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Collegio consultivo tecnico, ANAC chiede regole sui requisiti di moralità

Dopo la riscrittura dell’Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023 manca un riferimento espresso ai requisiti reputazionali e di onorabilità dei componenti del CCT. ANAC ha proposto di disciplinare gli effetti delle condanne non definitive, estendere l’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e consentire la revoca in caso di perdita dei requisiti

 

La riscrittura dell’  Allegato V.2 al Codice dei contratti pubblici, operata dal   D.Lgs. n. 209/2024, ha disciplinato direttamente requisiti e incompatibilità dei componenti del Collegio consultivo tecnico, modificando un assetto che fino a quel momento faceva ancora riferimento alle Linee guida ministeriali.

Nel nuovo testo, tuttavia, non è stata riprodotta la previsione relativa ai requisiti reputazionali e di onorabilità, lasciando aperta una questione che ANAC ha ritenuto meritevole di un intervento legislativo.

 

Collegio consultivo tecnico, ANAC segnala un vuoto sui requisiti di moralità
Con l’  Atto di segnalazione n. 4 del 9 settembre 2026, approvato con Delibera n. 324/2026, l’Autorità ha sottoposto a Governo e Parlamento le criticità riscontrate nella normativa vigente e ha proposto alcune modifiche finalizzate a rendere uniforme il regime dei requisiti di moralità e onorabilità dei componenti del CCT.

La questione riguarda anzitutto la possibilità di conferire l’incarico a un soggetto che abbia riportato una condanna non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, ma interessa anche ciò che può accadere dopo la costituzione del Collegio, considerato che il Codice vieta la revoca dei componenti e non disciplina espressamente le conseguenze dell’eventuale perdita dei requisiti durante lo svolgimento dell’incarico.

 

CCT e requisiti di moralità: cosa è cambiato dopo il correttivo
Prima delle modifiche introdotte dal correttivo, l’Allegato V.2 al  D.Lgs. n. 36/2023 rinviava alle Linee guida ministeriali per la definizione dei requisiti professionali e delle cause di incompatibilità dei membri e del presidente del Collegio consultivo tecnico e, nelle more dell’adozione delle nuove disposizioni, continuavano ad applicarsi quelle approvate con  D.M. 17 gennaio 2022.

Le Linee guida prevedevano espressamente, tra le condizioni richieste per assumere l’incarico, il possesso di adeguati requisiti «reputazionali e di onorabilità», attraverso una clausola generale che molte amministrazioni avevano poi declinato nei propri regolamenti, anche mutuando la disciplina prevista per i commissari di gara e richiedendo l’assenza di condanne, comprese quelle non definitive, per una serie di reati tra i quali quelli di natura corruttiva.

Dal 1° gennaio 2025, con l’entrata in vigore del  D.Lgs. n. 209/2024, l’Allegato V.2 è stato integralmente riscritto e il rinvio alle Linee guida è rimasto soltanto per la determinazione dei compensi. Requisiti professionali e incompatibilità trovano oggi la propria disciplina direttamente nell’Allegato al Codice, che però non ha ripreso la precedente clausola generale sui requisiti reputazionali e di onorabilità.

È venuto così meno un riferimento espresso che, nel sistema precedente, contribuiva a definire le condizioni soggettive richieste per l’assunzione dell’incarico.

 

Le incompatibilità previste dall’Allegato V.2
L’art. 2 dell’Allegato V.2 disciplina i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e individua, ai commi 3 e 4, le incompatibilità che interessano i componenti del Collegio.

Il comma 3 stabilisce che non possono essere nominati membri del CCT «esclusivamente» coloro che si trovino in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, che versino in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 oppure che abbiano svolto, per la parte pubblica o per l’operatore economico, determinate attività riferite al contratto o alle sue fasi precedenti. Per il presidente sono inoltre previste specifiche limitazioni connesse a precedenti collaborazioni con una delle parti, mentre l’incarico è precluso anche a chi abbia svolto le funzioni di consulente tecnico d’ufficio.

Tra queste ipotesi non figura il mancato possesso di requisiti generali di moralità e onorabilità e l’utilizzo dell’avverbio «esclusivamente» rende difficile ricavare dal testo ulteriori cause ostative non espressamente previste.

A rendere meno agevole l’interpretazione contribuisce anche la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 209/2024, secondo la quale il nuovo Allegato avrebbe disciplinato requisiti e incompatibilità riproducendo il contenuto delle precedenti Linee guida. La clausola relativa ai requisiti reputazionali e di onorabilità, però, non è stata inserita nella nuova formulazione normativa.

Resta quindi da stabilire quale valore possa ancora essere attribuito, dopo il correttivo, a requisiti che la precedente disciplina richiamava espressamente e che il nuovo Allegato non menziona.

 

Requisiti di moralità e regole diverse tra le stazioni appaltanti
ANAC ha rilevato che l’attuale formulazione non consente di individuare una soluzione uniforme rispetto ai requisiti di moralità e onorabilità dei componenti del CCT e può condurre le stazioni appaltanti verso interpretazioni differenti.

