Le nuove regole in vigore dal 1° luglio scorso confermano la programmazione come tappa fondamentale nell’iter di realizzazione. Ecco cosa cambia tra il Dlgs 50 e il Dlgs 36
Il nuovo codice dei contratti pubblici divenuto efficace a partire dal 1° luglio 2023 conferma la programmazione quale momento fondamentale nell’iter di realizzazione dell’opera, attraverso il quale gli organi di governo dell’ente stabiliscono gli obiettivi da raggiungere attraverso gli interventi, in coerenza con i fabbisogni della collettività e gli indirizzi strategici indicati nel Dup. In questo senso, il programma attua i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, subordinando l’avvio dell’iter di realizzazione dell’opera alla certezza delle risorse finanziarie necessarie a darvi copertura, così da scongiurare il fenomeno delle opere incompiute. La programmazione, inoltre, intende garantire la massima partecipazione dei privati nel processo di realizzazione dell’opera e l’apertura al mercato europeo della concorrenza.
Le novità e le conferme
La nuova disciplina conferma, da un lato, i criteri e le modalità di redazione e aggiornamento del piano già contenuti nel Dm 14/2018 (oggi sostituito dall’allegato I.5), dall’altro introduce numerosi elementi di novità. Meritano di essere segnalati, in particolare:
1. la nuova soglia per l’affidamento diretto dei lavori (articolo, comma 1, lettera a) fissata in 150.000 euro, che di fatto rappresenta ora il limite minimo per l’inserimento dell’intervento nel piano triennale. Ricordiamo che tale importo (in precedenza fissato a 100.000 euro) è da verificare con riferimento ai lavori posti a base di gara (Iva esclusa) e non al totale del quadro economico;
2. i requisiti per l’inserimento di un intervento nel programma triennale. L’azione di semplificazione disposta dal nuovo Codice dei contratti ha coinvolto in maniera significativa la fase di progettazione delle opere pubbliche, riducendo da tre a due i livelli di progettazione previsti. Il progetto definitivo, sul quale in passato ruotava la fase autorizzatoria dell’attuazione dell’opera ed anche il suo finanziamento, viene superato a favore di progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo. In parallelo, sono stati individuati chiaramente gli interventi per i quali è necessaria l’approvazione di un progetto ai fini dell’inserimento nel programma triennale. Il comma 2 dell’articolo 37 prevede infatti che:
1) per l’inserimento nel programma triennale di un lavoro il cui importo è pari o superiore alle soglie comunitarie previste dall’articolo 14, comma 1, lettera a) (ovvero 5.382.000) è necessaria l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
2) per l’inserimento nell’elenco annuale di un lavoro il cui importo è pari o superiore alle soglie comunitarie previste dall’articolo 14, comma 1, lettera a) (ovvero 5.382.000) è necessaria l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione.
La tabella: Regole contabili, il confronto tra il vecchio e il nuovo Codice
Nulla è invece richiesto per i lavori di manutenzione ordinaria, a prescindere dagli importi. Da segnalare inoltre la valenza triennale del programma delle forniture di beni e servizi, in precedenza organizzato solamente sul biennio, così da farlo coincidere con la durata del bilancio e degli altri documenti di programmazione.
La decorrenza
Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con comunicato del 30 giugno 2023 prot. n. 6213, ha reso noto che le nuove disposizioni introdotte dal Dlgs 36/2023 troveranno applicazione a partire dalla programmazione 2024-2026, anche per consentire l’aggiornamento degli applicativi dei sistemi informativi degli Osservatori regionali. Pertanto il programma dei lavori 2023-2025 ed il programma degli acquisti 2023-2024, anche qualora non ancora approvati alla data del primo luglio di entrata in vigore del Dlgs 36/2023, nonché i relativi eventuali aggiornamenti in corso d’anno, dovranno continuare a essere redatti e pubblicati secondo le regole di cui all’articolo 21 del precedente Codice Dlgs 50/2016. Sul portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono già stati aggiornati i modelli di programma delle opere pubbliche e delle forniture di beni e servizi ai sensi del Dlgs 36/2023.
Le implicazioni contabili
Le nuove disposizioni introdotte dal Dlgs 36/2023 implicheranno, gioco forza, una necessaria revisione dei principi contabili che tenga conto delle nuove disposizioni in materia di progettazione e programmazione delle opere pubbliche e adegui le regole di contabilizzazione e di costituzione del fondo pluriennale vincolato al nuovo Codice. In attesa che ciò avvenga, gli enti dovranno gestire il periodo “transitorio” cercando di applicare le norme seguendo i principi ispiratori. Il punto sicuramente più critico riguarda la possibilità di costituire il fondo pluriennale vincolato al momento dell’avvio delle procedure di affidamento solo per procedure superiori alla soglia per l’affidamento diretto, attualmente fissata a 150.000 euro. Ciò significa che allo stato attuale, per tutte le opere i cui lavori hanno importi inferiori a tale soglia, non è possibile prenotare le somme a disposizione con effetto di costituzione del Fpv.
FONTI Elena Masini “Enti Locali & Edilizia”
