Due pareri dell’ufficio di supporto precisano quando scatta il divieto di assumere l’incarico e confermano i titoli professionali richiesti, con la deroga prevista per i lavori di manutenzione
All’ufficio di supporto, con il parere n. 4160/2026 fornisce la corretta interpretazione del comma 6, lett. a) dell’articolo 116 in materia di «Collaudo e verifica di conformità» con riferimento ai lavori e ai contratti di forniture e di servizi per i quali il collaudo è sostituito dalla verifica di conformità nel sopra soglia e dal certificato di regolare esecuzione nel sottosoglia. Il certificato di regolare esecuzione è previsto anche per i lavori di importo inferiore al milione di euro al netto di alcune tipologie specifiche come previsto dall’articolo 28 dell’allegato II.14.
Le incompatibilità
Il comma 6, dell’articolo 116, nel dettaglio, dispone in tema di incompatibilità nel caso di affidamento di incarichi di collaudo/verifica di conformità
In particolare, gli incarichi in parola non possono essere affidati:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse» come previsto dalla disposizione deputata contenuta nell’articolo 16 del codice;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse»,
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
Proprio in relazione alla fattispecie prevista nella lettera e), nel quesito si chiede a quale procedura di gara alluda il legislatore. E quindi se si tratti della procedura per l’affidamento della direzione lavori (pur senza aggiudicazione) o se si tratti, piuttosto, della procedura di gara per assegnare i lavori.
La risposta dell’ufficio di supporto
L’ufficio di supporto evidenzia che la disposizione citata deve essere letta ed interpretata secondo la ratio specifica che è quello di «prevenire ed evitare la mancanza di terzietà e imparzialità (sia nei confronti della committenza, sia nei confronti dell’appaltatore) che, invece, deve contraddistinguere la funzione di collaudo». Per effetto di quanto la gara che, in caso di partecipazione, determina l’incompatibilità e quindi l’impossibilità di risultare affidatario di incarichi di collaudo/verifica è quella «per l’affidamento dei lavori, servizi o forniture da collaudare e/o da sottoporre a verifica di conformità».
I requisiti del collaudatore
Sempre l’ufficio di supporto, con il parere 4243/2026, fornisce indicazioni sui requisiti del collaudatore. In particolare si spiega che i requisiti professionali richiesti sono indicati nell’allegato II.14 nei commi dal 3 al 6. Ordinariamente, si precisa, il titolo richiesto al collaudatore incaricato è quello della «laurea magistrale in ingegneria o architettura e l’abilitazione all’esercizio della professione» e l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
In deroga a questa previsione e limitatamente ai lavori di manutenzione, l’incarico può riguardare direttamente il dipendente pubblico (della stessa stazione appaltante o di altra amministrazione pubblica).
In questo caso i requisiti sono l’esperienza/servizio di almeno 5 anni ed un diploma tecnico. Nel caso in cui il collaudo in parola (per lavori di manutenzione) venga esternalizzato con appalto di servizi «la deroga opera nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a condizione che il tecnico diplomato sia iscritto a un ordine o collegio professionale (art. 14, comma 4, Allegato II.14)».
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
