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Con gli appalti riservati si favorisce l’impiego di lavoratori svantaggiati

 

Disposizioni efficaci da luglio ma saranno sostituite con un regolamento adottato tramite Dpcm

 

Il nuovo Codice degli appalti pubblici (Dlgs 36/2023), efficace dal 1° luglio , all’articolo 61 fornisce una nuova e più articolata regolamentazione dei “contratti riservati”. Si tratta del diritto di partecipazione alle procedure di appalto o concessione che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono riservare, per l’esecuzione, a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi che abbiano per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. Stazioni appaltanti ed enti concedenti, inoltre, nell’ambito di programmi di lavoro protetti, possono riservarne l’esecuzione agli stessi soggetti quando almeno il 30% dei lavoratori degli operatori economici sia composto da soggetti con disabilità o svantaggiati. Fermo restando che il bando di gara o l’avviso di pre-informazione dovranno indicare che si tratta di «appalto o concessione riservati», le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno prevedere che in tali bandi, negli inviti e negli avvisi siano indicati, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il nuovo Codice, dando valore precettivo, seppure in sede di prima applicazione, ai principi generali contenuti nell’allegato II.3 richiamati espressamente nei commi 4 e 5 dell’articolo 61, prevede meccanismi e premiali , anche per quanto riguarda l’aggiudicazione dell’appalto, per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e, soprattutto, per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, fornendo un elenco delle stesse che comprende, tra gli altri, i tossicodipendenti e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno, secondo quanto disposto dall’articolo 21 della legge 534/1975.L’allegato stabilisce, tra l’altro, che gli operatori economici i quali occupino più di 50 dipendenti dovranno produrre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, a pena di esclusione, la copia dell’ultimo rapporto relativo alla situazione del personale previsto dall’articolo 46 del Codice delle pari opportunità (Dlgs 198/2006).

In merito ai meccanismi premiali per favorire determinate categorie di lavoratori, l’allegato prevede altresì, come obbligo, che l’offerta assicuri, in caso di aggiudicazione, che una quota di almeno il 30% delle assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività a esso connesse sia soddisfatto con l’occupazione giovanile. Le stazioni appaltanti, tuttavia, possono escludere dai bandi di gara quest’ultimo requisito o stabilire una quota inferiore, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia, la natura del progetto, ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con gli obiettivi.Da rilevare che l’allegato II.3 sarà comunque abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato con Dpcm.

 

 

 

FONTI         Luigi Caiazza e Roberto Caiazza       “Enti Locali & Edilizia”

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