Pubblicato il d.lgs. n. 184/2025, che realizza un sistema unico e coordinato per la programmazione, la gestione e il monitoraggio dei benefici
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2025, n. 286 il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, Il nuovo “Codice degli incentivi alle imprese”, che mette ordine in una materia intrinsecamente frammentata, definendo un nuovo modello di governance, coerente con le priorità industriali nazionali ed europee.
Codice incentivi: il decreto in Gazzetta Ufficiale
La riforma costituisce un’occasione utile per comprendere come cambieranno le procedure, quali incentivi continueranno a seguire le regole previgenti e quali, invece, entreranno a pieno titolo nel perimetro del nuovo Codice.
Il decreto è così strutturato:
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 – Definizioni
Capo II – DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 3 – Sistema incentivi Italia
Art. 4 – Programma degli incentivi
Art. 5 – Tavolo permanente degli incentivi
Capo III – DELLA ATTUAZIONE DEGLI INCENTIVI
Art. 6 – Modelli attuativi e strumenti di gestione
Art. 7 – Affidamenti e convenzioni con soggetti esterni
Art. 8 – Elementi premianti e riserve specifiche
Art. 9 – Bandi e contenuti minimi
Art. 10 – Presentazione delle domande e istruttoria
Art. 11 – Procedimento di ammissione e concessione
Art. 12 – Forme delle agevolazioni
Art. 13 – Cumulo delle agevolazioni
Art. 14 – Erogazione, liquidazione e fruizione
Art. 15 – Variazioni e modifiche dell’iniziativa agevolata
Art. 16 – Tutela dell’occupazione e contrasto alla delocalizzazione
Art. 17 – Revoca totale o parziale delle agevolazioni
Art. 18 – Controlli e verifiche
Art. 19 – Regime speciale per gli incentivi fiscali e contributivi
Capo IV – DELLA VALUTAZIONE, DEL MONITORAGGIO E DELLA INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Art. 20 – Monitoraggio degli incentivi
Art. 21 – Valutazione ex ante, in itinere ed ex post
Art. 22 – Informazione e pubblicità
Art. 23 – Relazioni al Parlamento e flussi informativi istituzionali
Capo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 24 – Abrogazioni
Art. 25 – Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 26 – Aggiornamenti normativi
Art. 27 – Clausola di invarianza finanziaria
Art. 28 – Entrata in vigore
Il decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 chiarisce da subito il perimetro applicativo del provvedimento. Il Codice si applica a tutte le agevolazioni ricomprese tra le forme elencate nell’articolo 12, salvo alcune eccezioni. Per esempio, gli incentivi fiscali che non richiedono attività istruttorie valutative rimangono soggetti alla disciplina di settore, così come gli incentivi relativi alle accise. Per gli incentivi contributivi, invece, il Codice opera solo in parte, con un’integrazione mirata e non pienamente sostitutiva della normativa speciale.
Questa scelta del legislatore consente di mantenere distinto il regime dei benefici automatici – tipico dei crediti d’imposta – da quello degli incentivi complessi e valutativi, senza snaturare le logiche operative che negli ultimi anni hanno caratterizzato molti strumenti fiscali.
Il Codice si applica su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e compatibilmente con le fonti europee. In particolare, se l’incentivo rientra nella disciplina sugli aiuti di Stato, prevale il diritto UE: notifiche, regolamenti di esenzione e decisioni della Commissione restano condizioni essenziali per l’attivazione dei regimi agevolativi.
Il “Sistema incentivi Italia”
Di particolare rilevo è l’istituzione del “Sistema incentivi Italia”, che integra il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma Incentivi.gov.it. Si tratta di un’infrastruttura pensata per programmare, pubblicare, gestire e monitorare gli incentivi in modo uniforme, la cui efficacia sarà subordinata all’interoperabilità con le altre banche dati pubbliche e all’adesione da parte delle amministrazioni, tenendo conto che l’adesione è volontaria.
È evidente che la riforma punta a creare un ambiente unico dove imprese, professionisti e PA possano condividere dati, evitare ridondanze e monitorare in tempo reale l’impatto delle agevolazioni sulla finanza pubblica.
La programmazione centrale e il coordinamento tra amministrazioni
L’articolo 4 istituisce il “Programma degli incentivi”, che obbliga ogni amministrazione centrale a dichiarare in anticipo le proprie linee di intervento, gli incentivi da attivare e il quadro finanziario disponibile. È un passaggio che introduce trasparenza e tende a ridurre la logica emergenziale che ha spesso guidato l’introduzione di agevolazioni negli anni passati.
Viene anche previsto il Tavolo permanente di cui all’art. 5, con l’obiettivo di allineare le politiche industriali, evitare duplicazioni e orientare le risorse verso settori considerati strategici, grazie alla creazione di uno spazio di confronto stabile tra amministrazioni centrali e regioni.
Il regime speciale degli incentivi fiscali
Con l’art. 19 viene introdotto un regime speciale degli incentivi fiscali, suddivisi in due grandi categorie:
- incentivi fiscali con istruttoria tecnica valutativa;
- crediti d’imposta automatici senza istruttoria valutativa, che restano soggetti alle regole tributarie ordinarie, con alcune novità procedurali.
Nella prima tipologia rientrano le misure in cui l’amministrazione deve verificare requisiti tecnici, economici o finanziari prima della concessione. Per queste agevolazioni si applica integralmente il Codice: criteri di valutazione, trasparenza delle procedure, monitoraggio e coerenza con i regolamenti UE sugli aiuti di Stato.
Le modalità di fruizione, i controlli e le procedure di recupero continuano invece a essere disciplinate dalle norme di settore, preservando la specificità tecnica dei singoli strumenti.
Per i crediti automatici arriva una novità molto rilevante: la comunicazione preventiva al MEF.
Il soggetto beneficiario deve ora dichiarare preventivamente:
- l’ammontare dell’agevolazione che intende utilizzare;
- la ripartizione temporale prevista.
Per attivare questi crediti occorreranno specifici provvedimenti attuativi, che definiranno istruzioni operative e modalità di monitoraggio.
Quando questi crediti integrano un aiuto di Stato o rientrano nel regime de minimis, la loro attivazione è subordinata alla registrazione preventiva del regime nel Registro nazionale degli aiuti, nonché, se necessario, nei registri Sian e Sipa.
Conclusioni
Il nuovo Codice degli incentivi rappresenta un passaggio importante perché introduce un linguaggio uniforme, un sistema digitale integrato e un approccio programmatorio che mancava da anni.
Per la prima volta si tenta di ricondurre entro un quadro coerente strumenti, procedure e responsabilità che nel tempo si erano stratificati, generando incertezza per imprese, professionisti e amministrazioni.
Resta però la sfida decisiva di trasformare l’architettura disegnata dal Codice in un sistema realmente operativo, semplice da utilizzare e capace di garantire continuità normativa.
La qualità della riforma dipenderà dalla capacità delle amministrazioni di adottare in modo effettivo il Sistema incentivi Italia, aggiornare tempestivamente i Programmi degli incentivi e rendere omogenee le prassi valutative.
FONTI “LavoriPubblici.it”