Seguendo alla lettera l’art. 2, comma 3, dell’Allegato V.2 e il riferimento ai soggetti che «esclusivamente» non possono essere nominati, l’amministrazione potrebbe considerare ostative soltanto le fattispecie espressamente elencate. Una lettura più ampia potrebbe invece valorizzare la continuità con le precedenti Linee guida ministeriali e ritenere ancora necessario il possesso dei requisiti generali di onorabilità, mentre le singole stazioni appaltanti potrebbero anche introdurre ulteriori condizioni attraverso la propria regolamentazione interna.

Ne può derivare una disciplina non omogenea tra le amministrazioni, con differenze di trattamento e possibili ricadute sui presidi di legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione.

In assenza di una previsione legislativa uniforme, la valutazione dei requisiti personali dei componenti del CCT può finire per dipendere anche dalle scelte della singola stazione appaltante, sebbene le funzioni affidate al Collegio suggeriscano l’esigenza di condizioni comuni per tutti i soggetti chiamati a farne parte.

 

Condanne non definitive: le differenze rispetto a RUP e commissari di gara
Nella propria segnalazione ANAC ha richiamato anche la diversa disciplina prevista dal Codice per altre figure coinvolte nella gestione dei contratti pubblici, indicando in particolare i commissari di gara, ai sensi dell’  art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, e il RUP, per il quale l’art. 2 dell’  Allegato I.2 richiama espressamente l’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Per queste figure il legislatore attribuisce rilevanza anche a determinate condanne non definitive, mentre per i componenti del Collegio consultivo tecnico manca una previsione equivalente, nonostante la funzione che il CCT svolge nella prevenzione e nella rapida risoluzione delle controversie e delle dispute tecniche che possono insorgere durante l’esecuzione del contratto.

Si determina così una differenza tra soggetti che intervengono, con funzioni diverse, nel ciclo del contratto pubblico: per alcune figure il legislatore disciplina espressamente gli effetti delle condanne non definitive, mentre per il CCT la normativa successiva al correttivo non stabilisce quale conseguenza debba derivare da una condanna non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione.

 

Cosa accade se i requisiti vengono meno durante l’incarico
Alla disciplina della nomina si affianca un secondo problema, relativo alla permanenza nell’incarico, perché l’art. 5, comma 4, dell’Allegato V.2 stabilisce che i componenti del Collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.

La disposizione non contempla eccezioni collegate alla perdita dei requisiti di moralità e, nella formulazione vigente, impedisce la revoca anche quando sopravvenga una situazione che potrebbe incidere sulla possibilità del componente di continuare a esercitare le proprie funzioni.

ANAC ha osservato che, una volta costituito il Collegio, gli strumenti disponibili per determinare la cessazione dell’incarico sono particolarmente limitati. Accanto alle dimissioni volontarie per giusta causa, restano l’istanza di ricusazione proposta dalla parte oppure la revoca dell’incarico quale effetto della sanzione accessoria conseguente alla sentenza penale.

In quest’ultimo caso, secondo quanto rilevato dall’Autorità, l’effetto ostativo si produrrebbe sostanzialmente non prima del passaggio in giudicato della condanna, con la possibilità che il componente continui nel frattempo a svolgere il proprio incarico.

Il divieto di revoca diventa perciò problematico quando intervenga una circostanza capace di incidere sui requisiti personali del componente, perché la normativa non prevede uno strumento specifico per affrontare questa eventualità.

 

Perché l’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 non si applica al CCT
Un possibile riferimento potrebbe essere individuato nell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, che, nell’ambito delle misure di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, preclude lo svolgimento di determinate funzioni a chi sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale.

La disposizione, però, non comprende tra le funzioni indicate quella di componente del Collegio consultivo tecnico.

ANAC ha escluso che l’ambito applicativo possa essere ampliato in via interpretativa, poiché l’elencazione contenuta nell’art. 35-bis è tassativa e una norma che limita la libertà di agire dei soggetti non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.

Per includere anche i componenti del CCT è quindi necessaria una specifica previsione legislativa.

 

Le modifiche proposte da ANAC
Per superare le criticità riscontrate, ANAC ha proposto a Governo e Parlamento un intervento legislativo, anche attraverso una disposizione di interpretazione autentica, che disciplini espressamente sia il conferimento dell’incarico sia la sua permanenza nel tempo.

L’Autorità ha chiesto che venga precluso il conferimento e il mantenimento dell’incarico a chi non possieda i requisiti di moralità e onorabilità e, in particolare, a chi abbia riportato condanne anche non definitive per reati contro la pubblica amministrazione.

Ha proposto inoltre di rendere applicabile ai componenti del CCT l’art. 35-bis, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 165/2001 e di escludere l’operatività del divieto di revoca previsto dall’art. 5, comma 4, dell’Allegato V.2 quando venga accertata una carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di moralità e onorabilità.

Le tre indicazioni intervengono sull’intera durata dell’incarico: dalla verifica dei requisiti al momento della nomina agli effetti delle condanne non definitive, fino alla possibilità di far cessare l’incarico quando la condizione ostativa intervenga dopo la costituzione del Collegio.

L’intervento richiesto da ANAC punta a ricondurre questi aspetti a una disciplina uniforme, evitando che requisiti destinati a garantire indipendenza, affidabilità e integrità dei componenti possano ricevere applicazioni differenti a seconda della stazione appaltante e assicurando che le condizioni richieste per assumere l’incarico continuino a sussistere per tutta la sua durata.

 

 

 

FONTI         “LavoriPubblici.it”

Categorized: News