpretazione di alcune amministrazioni che rischiano di depotenziare questo fondamentale istituto di riequilibrio contrattuale. Il meccanismo, come è noto, prevede che la revisione prezzi si attivi quando lo scostamento supera la soglia del 5% e successivamente si manda ad effetto applicando la maggiorazione sull’80% della differenza di prezzo registrata. «Affinché il meccanismo sia realmente efficace – ha sottolineato Brancaccio – occorre chiarire che il 5% costituisce unicamente la soglia di attivazione del meccanismo revisionale, mentre l’80% da liquidare va calcolato rispetto all’intera variazione intervenuta, e non solo alla parte eccedente il 5%».
Tra le altre cose, l’Ance ritiene che occorrano correttivi su almeno altre due questioni: varianti e illecito professionale. Quanto al primo punto, l’Ance ritiene che «il nuovo codice non risolve i problemi che già il Dlgs 50 non aveva risolto» e che occorra pertanto – in nome del principio della fiducia richiamato dal codice – dare appunto più fiducia ai direttori dei lavori e ai Rup, mettendoli in grado di «capire quando è realmente necessaria una variante senza farli impazzire per cercare di interpretare che cosa il codice reputa legittimo». Sull’illecito professionale, l’Ance ritiene che il nuovo codice abbia segnato un indubbio miglioramento, «ma noi – ha detto la presidente dei costruttori – ci battiamo ancora per il principio costituzionale della non colpevolezza, almeno fino al primo grado di giudizio per quelle fattispecie di illecito professionale che ancora residuano nel codice come motivo di esclusione».
Infine, all’Ance non è sfuggita la novità che, di fatto rischia di produrre un ritorno del massimo ribasso. «Il principio del risultato è in grado di assicurare il miglior rapporto qualità-prezzo – premette Brancaccio – ma mal si concilia con l’avvenuta eliminazione del tetto massimo al punteggio da attribuire al prezzo in sede di offerta economicamente più vantaggiosa. Così facendo, si finisce per reintrodurre, di fatto, il massimo ribasso che Ance ha sempre fortemente combattuto, perché impedisce la presentazione di offerte serie e ben ponderate, dando luogo a spirali ribassiste che, da tempo, hanno dimostrato di non essere funzionali ad una esecuzione a regola d’arte dei lavori».
FONTI M.Fr. “Enti Locali & Edilizia”
