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Codice Appalti: nuove modifiche d’emergenza ai criteri di aggiudicazione

Con il Decreto Legge n. 127/2025 arrivano nuove modifiche al D.Lgs. n. 36/2025 (Codice dei contratti). Vediamo quali sono

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 9 settembre 2025, n. 127 (G.U. n. 209 del 09/09/2025), formalmente dedicato a “misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”. Nulla di sorprendente se non fosse che dietro un titolo scolastico, spunta l’ennesima modifica al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

 

La novità su art. 108: l’OEPV anche per i viaggi d’istruzione
L’intervento del Decreto Legge n. 127/2025 riguarda ancora una volta l’art. 108 del Codice dei contratti, dedicato ai criteri di aggiudicazione. In particolare, con l’art. 5, comma 1, è stata introdotta la nuova lettera f-bis) al comma 2, che impone l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) anche per i contratti relativi ai servizi di trasporto connessi alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione delle scuole di ogni ordine e grado.

Non basta. La stessa norma interviene anche sul comma 4 dell’articolo, stabilendo che, per tali contratti, si applicano le regole già previste per quelli ad alta intensità di manodopera: tetto massimo del 30% al punteggio economico e valorizzazione degli elementi qualitativi, con particolare attenzione alla sicurezza del trasporto, all’accessibilità per le persone con disabilità e alle competenze professionali dei conducenti.

La disposizione è in vigore dal 10 settembre, ma resta appesa al filo della conversione parlamentare, che – come la prassi insegna – potrebbe trasformare ancora una volta la norma.

 

Sedici modifiche in trenta mesi
Con questo ultimo intervento, le modifiche al Codice dei contratti pubblici salgono a sedici in appena due anni e mezzo di vigenza (considerando il D.Lgs. correttivo e tutti i Decreti Legge con le relative Leggi di conversione).

Un dato che stride con l’impostazione della legge delega n. 78/2022, che pure aveva previsto la possibilità di un correttivo entro 24 mesi, ma non certo un susseguirsi di aggiustamenti sparsi infilati nei decreti-legge più disparati.

Dall’art. 108 già ritoccato più volte, ai correttivi su affidamenti, subappalto, qualificazione, fino agli allegati tecnici: il risultato è un Codice che, nato con l’ambizione di “semplificare e garantire certezza agli operatori”, è diventato un cantiere normativo permanente.

 

Un quadro normativo in perenne mutazione
L’idea che ogni decreto possa ospitare una modifica al Codice ha conseguenze molto concrete:

  • per le stazioni appaltanti, significa dover rincorrere continuamente aggiornamenti, con il rischio di errori procedurali e di contenzioso;
  • per gli operatori economici, vuol dire impostare offerte e strategie su regole che cambiano mentre la gara è in corso;
  • per i professionisti, equivale a lavorare su un terreno che non offre certezze, ma solo adempimenti da ricontrollare a ogni nuovo provvedimento.

Non è un caso che la giustizia amministrativa sia dovuta intervenire più volte per ribadire concetti evidentemente poco chiari (si pensi ai costi della manodopera, ai CCNL, all’equo compenso, al subappalto, …. solo per citarne qualcuno).

 

Considerazioni finali
Sedici interventi in trenta mesi: una media di un ritocco ogni due mesi. Non serve aggiungere molto per capire che il Codice dei contratti, anziché garantire certezza e stabilità, è diventato un laboratorio normativo sempre aperto, dove ogni urgenza trova spazio per infilare una nuova modifica.

Eppure, il principio del risultato posto dall’art. 1 avrebbe dovuto guidare l’intero sistema verso efficienza, qualità e tempestività delle procedure. Invece, la continua instabilità normativa produce l’effetto opposto: rallentamenti, contenziosi, interpretazioni contrastanti.

Per gli operatori e le stazioni appaltanti non c’è semplificazione ma solo complessità crescente, con regole che cambiano più velocemente dei bandi. Così, più che un Codice dei contratti, rischiamo di avere un codice dei correttivi.

 

 

 

FONTI    Gianluca Oreto    “Lavori Pubblici.it”

Categorized: News